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Bur n. 113 del 27 luglio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 33 del 27 luglio 2020

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.   In attuazione della facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e sue successive modificazioni, di elevare fino al doppio le risorse, previste dal comma 1 dello stesso articolo, destinate all’incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 40.621.760,00.

2.   I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse al personale dipendente del servizio sanitario regionale sono individuati da verbali di confronto tra l’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali, approvati dalla Giunta regionale.

3.   Le risorse di cui al comma 1 si aggiungono a quelle, pari ad euro 20.310.880,00, indicate per la Regione del Veneto nella tabella A) allegata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.621.760,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente Per La Garanzia Dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

 

Art. 2
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 2 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_33_2020_424947.pdf

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