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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 21 del 03 marzo 2015


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 24 febbraio 2015

Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Principi e finalità

1.    La Regione, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 2, 3, e 32 della Costituzione e fatti salvi gli istituti quali, in particolare, la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno e l’affido dei minori, disciplinati dalla vigente normativa, promuove la permanenza dell’anziano o di altra persona, a rischio o in condizione di disagio sociale, in un contesto di vita familiare e relazionale dove è possibile salvaguardare anche i valori della solidarietà intergenerazionale.

2.    La Regione e gli enti territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, promuovono, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, iniziative volte a consentire una qualità di vita finalizzata al mantenimento di una buona relazione nei rapporti sociali e nella gestione della vita quotidiana.

3.    Con la presente legge, in attuazione dei principi e delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è disciplinato il servizio di affido, volto a garantire ad anziani o ad altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, una particolare forma di assistenza sociale in un contesto di vita relazionale e familiare.

 

Art. 2
Servizio di affido

1.    L’affido è un servizio sociale che assicura attraverso l’integrazione familiare e sociale, anche per brevi periodi, il sostegno nella vita quotidiana ed è finalizzato, oltreché ad evitare il ricovero inappropriato in strutture residenziali, a rimuovere possibili cause di disagio sociale.

2.    Il servizio di affido, in particolare:

a)    è rivolto a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, di seguito definiti beneficiari;

b)    è avviato su iniziativa dei beneficiari ed è caratterizzato dalla reciproca fiducia  fra gli stessi e l’affidatario;

c)    non esclude l’attivazione di altri tipi di intervento in materia di assistenza sociale.

 

Art. 3
Tipologie del servizio di affido

1.    Il servizio di affido può, in via generale, rientrare in una delle seguenti tipologie:

a)    piccolo affido, concernente la prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana;

b)    affido di supporto, concernente la cura della persona che, pur essendo in grado di vivere da sola nella propria casa, ha difficoltà di gestirsi;

c)    affido in convivenza, concernente l’accoglienza del beneficiario in casa dell’affidatario o di quest’ultimo in casa del beneficiario.

2.    Le ipotesi di servizio di affido di cui al comma 1 possono avere anche carattere meramente temporaneo al fine di sostenere e aiutare la famiglia di origine.

 

Art. 4
Modalità di attuazion
e

1.    La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, determina indirizzi, criteri e modalità per l’attuazione della presente legge con particolare riferimento:

a)    all’individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari;

b)    all’individuazione dei requisiti degli affidatari;

c)    alla definizione delle modalità di svolgimento del servizio di affido, avendo riguardo alle diverse tipologie;

d)    alla definizione delle procedure di attivazione del servizio di affido e delle relative attività di monitoraggio all’interno delle rete territoriale dei servizi sociali e in armonia con la programmazione locale, anche mediante la possibilità di avvalersi di soggetti privati senza fine di lucro, operanti nel settore dei servizi sociali;

e)    alle iniziative volte a promuovere la crescita della sensibilità sulla cultura del servizio di affido e dell’integrazione familiare e sociale;

f)     alla definizione di percorsi di aggiornamento e formazione per coloro che intendono proporsi per il servizio di affido.

2.    La Giunta regionale definisce, altresì, a seconda della rispettiva tipologia uno schema-tipo di accordo tra il beneficiario e l’affidatario per il servizio di affido.

 

Art. 5
Programmazione regionale socio-sanitaria

1.    La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, individua condizioni, termini e modalità per l’inserimento del servizio di affido nella programmazione regionale socio-sanitaria, promuovendo sin da subito, anche in via sperimentale, progetti di servizio di affido di carattere sociale o socio-sanitario.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2015

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Servizio di affido

Art. 3 - Tipologie del servizio di affido

Art. 4 - Modalità di attuazione

Art. 5 - Programmazione regionale socio-sanitaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_3_2015_292922.pdf

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