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Bur n. 115 del 27 dicembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 35 del 24 dicembre 2013

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’alinea dopo le parole: "l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo" sono inserite le seguenti: ", il turismo rurale e le fattorie didattiche,";
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l’offerta turistica nonché l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l’offerta di attività didattiche;".

 

Art. 2
Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è così sostituita:
"b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore;";
b) la lettera c) è così sostituita:
"c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.".
 

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
 

a) prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
"0a) turismo rurale: l’insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell’ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche;
0b) fattoria didattica: l’azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell’agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;";
b) la lettera e) è così sostituita:
"e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche;";
c) la lettera f) è così sostituita:
"f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b);";
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2.".

 

Art. 3
Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l’attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.".

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.".

3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: "sei" è sostituita con la parola: "dieci".

4. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "a quello impiegato nell’attività agrituristica" sono inserite le seguenti: "e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2.".

 

Art. 4
Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8.".

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica" sono inserite le seguenti: "e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell’articolo 2".

 

Art. 5
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

 

Art. 6
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "pasti", è aggiunta la parola:
", spuntini".

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "pasti" è aggiunta la parola:
", spuntini".

3. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale".

4. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "al dettaglio" sono soppresse.

5. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all’articolo 4.".

6. I commi 7 e 8 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono soppressi.

 

Art. 7
Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è soppressa.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)".

3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province." sono sostituite con le seguenti: "i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.".

4. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

 

Art. 8
Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è così sostituita:

"b) somministrare pasti, spuntini e bevande.".

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. L’attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l’attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, sono svolte, per l’attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all’articolo 9, comma 3.".

3. Al comma 3 dell’articolo 10 dopo le parole: "di somministrazione di pasti" sono aggiunte le parole: "e spuntini" e le parole: "aziende ittiche venete" sono sostituite dalle parole: "aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012".

 

Art. 9
Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "e non prevalente rispetto" sono
soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole:
", nel rispetto della vigente normativa sull’igiene degli alimenti.".

 

Art. 10
Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.".

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: ", comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività" sono soppresse.

 

Art. 11
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo
"

 1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente articolo:

"Art. 12 bis
Turismo rurale e fattorie didattiche.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all’ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
b) l’allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
d) la mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell’azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l’obbligo di notifica all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell’articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’ articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.".

 

Art. 12
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole: "e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;".

 

Art. 13
Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "prevalenza delle aziende agrituristiche e", sono aggiunte le seguenti: "di connessione per quelle";
b) la lettera g) è soppressa;
c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h bis) rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie.".

 

Art. 14
Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l’attività di pescaturismo.";
b) la lettera b) è soppressa.

 

Art. 15
Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "per le attività agrituristiche" sono aggiunte le parole: "e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis".

2. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "L’utilizzazione agrituristica" sono aggiunte le parole: "e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis".

3. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto" sono sostituite dalle parole: "la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto".

 

Art. 16
Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "per attività ittituristiche" sono aggiunte le parole: "e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis".

 

Art. 17
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 18
Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all’utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.

3. È comunque consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all’azienda agricola o agrituristica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all’azienda agricola o agrituristica, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all’Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

6. Gli eventuali centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali centri valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni.

7. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.".

 

Art. 18
Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54".

2. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche rapportati" sono sostituite dalle seguenti: "criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto".

3. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "Le denominazioni di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" sono sostituite dalle seguenti: "Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario".

 

Art. 19
Abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

 

Art. 20
Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita:

"a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo;".

2. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "piano aziendale come approvato dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "piano aziendale come presentato alla provincia".

 

Art. 21
Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’alinea le parole: "l’attività turistica connessa" sono sostituite dalle seguenti: "le attività turistiche connesse";
b) la lettera a) è soppressa;
c) alla lettera c) dopo la parola: "comunicare" sono inserite le seguenti: "all’ente cui è stata presentata la SCIA";
d) la lettera h) è così sostituita:
"h) richiedere alla provincia l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 14.";
e) la lettera i) è soppressa.

 

Art. 22
Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale
attività.".

 

Art. 23
Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "e la conseguente cancellazione dagli elenchi" sono sostituite dalle seguenti: "e l’immediata chiusura dell’attività".

 

Art. 24
Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 28
Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura dell’attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dall’articolo 8 e dall’articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l’esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 12 bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18;
b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 18;
c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 20;
d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall’articolo 25;
e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell’attività agrituristica di cui al comma 3 dell’articolo 5;
f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1, dell’articolo 25;
g) di rifiuto ingiustificato per l’accesso alla struttura agli incaricati della provincia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26.
 

6. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell’attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.

7. L’esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L’esercizio dell’attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di
comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell’importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell’attività dell’azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell’attività dell’azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.".

 

Art. 25
Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle attività turistiche connesse al settore primario".

 

Art. 26
Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

 1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

 

Art. 27
Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013"

1. La rubrica dell’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così modificata: "Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia.".

2. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici.".

 

Art. 28
Norme transitorie

1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e
7 della presente legge.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come sostituito dall’articolo 24 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d’ufficio nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come inserito dall’articolo 11 della presente legge.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 3 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 4 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 6 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 7 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 8 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 9 - Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 10 - Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 11 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 12 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 13 - Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 14 - Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 15 - Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 16 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 17 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 18 - Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 20 - Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 21 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 22 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 23 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 24 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 25 - Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 26 - Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 27 - Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013"

Art. 28 - Norme transitorie

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI Legge 35_2013_264799.pdf

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