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Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


LEGGE REGIONALE  n. 38 del 04 dicembre 2020

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1.    La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 agosto 2021.

2.    Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

Art. 2
Norma di abrogazione.

1.    La legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
 

________________________


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 dicembre 2020

Luca Zaia


 

INDICE

Art. 1 – Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Norma di abrogazione.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_38_2020_435596.pdf

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