Home » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l’articolo 20 ter è inserito il seguente:
“Art. 20 quater Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: - base metri quadrati 12; - altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: - base metri quadrati 12; - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.
Art. 2 Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.
__________________
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 15 marzo 2016
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" Art. 2 - Norma finanziaria
(seguono allegati)
Torna indietro