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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Principi e finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 2, 3, e 32 della Costituzione e fatti salvi gli istituti quali, in particolare, la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno e l’affido dei minori, disciplinati dalla vigente normativa, promuove la permanenza dell’anziano o di altra persona, a rischio o in condizione di disagio sociale, in un contesto di vita familiare e relazionale dove è possibile salvaguardare anche i valori della solidarietà intergenerazionale.
2. La Regione e gli enti territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, promuovono, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, iniziative volte a consentire una qualità di vita finalizzata al mantenimento di una buona relazione nei rapporti sociali e nella gestione della vita quotidiana.
3. Con la presente legge, in attuazione dei principi e delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è disciplinato il servizio di affido, volto a garantire ad anziani o ad altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, una particolare forma di assistenza sociale in un contesto di vita relazionale e familiare.
Art. 2 Servizio di affido
1. L’affido è un servizio sociale che assicura attraverso l’integrazione familiare e sociale, anche per brevi periodi, il sostegno nella vita quotidiana ed è finalizzato, oltreché ad evitare il ricovero inappropriato in strutture residenziali, a rimuovere possibili cause di disagio sociale.
2. Il servizio di affido, in particolare:
a) è rivolto a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, di seguito definiti beneficiari;
b) è avviato su iniziativa dei beneficiari ed è caratterizzato dalla reciproca fiducia fra gli stessi e l’affidatario;
c) non esclude l’attivazione di altri tipi di intervento in materia di assistenza sociale.
Art. 3 Tipologie del servizio di affido
1. Il servizio di affido può, in via generale, rientrare in una delle seguenti tipologie:
a) piccolo affido, concernente la prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana;
b) affido di supporto, concernente la cura della persona che, pur essendo in grado di vivere da sola nella propria casa, ha difficoltà di gestirsi;
c) affido in convivenza, concernente l’accoglienza del beneficiario in casa dell’affidatario o di quest’ultimo in casa del beneficiario.
2. Le ipotesi di servizio di affido di cui al comma 1 possono avere anche carattere meramente temporaneo al fine di sostenere e aiutare la famiglia di origine.
Art. 4 Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, determina indirizzi, criteri e modalità per l’attuazione della presente legge con particolare riferimento:
a) all’individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari;
b) all’individuazione dei requisiti degli affidatari;
c) alla definizione delle modalità di svolgimento del servizio di affido, avendo riguardo alle diverse tipologie;
d) alla definizione delle procedure di attivazione del servizio di affido e delle relative attività di monitoraggio all’interno delle rete territoriale dei servizi sociali e in armonia con la programmazione locale, anche mediante la possibilità di avvalersi di soggetti privati senza fine di lucro, operanti nel settore dei servizi sociali;
e) alle iniziative volte a promuovere la crescita della sensibilità sulla cultura del servizio di affido e dell’integrazione familiare e sociale;
f) alla definizione di percorsi di aggiornamento e formazione per coloro che intendono proporsi per il servizio di affido.
2. La Giunta regionale definisce, altresì, a seconda della rispettiva tipologia uno schema-tipo di accordo tra il beneficiario e l’affidatario per il servizio di affido.
Art. 5 Programmazione regionale socio-sanitaria
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, individua condizioni, termini e modalità per l’inserimento del servizio di affido nella programmazione regionale socio-sanitaria, promuovendo sin da subito, anche in via sperimentale, progetti di servizio di affido di carattere sociale o socio-sanitario.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 febbraio 2015
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Principi e finalità
Art. 2 - Servizio di affido
Art. 3 - Tipologie del servizio di affido
Art. 4 - Modalità di attuazione
Art. 5 - Programmazione regionale socio-sanitaria
(seguono allegati)
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