Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 113 del 27 luglio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 32 del 27 luglio 2020

Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti al demanio armentizio, già trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quale parte integrante delle funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste e di promozione del patrimonio culturale regionale.

2.   La Regione del Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui alla presente legge, opera altresì per la ricognizione e la gestione del demanio armentizio, quale parte integrante del patrimonio regionale, al fine di assicurarne, unitamente alle migliori condizioni di conservazione e valorizzazione, la fruizione pubblica, sia quale testimonianza del patrimonio di valori di tradizione e storici, sia in termini di utilizzazione economica per quanti esercitano l’attività armentizia.

 

Art. 2
Definizioni.

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   Vie del Pascolo: percorsi ed aree contermini ad essi funzionali, appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utilizzabili ai fini dell’esercizio dell’attività armentizia;
b)   Sentiero armentizio: suolo appartenente al demanio armentizio regionale;
c)   Valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
d)   Reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione del demanio armentizio.

 

Art. 3
Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.

1.   La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell’apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all’accertamento della consistenza ed alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.

2.   In particolare, i Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale competente in materia, provvedono ad effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze: decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

 

Art. 4
Le Vie del Pascolo del Veneto.

1.   I sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all’esercizio dell’attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico denominato le Vie del Pascolo del Veneto.

2.   La gestione ed amministrazione dei beni individuati e qualificati come Vie del Pascolo del Veneto si conforma alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

 

Art. 5
Quadro d’assetto regionale.

1.   La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui all’articolo 3, provvede all’assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l’individuazione e la perimetrazione:

a)   dei sentieri armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto;
b)   dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d’uso.

2.   Le aree di cui al comma 1, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni nell’esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione dei greggi per pascolo vagante e transumanza.

 

Art. 6
Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.

1.   La Giunta regionale predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

2.   Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le finalità delle Vie del Pascolo del Veneto:

a)   recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie del Pascolo del Veneto, nonché promuoverne la fruizione;
b)   assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.

3.   A tal fine il Piano triennale definisce:

a)   gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
b)   gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;
c)   le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
d)   le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

 

Art. 7
Piano locale di valorizzazione.

1.   Il Piano locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2.   Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti Vie del Pascolo, contiene:

a)   l’individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto;
b)   il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
c)   gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
d)   l’indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie del Pascolo e delle modalità di promozione delle stesse;
e)  gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;
f)   la quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione dei suddetti interventi.

3.   La Giunta regionale riconosce contributi ai Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

 

Art. 8
Regime concessorio.

1.   I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d’uso, in base alle norme regionali vigenti.

2.   Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie del Pascolo, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull’uso richiesto ed assentibile.

3.   Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, il canone di concessione per l’uso agricolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali alla sua manutenzione e fruizione pubblica.

 

Art. 9
Pascolo vagante e transumanza delle greggi.

1.   Le movimentazioni di greggi all’interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:

a)   in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”, intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda ULSS di competenza dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;
b)   in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.

2.   La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare una informazione corretta e tempestiva ai comuni interessati dal transito.

3.   Ove il transito e il riposo delle greggi durante le operazioni di transito, interessino i percorsi ed i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie del Pascolo ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del comune interessato.

 

Art. 10
Vigilanza e sanzioni.

1.   Ai sensi dell’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull’integrità e conservazione dei sentieri armentizi e Vie del Pascolo, nonché sull’osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.

2.   Si applica la disciplina di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

 

Art. 11
Banca dati dei sentieri armentizi regionali.

1.   Presso la banca della terra veneta, istituita al fine di valorizzare il patrimonio agricolo regionale e le altre superfici agricole del territorio, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26, è istituita apposita sezione contenente dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri armentizi e delle Vie del Pascolo.

2.   La Giunta regionale definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui sentieri armentizi regionali.

 

Art. 12
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b), quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell’esercizio 2020, le risorse del fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettera a) e dell’articolo 7, comma 3, quantificati rispettivamente in euro 40.000,00 e in euro 130.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell’esercizio 2021, le risorse del fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.

3.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

__________________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2020

Luca Zaia


__________________________


INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Definizioni.
Art. 3 - Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.
Art. 4 - Le Vie del Pascolo del Veneto.
Art. 5 - Quadro d’assetto regionale.
Art. 6 - Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.
Art. 7 - Piano locale di valorizzazione.
Art. 8 - Regime concessorio.
Art. 9 - Pascolo vagante e transumanza delle greggi.
Art. 10 - Vigilanza e sanzioni.
Art. 11 - Banca dati dei sentieri armentizi regionali.
Art. 12 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_32_2020_424945.pdf

Torna indietro