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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 100 del 07 luglio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 03 luglio 2020

Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Fornitura gratuita dell’energia elettrica.

1.   La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, da parte dei seguenti soggetti:

a)   titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

b)   operatori autorizzati, ai sensi dell’articolo 4, alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute;

c)   operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), eserciscono grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2.   I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall’anno 2021, a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.

3.   I benefici acquisiti tramite la fornitura gratuita di energia, o la sua monetizzazione ai sensi dell’articolo 3, sono finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) e almeno il 50 per cento degli stessi viene destinato ai territori provinciali interessati dalle derivazioni.

4.   Nel caso di impianti di produzione idroelettrica concessi quali usi compatibili di derivazioni a fini irrigui il cui titolare è un consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 Kw di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.” è riferita ad ogni singolo impianto.

Art. 2
Provvedimenti attuativi.

1.   La Giunta regionale annualmente, entro il 30 aprile, definisce:

a)   l’ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente obbligato, ai sensi dell’articolo 1, a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;

b)   la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima del 50 per cento di cui all’articolo 1, comma 3, graduabile, sino al 100 per cento, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, nonché alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi;

c)   le modalità per l’attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ove non venga destinata integralmente l’energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni ai sensi della lettera b);

d)   le modalità di riparto dell’energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;

e)   nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell’energia gratuita;

f)   le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell’energia fornita gratuitamente, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione ai sensi dell’articolo 3, nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la Città metropolitana interessate; nell’individuazione delle tipologie di servizi pubblici è riconosciuta priorità ai servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, anche in coerenza con gli obbiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Risoluzione ONU del 25 settembre 2015;

g)   le forme di controllo del ciclo di fornitura dell’energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell’energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all’utilizzo del beneficio;

h)   le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

2.   La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, può demandare alle province o alla Città metropolitana interessate l’individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti di cui al comma 1, lettera f).

3.   L’attribuzione dell’energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le stesse e i soggetti di cui all’articolo 1. Le convenzioni stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell’energia fornita, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, e la quantità della stessa espressa in kWh/anno. La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.

4.   La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 3
Monetizzazione dell’energia elettrica da fornire gratuitamente.

1.   In alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta regionale entro il 30 aprile, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali può prescinderne, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire, definendo anche i contenuti di cui all’articolo 2, comma 1, e ferma restando la possibilità indicata dall’articolo 2, comma 2, con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).

2.   In caso di monetizzazione dell’energia da fornire, i soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo, stimato con riferimento all’anno precedente e salvo conguaglio l’anno successivo  pari al controvalore in euro dell’energia da fornire gratuitamente [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione a scopo idroelettrico su base oraria, secondo la seguente formula: Ce = [Vanno/Eanno] * Efornitura.

3.   Nella formula di cui al comma 2:

a)   Ce = controvalore dell’energia da fornire gratuitamente [€];

b)   * = per, inteso come segno moltiplicatore;

c)   Vanno = valore dell’energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell’energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh];

d)   Eanno = sommatoria dell’energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno];

e)   Efornitura = quantità di energia da fornire gratuitamente nell’anno [kWh/anno].

4.   La Giunta regionale, ove proceda ai sensi del comma 1:

a)   entro il 30 novembre di ogni anno, eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 2, ai beneficiari dalla stessa individuati nell’ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b)   qualora abbia dato applicazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate, gli importi spettanti, affinché le stesse li eroghino, entro lo stesso termine di cui alla lettera a), ai beneficiari individuati.

Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1.   Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

2.   Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all’assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3.   Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l’occupazione del demanio idrico.

4.   Per l’anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Art. 5
Clausola valutativa.

1.   Ogni due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:

a)   l’entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;

b)   i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;

c)   eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;

d)   eventuali problematiche e criticità insorte durante l’attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2.   La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 6
Norma finanziaria.

1.   Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, quantificate in euro 40.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 sono allocate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie” - Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” del bilancio di previsione 2020-2022.

2.   Agli oneri connessi al riversamento alle province previsto dall’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo n. 79 del 1999 del 60 per cento del canone aggiuntivo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, e agli altri oneri correnti derivanti dalla presente legge quantificati in euro 20.000 per l’esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 01 “Difesa del Suolo” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata di pari importo con le nuove entrate di cui al comma 1.

3.   Le entrate relative all’eventuale monetizzazione dell’energia ai sensi dell’articolo 3, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie” - Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” e i relativi oneri sono allocati alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 7
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1  - Fornitura gratuita dell’energia elettrica.

Art. 2  - Provvedimenti attuativi.

Art. 3  - Monetizzazione dell’energia elettrica da fornire gratuitamente.

Art. 4  - Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

Art. 5  - Clausola valutativa.

Art. 6  - Norma finanziaria.

Art. 7  - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_27_2020_423144.pdf

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