Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 24 del 15 marzo 2016


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 08 marzo 2016

Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute.

2.   A tal fine, la presente legge, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia, prevede disposizioni per la formazione e l’informazione della collettività regionale e degli operatori comunali in materia di donazione di organi e tessuti.

 

Art. 2
Principi e obiettivi.

1.   La Regione del Veneto assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile quale strumento essenziale di solidarietà umana e sociale e sostiene l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione ed in particolare dei giovani, alla donazione di organi e tessuti.

2.   La Regione del Veneto promuove la formazione e l’informazione in tutto il territorio regionale attraverso il sostegno ai Comuni e alle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti, affinché vengano effettuate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare della popolazione scolastica, sul tema della donazione degli organi e dei tessuti.

 

Art. 3
Disposizioni attuative.

1.   La Giunta regionale promuove iniziative, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, con ANCI Veneto, con Federsanità e con le associazioni riconosciute statutariamente operanti nella Regione Veneto in materia di donazione di organi e tessuti, al fine di garantire la massima diffusione ed una omogenea applicazione sul territorio regionale delle Linee Guida Ministeriali per la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti.

 

Art. 4
Formazione del personale.

1.   La Giunta regionale promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori comunali per le procedure indicate all’articolo 3, mediante l’attivazione e il sostegno ai corsi finalizzati all’acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche, operative e giuridiche in materia.

2.   La Regione del Veneto collabora con i comuni e contribuisce per le operazioni necessarie affinché i sistemi informativi comunali interagiscano con il Sistema Informativo Trapianti (SIT), promuovendo la partecipazione degli ufficiali dell’anagrafe a corsi di aggiornamento relativi all’utilizzo dei nuovi sistemi informativi che consentono di inserire la dichiarazione di volontà nel SIT.

 

Art. 5
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute” - Programma 01 “Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti”, mediante contestuale riduzione di quelle afferenti il finanziamento della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” del bilancio di previsione 2016-2018.

2.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

Art. 6
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 marzo 2016

Luca Zaia


________________________
 

INDICE

 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principie obiettivi

Art. 3 - Disposizioni attuative

Art. 4 - Formazione del personale

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_9_2016__318765.pdf

Torna indietro