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Bur n. 80 del 29 maggio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 29 maggio 2020

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". Modifica articolo 11, comma 2.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell’articolo 11 le parole: “almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni” sono sostituite con le parole: “almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni”.

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 maggio 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. 

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. 

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_22_2020_421343.pdf

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