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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 36 del 03 aprile 2014


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 02 aprile 2014

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 2.029.687.164,57 per l’esercizio 2014. Tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico della Regione.

 

Art. 2
Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2014, sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

 

Art. 3
Sistema informativo per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto

1. In attuazione dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione e della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione", è istituito il "Sistema informativo per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto", con la finalità di favorire il pieno esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario regionale di cui agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione, acquisire i dati per l’attuazione del federalismo fiscale, adottare misure volte al contrasto dell’evasione fiscale e assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che le operazioni di indebitamento di Regione ed enti locali del Veneto garantiscano l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione.

2. Gli enti locali del Veneto, sulla base di specifiche intese, comunicano periodicamente i dati fiscali, finanziari, di bilancio e ogni altro dato necessario per le finalità di cui al comma 1.

3. Per le medesime finalità, la Regione, previa intesa, può coinvolgere nel sistema informativo di cui al comma 1 altre pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 2, operanti nel territorio regionale.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina il contenuto e le modalità per l’invio dei dati e le procedure operative necessarie al funzionamento del Sistema informativo di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale predispone strumenti di monitoraggio e diffusione dei dati che confluiscono nel Sistema informativo di cui al comma 1 che vengono trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale con periodicità semestrale.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 4
Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e dello Stato.

2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

4. Agli oneri di investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0256 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 5
Finanziamento regionale dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e dall’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, la Giunta regionale mette in atto le iniziative necessarie a garantire la predisposizione, la sorveglianza, l’assistenza tecnica e amministrativa, la valutazione, il monitoraggio e il controllo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 6
Finanziamento regionale del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020

1. La Regione del Veneto, in qualità di Autorità unica di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, organizza ed è responsabile delle operazioni necessarie all’attuazione del Programma.

2. In ottemperanza all’articolo 125 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, al fine di finanziare la costituzione degli organi di gestione e l’implementazione del processo programmatorio e gestionale, propedeutiche all’approvazione e correlate all’avvio del Programma operativo di Cooperazione di cui al comma 1, la Giunta regionale garantisce l’operatività della Autorità di Gestione fornendo il necessario supporto all’attività di consultazione, preparazione, valutazione, assistenza tecnica, monitoraggio e controllo del Programma medesimo.

3. La struttura di assistenza dell’Autorità di cui al comma 1 e le linee di indirizzo per le attività da parte della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmesse alle competenti commissioni che esprimono un parere entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 7
Ristoro delle risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"

1. Al fine di ripristinare la dotazione di risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", è istituito il fondo denominato "Fondo per il ripristino delle risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 220/2010".

2. L’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse svincolate e comunicate al Ministero competente.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.900.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 8
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere il sistema economico veneto in occasione dell’Esposizione Universale EXPO Milano 2015, avente per tema di riferimento "Nutrire il pianeta, energia per la vita", definisce e sostiene un programma biennale di iniziative destinate a valorizzare le attività economiche, culturali, agroalimentari ed ambientali del Veneto.

2. Il programma di iniziative attua i contenuti di una concertazione preventiva della Regione con gli enti pubblici e gli organismi associativi delle imprese operanti nei diversi settori produttivi interessati al tema di "EXPO 2015" e prevede iniziative di partecipazione all’EXPO, attività promozionali, comunicative e di valorizzazione delle attività imprenditoriali destinate a migliorare la conoscenza del territorio veneto e delle realtà produttive ed economiche della Regione da parte dei visitatori italiani e stranieri dell’EXPO.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si pronuncia nel termine di trenta giorni, scaduti i quali si procede indipendentemente dal parere, adotta il programma regionale per "EXPO 2015"; tale programma è comprensivo delle attività e delle iniziative che il sistema economico veneto pone in atto nei settori economici di interesse e del piano finanziario per la realizzazione delle attività previste.

4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0257 "Iniziative inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0258 "Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 9
Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra

1. In occasione delle prossime celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio delle testimonianze ad essa relative esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", è autorizzata a sostenere interventi di:

a) messa in sicurezza, restauro, manutenzione dei beni di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra", finalizzati alla loro pubblica fruibilità;

b) realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla comprensione delle vestigia e delle vicende correlate all’evento bellico, compresi allestimenti all’interno di edifici ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 o di strutture museali;

c) valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative;

d) promozione di manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, inclusa la produzione di materiali didattici, da mettere a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto;

e) promozione di progetti di studio e ricerca sulla Prima guerra mondiale, in particolare favorendo la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici per lo svolgimento di attività formative e didattiche, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il programma delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e i criteri e le procedure per la concessione dei contributi a sostegno degli interventi di cui al comma 1.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2014.

4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 10
Disposizioni in materia di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale.".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 11
Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto

1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali rivolti alla drammaturgia per ragazzi e all’integrazione delle arti sceniche, la Regione del Veneto sostiene le attività dei Teatri Stabili di Innovazione del territorio riconosciuti e finanziati dal Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere ai Teatri Stabili di Innovazione del Veneto, di cui al comma 1 del presente articolo, mediante specifiche convenzioni un finanziamento per le iniziative finalizzate allo sviluppo e alla diffusione delle nuove forme di cultura teatrale, da realizzarsi anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e le Università del territorio.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 90.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 12
Disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità

1. La Regione del Veneto promuove iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio veneto e a tal fine prevede apposite misure di sostegno in favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico e delle attività agrituristiche che somministrano prodotti veneti di qualità.

2. La Regione del Veneto promuove altresì iniziative da adottarsi con gli enti locali a sostegno dell’utilizzo dei prodotti del settore primario del Veneto nei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

3. Per prodotti veneti di qualità si intendono i prodotti del territorio veneto aventi le caratteristiche descritte dall’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", come richiamati dall’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero", e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle condizioni e limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 13
Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca
dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura, sostiene l’intervento delle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi connessi alle attività di pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei contributi da destinarsi fino ad un massimo del 10 per cento al settore della pesca dilettantistico-sportiva, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.300.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0036 "Interventi integrati per lo sviluppo delle attività di acquacoltura e pesca" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 14
Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

1. Alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 5, dopo le parole "sulla stesura dei piani di miglioramento" sono aggiunte in fine le parole: "e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale";

b) al comma 1 dell’articolo 7 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) eventuali contingentamenti nel rilascio delle licenze di pesca professionale in zona B a livello provinciale sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nella Carta ittica di cui all’articolo 5.";

c) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 7.";

d) al comma 7 dell’articolo 33 le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "sette anni" e sono aggiunte a seguire le parole "oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce".

2. Gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni previste dall’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aumentati di un terzo.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00, si fa fronte a valere sulla upb U0034 "Servizi integrati agro faunistici venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità.

 

Art. 15
Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"

1. Prima del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

"01. La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali:

a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei consumatori;

b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;

c) attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione relativamente all’erogazione di servizi di pubblica utilità.

e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;

f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell’attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all’azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi.

02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o privati.".

2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, è così sostituito:

"1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all’articolo 2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei consumatori di cui all’articolo 5.".

3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 è abrogata.

4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 le parole: ", sentito il comitato regionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c)," sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in complessivi euro 150.000,00 per l’esercizio 2014, di cui euro 50.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 01 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 ed euro 100.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0071 "Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 16
Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e recupero del patrimonio edilizio scolastico

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" e successive modificazioni, le parole: "la somma di 200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di 500.000,00 euro".

2. Gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento degli edifici scolastici di competenza delle province del Veneto di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009" sono rifinanziati per l’esercizio 2014.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in complessivi euro 19.000.000,00 per l’esercizio 2014, di cui euro 16.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 1 ed euro 3.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l’istruzione" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 17
Disposizioni in materia di sostegno alle azioni a miglioramento della qualificazione della committenza

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, è inserita la seguente:

"a bis) gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche;".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 18
Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno 2014

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dall’eccezionale intensità dei fenomeni atmosferici dei mesi di gennaio e febbraio 2014 che hanno interessato buona parte del territorio regionale, è autorizzata la realizzazione di specifici interventi:

a) per ripristinare i danni arrecati alla rete viaria regionale, provinciale e comunale;

b) per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare;

c) per opere volte a minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare il territorio della regione;

d) per opere volte a mitigare il rischio di fenomeni franosi di competenza comunale;

e) per ripristinare i danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture turistiche, nonché per realizzare opere a protezione delle stesse;

f) per contribuire alle spese sostenute dai comuni per lo sgombero dalla neve;

g) per far fronte ai danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 40.000.000,00 così suddivisi:

a) euro 17.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2014;

b) euro 7.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 "Sistemazioni Fluviomarittime" del bilancio di previsione 2014;

c) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" del bilancio di previsione 2014;

d) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" del bilancio di previsione 2014;

e) euro 2.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2014;

f) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" del bilancio di previsione 2014;

g) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera g) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2014.

3. Le risorse allocate nelle upb indicate al comma 2 trovano copertura mediante la riduzione delle risorse allocate alle seguenti upb:

a) upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" (capitolo 101745/U per euro 420.000,00);

b) upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (capitolo 100103/U per euro 200.000,00);

c) upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" (capitolo 100105/U per euro 600.000,00);

d) upb U0036 "Interventi integrati per lo sviluppo delle attività di acquacoltura e pesca" (capitolo 102104/U per euro 700.000,00);

e) upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" (capitolo 102080/U per euro 1.100.000,00);

f) upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" (capitolo 101665/U per euro 7.000.000,00);

g) upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 101395/U per euro 840.000,00);

h) upb U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (capitolo 102072/U per euro 2.100.000,00);

i) upb U0123 "Parco mezzi, attrezzature ed impianti della protezione civile" (capitolo 053022/U per euro 280.000,00 e capitolo 053020/U per euro 420.000,00);

l) upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" (capitolo 100565/U per euro 4.200.000,00, capitolo 100927/U per euro 2.730.000,00 e capitolo 101083/U per euro 350.000,00);

m) upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" (capitolo 043050/U per euro 970.000,00 e capitolo 102094/U per euro 2.500.000,00);

n) upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l’istruzione" (capitolo 071020/U per euro 1.000.000,00);

o) upb U0179 "Impiantistica sportiva" (capitolo 073006/U per euro 1.000.000,00);

p) upb U0187 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine" (capitolo 080010/U per euro 330.000,00);

q) upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" (capitolo 101829/U per euro 1.000.000,00 e capitolo 101850/U per euro 1.000.000,00);

r) upb U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" (capitolo 100380/U per euro 1.000.000,00);

s) upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" (capitolo 060018/U per euro 4.200.000,00);

t) upb U0253 "Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali" (capitolo 101859/U per euro 560.000,00);

u) upb U0258 "Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai grandi eventi" (capitolo 102090/U per euro 500.000,00);

nonché dalle maggiori entrate, pari ad euro 5.000.000,00, allocate nell’upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 19
Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione

1. Nell’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche", è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, a partire dall’esercizio finanziario 2014, un capitolo di entrata denominato "Proventi derivanti dalla cessione di materiale litoide estratto da corsi d’acqua" (upb E0042), con uno stanziamento pari a euro 10.000.000,00, e il correlato capitolo di spesa denominato "Oneri per la realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione" (upb U0103) con uno stanziamento di euro 10.000.000,00.

 

Art. 20
Rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni
conseguenti ad eventi alluvionali

1. Le risorse versate alla Regione del Veneto a titolo di rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali, ricompresi in piani di finanziamento redatti anche in attuazione dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modificazioni, sono destinati alla realizzazione delle opere previste nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regine del Veneto n. 83 dell’8 novembre 2011.

2. Le entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0088 "Trasferimenti in conto capitale per interventi a seguito di eventi calamitosi" e sono destinate alla realizzazione delle opere previste nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643 (upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini").

 

Art. 21
Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2013, n. 21 "Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale" e nelle more dell’emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del medesimo decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, per un importo massimo di euro 848.000.000,00.

2. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.

3. Il rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2015 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.

4. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 51.000.000,00 per l’anno 2015 e ad euro 43.500.000,00 per i successivi, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

5. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.

6. Le rate di cui al comma 4 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

7. Le entrate di cui al comma 1, quantificate in euro 848.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0143 "Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere", del bilancio di previsione 2014 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2014).

8. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, di cui al comma 4, quantificati in euro 51.000.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 43.500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0147 "Rimborso prestiti in materia di sanità" del bilancio pluriennale 2014-2016.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle rate di cui al comma 4 sulla base dell’effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.

 

Art. 22
Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate

1. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" e successive modificazioni, è autorizzata a ripartire tra le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore ad euro 387.342,67, fissato dall’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la somma annua di euro 300.000,00, derivante dai risparmi ottenuti dalla Regione a seguito dell’attuazione dell’Accordo tra Regione Veneto, Federfarma e Assofarm Veneto per attuare la distribuzione per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

2. La Giunta regionale, per il riparto di cui al comma 1, adotta criteri inversamente proporzionali all’importo del fatturato dichiarato dalle singole farmacie beneficiarie.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 23
Contributo straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro
diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale

1. La Regione del Veneto, nell’ambito della tutela dei giovani disabili non autosufficienti, riconosce l’importanza dei servizi finalizzati alla costruzione di un progetto di vita futuro commisurato alle specifiche capacità individuali degli adolescenti con grave disabilità nonché l’opportunità, da valutare dopo adeguata sperimentazione, di prevedere tali servizi in tutto il territorio regionale. Per tali fini la Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare per un biennio un progetto sperimentale di centro diurno rivolto agli adolescenti con grave disabilità, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

2. Per la realizzazione del progetto sperimentale è individuata l’Azienda ULSS n. 21, che in data 19 dicembre 2013 con deliberazione del direttore generale n. 624 ha approvato il "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale".

3. Al termine del secondo anno dall’avvio del progetto sperimentale di cui al comma 2, l’Azienda ULSS n. 21 relaziona alla Giunta regionale in ordine ai servizi erogati, al numero degli adolescenti coinvolti ed ai risultati conseguiti a seguito delle attività svolte in attuazione del progetto medesimo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 24
Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova

1. Al fine di consentire l’avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Regione del Veneto attribuisce all’Azienda ospedaliera di Padova un contributo straordinario massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016.

2. Nei limiti degli importi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di competenza e di cassa, per le finalità previste nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse afferenti al Fondo Sanitario Regionale allocate nell’upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 25
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie e trasfusioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Al fine di favorire una piena tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, residenti nella regione, mediante la corresponsione dell’indennizzo spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", la Regione del Veneto è autorizzata ad agire nelle sedi opportune.

2. L’Azienda ULSS n. 16 di Padova è autorizzata ad anticipare con le risorse del fondo sanitario regionale gli importi relativi all’indennizzo di cui al comma 1.

3. Le entrate di cui al presente articolo derivanti dai trasferimenti statali per garantire la corresponsione dell’indennizzo ai soggetti danneggiati si sensi della legge 210/1992, quantificate in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0017 "Altri trasferimenti correnti per i servizi sanitari" del bilancio di previsione 2014.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo relativi al rimborso dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova degli indennizzi ai sensi della legge 210/1992, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse statali allocate nell’upb U0249 "Spesa sanitaria corrente per progettualità vincolate nazionali" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 26
Utilizzo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati

1. La Regione del Veneto, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare può essere causa di decesso durante le attività sportive e ravvisata l’importanza di prevedere misure tempestive ed efficaci al fine di prevenire gravi danni per la salute, promuove la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati DAE, negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti similari, nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero".

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone apposito regolamento in cui stabilisce ai sensi della normativa vigente:

a) le modalità, i tempi e i criteri per la diffusione dei DAE;

b) le tipologie di strutture che obbligatoriamente devono dotarsi dei DAE;

c) la formazione e aggiornamento degli addetti;

d) le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei formatori secondo quanto disposto nell’Accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2003;

e) la individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle strutture di cui alla lettera b) del comma 2 per l’acquisto dei DAE secondo modalità stabilite con apposito provvedimento.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 che viene opportunamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 27
Interventi per le basi di elisoccorso

1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione degli interventi da finanziare, per l’esercizio 2014, mediante le risorse previste dalla legge regionale 19 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.", deve dare priorità a quelli relativi a basi di elisoccorso non conformi alla normativa ENAC.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" (capitolo 060018/U) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 28
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011"
in materia di interventi sulle strutture di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale
30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004"

1. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile nella legge regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già approvati".

 

Art. 29
Disposizioni relative all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011"

1. Per l’esercizio 2014 le risorse di cui al Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B) della deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 20 settembre 2011 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2011.

 

Art. 30
Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna quote di rilievo sanitario di media intensità con oneri a carico del fondo sanitario regionale, fino alla concorrenza massima di cinquanta, con decorrenza 1° gennaio 2014, a favore di persone disabili che a tale data abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano riconducibili alla condizione di persone anziane non autosufficienti ai sensi della vigente normativa.

2. Le quote di cui al comma 1 sono assegnate in via prioritaria a persone anziane non autosufficienti che risultino provenienti da ambiti territoriali diversi dall’azienda ULSS dove ha sede la struttura ospitante accreditata purché le stesse siano state accolte in data anteriore al 1° gennaio 2004.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza".

 

Art. 31
Sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile

1. In continuità con il sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS volto a potenziare la ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica e l’assistenza ai pazienti nell’ambito delle malattie pediatriche, con particolare riguardo alle malattie neoplastiche dell’infanzia, la Giunta regionale riconosce alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per la realizzazione del progetto V.I.C. - Volontari In Corsia.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede la sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile per la realizzazione di un modello di intervento strutturato per l’inserimento dei volontari nei reparti di pediatria dell’ULSS n. 6 di Vicenza e dell’Azienda ospedaliera di Padova e nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova.

3. Il progetto formativo coordinato dalla Fondazione Città della Speranza ONLUS è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ospedaliera di Padova.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" che viene opportunamente incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 32
Quote per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, assegna a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica certificata, 54 quote di rilievo sanitario di elevata intensità, identificabili con le quote riferibili alle grandi strutture per disabili di cui alla delibera della Giunta regionale 18 dicembre 2012, n. 2621, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012, con finanziamento a carico del fondo sanitario regionale.

2. Le quote di cui al comma 1 vengono destinate secondo le seguenti modalità:

a) nel numero di 30 alla costituzione di specifici nuclei da individuarsi all’interno dei progetti innovativi avviati;

b) nel numero di 24 alla costituzione di nuclei organizzati presso i Centri di Servizi autorizzati e accreditati.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.872.450,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza", riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 33
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale"

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

"7 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a finanziare iniziative che interessano l’area del Veneto orientale rivolte a rafforzare l’assetto istituzionale del territorio, in armonia e attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali" in materia di riordino territoriale e gestioni associate e che siano promosse dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce, annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l’erogazione delle provvidenze.".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2014 (capitolo 100052/U).

 

Art. 34
Modifica dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"

1. Il comma 7 bis dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come inserito dall’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è sostituito dai seguenti:

"7 bis. Al fine di garantire l’efficienza del sistema regionale socio-sanitario, qualora, per motivate esigenze organizzative, emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di specifici progetti o attività, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale può procedere all’acquisizione temporanea di personale delle Aziende ed Enti del SSR.

7 ter. L’assegnazione temporanea del personale è disposta dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale, previo parere del direttore generale di provenienza, previo consenso dell’interessato e nel rispetto del limite del contingente annualmente fissato dalla Giunta regionale.

7 quater. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell’attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale nonché il periodo di tempo che non può essere superiore a tre anni, procedendo anche alla stipula di una convenzione con gli enti interessati.

7 quinques. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla Gestione sanitaria accentrata regionale e riconosciute in sede di riparto del relativo fondo.".

 

Art. 35
Disposizioni in materia di personale delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto attua quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di continuità economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati presso le unità organizzative e di supporto di diretta collaborazione rispettivamente della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle commissioni consiliari e del Portavoce dell’opposizione.

2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunto il seguente:

"7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 52.".

4. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate nelle pertinenti upb delle Funzioni Obiettivo F0001 "Organi istituzionali" e F0005 "Risorse umane e strumentali" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

Art. 36
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, è così sostituito:

"2. Nella contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, definisce i livelli massimi delle retribuzioni individuali e accessorie dei dipendenti delle società controllate, tenendo conto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle medesime non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2013.".

 

Art. 37
Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

1. All’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina prevista dalla presente legge, l’articolo 6 non si applica per gli anni 2014 e 2015 a Veneto Sviluppo s.p.a. e alle società di gestione del risparmio da essa partecipate.".

2. I risparmi di spesa derivanti dalla attuazione del presente articolo incrementano per pari importo e percentualmente in egual misura la dotazione delle funzioni obbiettivo F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese", F0008 "Lavoro" e F0020 "Interventi sociali" per l’esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2014-2016.

 

Art. 38
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

1. Il numero 1) della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è così sostituito:

"1) area montana e parzialmente montana: almeno 3.000 abitanti;".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 39
Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti passivi ad esclusione delle imprese con più di 250 dipendenti e delle imprese a capitale anche parzialmente pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", che incrementano nell’anno d’imposta 2014 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo fino a euro 30.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al secondo anno compiuto, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio. Gli importi deducibili di cui al presente comma sono aumentati sino al raddoppio, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 che assumono lavoratori, incrementando l’organico, con contratto a tempo determinato della durata di almeno due anni, possono dedurre ai medesimi fini di cui al comma 1, un importo fino a euro 15.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al massimo della durata della stessa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio.

3. Gli importi deducibili di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque superare il costo del singolo dipendente.

4. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).".

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità operative per l’attuazione del presente articolo.

6. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2014 (upb E0001 "Imposta regionale sulle attività produttive") sono compensate dalle maggiori entrate di pari importo previste nell’upb E0002 "Tassa automobilistica regionale" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 40
Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008"

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente:

"b ter) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera a) per far fronte ad oneri derivanti dagli obblighi stabiliti al comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" (capitolo 101589/U) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 41
Disposizioni in materia di demanio idrico in Provincia di Belluno

1. In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006", i canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno sono introitati dalla Provincia stessa.

2. Il comma 1 non si applica all’incremento di cui all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008".

3. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, del presente articolo sono introitate nell’upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico".

 

Art. 42
Proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno

1. La Giunta regionale provvede alla ricognizione delle somme derivanti dall’applicazione dei canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni e quelle provenienti dalle concessioni di beni del demanio idrico, trasferite alla provincia di Belluno per effetto del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006", quantificando la posizione debitoria e quella creditoria della provincia di Belluno stessa verso la Regione del Veneto, per le annualità decorrenti dal 2006 a tutto il 2013 e ponendo gli importi relativi a compensazione fra loro.

2. L’importo acquisito dalla Regione del Veneto a titolo di compensazione, ai sensi del comma 1, è introitato nell’upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico" (capitolo 100366/E).

 

Art. 43
Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque

1. Al comma 4 bis 2 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", dopo l’espressione: "manutenzione ambientale," è aggiunta la seguente: "nonché a servizio di manufatti legati all’antico uso dell’acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi".

2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016 (upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico" - capitolo 006612/E), si fa fronte, per l’esercizio 2014 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014 e per gli esercizi 2015 e 2016 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0023 "Spese generali di funzionamento" (capitolo 100562/U) del bilancio pluriennale 2014-2016.

 

Art. 44
Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2011, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", così come inserito dal comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004" è così riformulato:

"4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l’accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all’esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1. L’esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro.".

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 (upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico"), si fa fronte mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all’upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 45
Disposizioni in materia di IPAB

1. I soggetti nominati alla carica di commissario straordinario delle IPAB ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e di commissario liquidatore delle IPAB ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" devono essere almeno in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni per l’accesso alla qualifica di dirigente della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è costituito l’Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza".

 

Art. 46
Finanziamento straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso il Carcere circondariale di Verona

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione "La Fraternità" di Verona per un progetto pilota avente lo scopo di far conseguire ai detenuti il titolo di studio legalmente riconosciuto per la scuola superiore di secondo grado e titoli universitari, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Università degli studi di Verona e la Casa circondariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 47
Contributo straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale dell’Auser di Treviso

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 all’Auser di Treviso per la realizzazione di progetti sperimentali nell’ambito di attività di rete di volontariato rivolte agli adulti e anziani in difficoltà e ai bambini della fascia di età tra i sei e i tredici anni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 "Interventi a sostegno del terzo settore" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 48
Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero"

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni è così sostituito:

"1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi.".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute.".

3. Agli oneri relativi al monitoraggio dello stato di attuazione dei commi da 1 a 1 ter del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2014, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" (capitolo 101858/U).

 

Art. 49
Modifica dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni in materia di disciplina delle concessioni demaniali lacuali per finalità turistico ricreative e sportive del lago di Garda

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si applicano anche alle concessioni di cui al comma 1.".

2. Le spese effettivamente sostenute per gli investimenti regolarmente eseguiti dopo l’ultimo rinnovo delle concessioni, sui beni di cui al comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, costituiscono titolo di concorso ai fini del rilascio delle concessioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 61, cosi come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 94 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sentita la competente commissione consiliare, per le fattispecie di cui al comma 1 bis dell’articolo 61 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, integra l’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in ragione della peculiarità e della minore incidenza di utilizzazione del demanio lacuale.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" (capitolo n. 100572/U) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 50
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

1. La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

2. La Giunta regionale promuove la qualità delle strutture ricettive, favorendo e sostenendo iniziative, singole o associate, dei titolari o gestori delle stesse, volte alla migliore conoscenza ed alla qualificata informazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014 con contestuale diminuzione di pari importo dello stanziamento finalizzato alle iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico.

 

Art. 51
Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e successive modificazioni, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h bis) interventi di supporto finanziario".

 

Art. 52
Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

"1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.".

2. Al comma 2 dell’articolo 4, sono soppresse le parole: "ed all’esercizio della delega" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3.".

3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, relative ai contributi in conto capitale, sono quantificate in euro 500.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00, per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, (capitolo 023701/U) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 53
Istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato

1. La Regione del Veneto, al fine di finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e manutentive necessarie per garantire la continuità dello svolgimento del servizio pubblico in materia di servizio idrico integrato, istituisce il Fondo di garanzia per gli interventi nel settore del servizio idrico integrato a favore delle società pubbliche operanti nel settore. Tale fondo sarà amministrato tramite gestore individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di impiego, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di stato alle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" è così sostituita:

"c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.".

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale di euro 6.000.000,00 e può essere integrato con ulteriori risorse regionali e anche con risorse derivanti da programmi europei e statali regolati da appositi accordi di programma e intese di settore.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, (capitolo 023701/U) allocate nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2014;

b) per euro 3.000.000,00 con le risorse di cui all’"Intesa istituzionale di programma 9 maggio 2001 - APQ 2 tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (capitolo 100202/U) allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2014;

c) per euro 2.000.000,00 con le risorse di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (capitolo 101071/U) allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 54
Interventi per l’accesso al credito nel settore primario

1. Al fine di favorire interventi di supporto nell’accesso al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese del settore primario è costituita una sezione speciale del Fondo regionale di garanzia, di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire le modalità operative per l’attivazione di operazioni a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sulla sezione del fondo di garanzia di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2014 mediante riduzione per euro 1.000.000,00 delle risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", (capitolo 101391/U) e per euro 1.000.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 55
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni, dopo le parole: "I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni" sono aggiunte le parole: "anche a titolo oneroso".

2. La Giunta regionale, avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di contrassegno, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0097 "Miglioramento fondiario ed ambientale", del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 56
Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell’ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.

3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;

b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;

c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

5. La Giunta regionale integra il Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui agli articoli 10 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" con apposita sezione dedicata alla raccolta ed indicizzazione dei regolamenti di polizia rurale approvati dai comuni del Veneto, anche in funzione della definizione, ai sensi dell’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" della disciplina delle funzioni di polizia amministrativa che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" (capitolo 51050) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 57
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni"

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 è inserito il seguente:

"1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono già riconosciute ai sensi dei provvedimenti amministrativi regionali con cui si è definita la disciplina di riconoscimento e verifica del funzionamento per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali di cui all’articolo 45 della legge reginale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0049 (capitolo 100555 Spese per lo sviluppo del sistema informativo del settore primario) del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 58
Piani integrati territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori delle imprese in
crisi

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie prerogative in materia di occupabilità dei cittadini e al fine di sostenere i lavoratori in difficoltà personale, professionale ed economica, promuove interventi per la riqualificazione e la ricollocazione professionale dei lavoratori di imprese coinvolte da processi di crisi aziendali o settoriali, con particolare riferimento alle aree del Veneto dichiarate a crisi industriale complessa. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a istituire un fondo per la realizzazione di piani integrati territoriali mirati alla riqualificazione dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal contesto lavorativo.

2. I piani di cui al comma 1 sono l’espressione di una progettualità integrata locale, che prevede la più ampia partecipazione degli attori istituzionali e sociali, anche in funzione dei fabbisogni di professionalità e competenze espressi dai singoli contesti territoriali.

3. La Giunta regionale stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 59
Protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile

1. Al fine della tutela idrogeologica e della protezione e valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile, la Giunta regionale concede all’ente Parco del Fiume Sile un finanziamento per l’effettuazione di indagini relative alle strutture geologiche-idrogeologiche, dello studio dell’idrodinamica e delle caratteristiche idrauliche dell’acquifero e delle indagini geochimiche ed isotopiche utili all’individuazione delle zone maggiormente vulnerabili del bacino acquifero e alla definizione dei parametri per la salvaguardia della risorsa, nonché della tutela della biodiversità e delle specie naturalistiche.

2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2015 alla competente commissione consiliare regionale.

3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, nelle aree all’interno del Parco del Sile e in tutti i territori dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all’interno di tali ambiti è sospesa ogni procedura autorizzatoria per:

a) nuove discariche di qualunque categoria come definite dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modificazioni;

b) nuovi impianti di gestione dei rifiuti.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 30.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0101 - capitolo 51056 "Spese per il sostegno dei parchi regionali e interregionali per l’attuazione delle previsioni dei piani ambientali" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 60
Autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze n. 353/2012 e n. 268/2013

1. A valere sui fondi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", articolo 50, comma 1, lettera g) e alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).", articolo 73, comma 2, nonché al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia." convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 18, comma 2, nelle more della emanazione dei decreti ministeriali attuativi, la Giunta regionale è autorizzata a procedere all’accertamento delle entrate e ad assumere i conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 353/2012 e n. 268/2013, tenuto conto delle procedure ministeriali relativamente alla reiscrizione nel bilancio statale dei fondi perenti.

 

Art. 61
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l’anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2014, (upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" - Capitolo 045288/U) si fa fronte con le maggiori entrate, di pari importo, allocate nell’upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 62
Modalità per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria e successivamente rifinanziati

1. Per l’esercizio 2014 nelle gare per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e successivamente rifinanziati dall’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, dall’articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, dall’articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e dall’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, la società Veneto Strade spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", è tenuta a prevedere nei bandi per l’affidamento dei lavori con il meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una preferenza a favore delle imprese che si impegnano ad assumere, per l’esecuzione delle opere stesse, personale in mobilità e in cassa integrazione guadagni nel territorio regionale.

 

Art. 63
Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 22 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)"" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:

a) le istanze presentate anche ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis;

b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.".

2. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole: "provinciali, infraprovinciali o interprovinciali".

3. In prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)""".

4. La Giunta regionale può concedere contributi ai consigli di bacino di cui alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni, al fine di favorire soluzioni di interoperabilità con i sistemi informativi dei consigli di bacino e dei rispettivi soggetti gestori del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, funzionali alla rilevazione ed acquisizione in forma coordinata dei dati necessari all’espletamento delle funzioni proprie del comitato di bacino regionale e dell’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"; agli oneri conseguenti quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016 si fa fronte a valere sugli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 con contestuale riduzione di analogo importo sulla upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti" (Capitolo 050164 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di tutela ambientale").

 

Art. 64
Contributo straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei controlli relativi all’implementazione del segnale LTE e delle emissioni degli impianti in co-siting

1. La Giunta regionale, tramite l’ARPAV, effettua controlli obbligatori sulle richieste di riconfigurazione e aumento di potenza per l’implementazione del segnale LTE delle stazioni radiobase esistenti e in quelli di nuova costruzione, con particolare riguardo alle emissioni degli impianti in co-siting.

2. Per i controlli di cui al comma 1, la Giunta mette a disposizione di ARPAV le risorse in termini di personale e finanziarie per effettuare tali misurazioni.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 65
Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000"

1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da:

a) articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva Habitat;

b) articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

d) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

e) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).".

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):

a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;

c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;

d) interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;

e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;

f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica attività di consulenza.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 "Interventi per l’assetto territoriale" del bilancio di previsione 2014.

 

Art. 66
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

__________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 aprile 2014

Luca Zaia


__________________

INDICE

Art.   1   -   Quadro finanziario di riferimento

Art.   2   -   Rifinanziamenti e fondi speciali

Art.   3   -   Sistema informativo per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto

Art.   4   -   Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020

Art.   5   -   Finanziamento regionale dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Art.   6   -   Finanziamento regionale del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020

Art.   7   -   Ristoro delle risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”

Art.   8   -   Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi

Art.   9   -   Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra

Art. 10   -   Disposizioni in materia di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine

Art. 11   -   Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto

Art. 12   -   Disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità

Art. 13   -   Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura

Art. 14   -   Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 15   -   Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”

Art. 16   -   Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e recupero del patrimonio edilizio scolastico

Art. 17   -   Disposizioni in materia di sostegno alle azioni a miglioramento della qualificazione della committenza

Art. 18   -   Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno 2014

Art. 19   -   Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione

Art. 20   -   Rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali

Art. 21   -   Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale

Art. 22   -   Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate

Art. 23   -   Contributo straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale

Art. 24   -   Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova

Art. 25   -   Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210

Art. 26   -   Utilizzo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati

Art. 27   -   Interventi per le basi di elisoccorso

Art. 28   -   Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” in materia di interventi sulle strutture di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”

Art. 29   -   Disposizioni relative all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

Art. 30   -   Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni

Art. 31   -   Sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile

Art. 32   -   Quote per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

Art. 33   -   Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”

Art. 34   -   Modifica dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”

Art. 35   -   Disposizioni in materia di personale delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

Art. 36   -   Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 37   -   Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 38   -   Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 39   -   Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 40   -   Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”

Art. 41   -   Disposizioni in materia di demanio idrico in Provincia di Belluno

Art. 42   -   Proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno

Art. 43   -   Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque

Art. 44   -   Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2011, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 45   -   Disposizioni in materia di IPAB

Art. 46   -   Finanziamento straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso il Carcere circondariale di Verona

Art. 47   -   Contributo straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale dell’Auser di Treviso

Art. 48   -   Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”

Art. 49   -   Modifica dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni in materia di disciplina delle concessioni demaniali lacuali per finalità turistico ricreative e sportive del lago di Garda

Art. 50   -   Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

Art. 51   -   Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”

Art. 52   -   Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”

Art. 53   -   Istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato

Art. 54   -   Interventi per l’accesso al credito nel settore primario

Art. 55   -   Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e successive modificazioni.

Art. 56   -   Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

Art. 57   -   Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni”

Art. 58   -   Piani integrati territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori delle imprese in crisi

Art. 59   -   Protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile

Art. 60   -   Autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze n. 353/2012 e n. 268/2013

Art. 61   -   Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni

Art. 62   -   Modalità per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria e successivamente rifinanziati

Art. 63   -   Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 22 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)”” e successive modificazioni

Art. 64   -   Contributo straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei controlli relativi all’implementazione del segnale LTE e delle emissioni degli impianti in co-siting

Art. 65   -   Tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000”

Art. 66   -   Entrata in vigore

(seguono allegati)

Allegato_Finanziaria 2014_272029.pdf
LR 11_2014_Dati informativi_272029.pdf

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