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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 50 del 27 maggio 2016


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 26 maggio 2016

Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor Coypus).


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.    La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l’idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

 

Art. 2
Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni.

1.    La Giunta regionale coordina, sovraintende e verifica l’attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

2.    Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.

3.    Le province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse.

 

Art. 3
Linee guida regionali.

1.    Le linee guida di cui al comma 1 dell’articolo 2 stabiliscono in particolare:

a)    contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
b)    compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
c)    modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
d)    metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
e)    procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all’articolo 4;
f)    norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

 

Art. 4
Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1.    Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

a)    armi comuni da sparo;
b)    trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
c)    metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
d)    ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2.    Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

a)    la polizia provinciale e locale;
b)    gli agenti venatori volontari;
c)    le guardie giurate;
d)    gli operatori della vigilanza idraulica;
e)    i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
f)    i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;
g)    altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.

3.    Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

 

Art. 5
Monitoraggio delle popolazioni.

1.    Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2.    Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3.    Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

 

Art. 6
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute” - Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata:

-      riducendo di euro 75.000,00 la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 3 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”;
-      riducendo di euro 175.000,00 le risorse relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 2 “Caccia e pesca” - Titolo 1 “Spese correnti”.

2.    Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2016

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni
Art. 3 - Linee guida regionali
Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie
Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni
Art. 6 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_15_2016_323643.pdf

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