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Bur n. 67 del 17 agosto 2012


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 10 agosto 2012

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Finalità e disciplina delle attività

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e soggetti pubblici

1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:

a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;

b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;

c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;

d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;

e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;

f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;

g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;

h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s’intendono:

a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;

b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore;

c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca professionale o acquacoltura.

2. Ai fini delle presente legge si intende per:

a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell’elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive modificazioni;

d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell’impresa agricola o ittica e l’attività agrituristica, pescaturistica e ittituristica;

e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole o ittiche e attività agrituristiche o ittituristiche o pescaturistiche;

f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi non consistenti in attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.

CAPO II

Agriturismo

Art. 3

Requisiti per l’esercizio dell’attività

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’azienda, anche in forma societaria;

b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l’azienda agricola;

d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

2. Il programma dei corsi professionali, di cui alla lettera b) del comma 1, prevede elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all’articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

a) l’azienda agrituristica svolga esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a sei;

b) l’azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell’esercizio dell’attività agrituristica, il titolare dell’impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all’impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.

Art. 4

Piano agrituristico aziendale

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all’articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l’azienda dell’impresa agricola, ivi compresa la verifica dell’utilizzazione delle risorse aziendali.

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e quelle dedicate all’attività agricola.

3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall’Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l’avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.

CAPO III

Le attività agrituristiche

Art. 5

Attività di agriturismo

1. L’attività agrituristica, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;

c) somministrare pasti e bevande;

d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8.

2. Le attività agrituristiche, in relazione alla durata di svolgimento delle medesime, possono essere esercitate:

a) annualmente, quando l’attività è svolta per l’intero anno solare;

b) stagionalmente, quando l’attività è limitata a un numero massimo di giornate nell’arco dell’anno solare anche non continuative.

3. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 6

Ospitalità in alloggi

1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.

3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l’esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Ospitalità in spazi aperti

1. L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

2. L’ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.

3. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all’aperto.

4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all’aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Art. 8

Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività

1. Per somministrazione di pasti e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati.

2. La somministrazione di pasti e bevande è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito
regionale.

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l’azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:

a) per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica;

b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell’agriturismo", i prodotti provenienti dall’esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

6. La somministrazione di pasti e bevande destinata esclusivamente alle persone che usufruiscono dell’ospitalità in alloggi di cui all’articolo 6 e dell’ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 7 può essere svolta annualmente; negli altri casi essa è ammessa solo stagionalmente per un numero massimo di posti a sedere, pari a ottanta, qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di centosessanta giorni di apertura all’anno e a sessanta qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di duecentodieci giorni di apertura all’anno.

7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:

a) del venti per cento qualora l’azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;

b) del venti per cento in non più di dieci casi all’anno, comunicati preventivamente all’amministrazione provinciale competente;

c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l’azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive modificazioni;

d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.

8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

CAPO IV

Ittiturismo

Art. 9

Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale

1. Possono svolgere l’attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;

b) assicurano la prevalenza dell’attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica;

c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

2. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province.

4. Il carattere di prevalenza dell’attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell’attività ittica nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività ittituristica;

b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell’attività ittituristica.

Art. 10

Attività di ittiturismo e limiti

1. L’attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;

b) somministrare pasti e bevande;

2. L’attività di ospitalità, in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l’attività di somministrazione di pasti e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, sono svolte rispettivamente per le durate di svolgimento, i limiti massimi e le modalità previsti per le attività agrituristiche.

3. I prodotti ittici impiegati per l’attività di somministrazione di pasti devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche venete singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.

CAPO V

Pescaturismo

Art. 11

Attività di pescaturismo e limiti

1. L’attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come attività connessa e non prevalente rispetto a quella di pesca professionale e consiste nella:

a) pesca mediante l’impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l’impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura.

2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

3. L’attività di pesca nell’ambito dell’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

4. L’attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell’autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.

Art. 12

Requisiti per l’attività di pescaturismo

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne, con l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili su ciascuna nave, rilasciata, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime", completa dei documenti di bordo;

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni ed integrazioni;

c) possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero di patente nautica da diporto per la condotta di nave adibita all’attività di pescaturismo.

2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. La provincia comunica l’avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

TITOLO II

Funzioni amministrative

CAPO I

Funzioni regionali e delle autonomie locali

Art. 13

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea" all’elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;

b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite;

c) promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.

Art. 14

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;

b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;

c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;

d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;

e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;

f) esercizio dell’attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

g) tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;

h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell’articolo 30.

Art. 15

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche;

b) rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell’articolo 8.

TITOLO III

Disposizioni comuni

CAPO I

Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16

Immobili destinati all’agriturismo

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 17

Immobili destinati all’ittiturismo

1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 18

Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;

b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell’autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l’uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.

3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti.

6. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

CAPO II

Classificazione e coordinamento informativo

Art. 19

Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche rapportati a quelli di cui al comma 1.

3. Le denominazioni di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l’avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale.

Art. 20

Immagine coordinata regionale

1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata dell’offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d’uso.

Art. 21

Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario

1. Sono istituiti l’elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d’ufficio le aziende che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività.

2. La Giunta regionale definisce:

a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’elenco regionale;

b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l’elenco regionale;

c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all’articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 22

Informazione ed accoglienza

1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne le attività turistiche connesse al settore primario.

CAPO III

Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Art. 23

Riconoscimento provinciale

1. La provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

Art. 24

Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario

1. L’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a) al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività di agriturismo e di ittiturismo, come riconosciute ai sensi dell’articolo 23;

b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l’attività di pescaturismo.

2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicono su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all’articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al piano aziendale come approvato dalla provincia e il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 25

Obblighi degli operatori

1. Chiunque esercita l’attività turistica connessa al settore primario è tenuto a:

a) comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all’anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell’azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell’attività di pescaturismo;

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;

c) comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell’attività;

d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";

e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) richiedere al comune l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15;

i) comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8.

Art. 26

Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento delle attività turistiche connesse al settore primario iscritte nei relativi elenchi per ciascun anno, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sui risultati di tale attività.

2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti.

Art. 27

Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività

1. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi.

2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Art. 28

Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura dell’attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila:

a) qualora non rispettino l’obbligo della comunicazione preventiva di cui alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8;

b) qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui all’articolo 24.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di giornate di attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il numero di giornate di attività superiore a quello consentito.

5. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dall’articolo 8 e dall’articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l’esercizio della attività di cui al comma 8 dell’articolo 8.

6. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

a) di utilizzo delle piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18;

b) di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19;

c) di non adempimento a uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 25.

7. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell’esercizio dell’attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11;

b) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento in caso di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19.

8. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.

10. Il titolare di azienda che non esponga al pubblico il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario o non si attenga alle modalità d’uso come definite dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecentocinquanta.

11. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

Art. 29

Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande", fatte salve le disposizioni in materia di:

a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;

b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all’articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche di cui all’articolo 7 e le sanzioni di cui all’articolo 32.

Art. 30

Norme transitorie

1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica" alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:

a) attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di ittiturismo come previsti all’articolo 10;

b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;

c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all’articolo 18 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all’intervento.

6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.

7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l’attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l’attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività.

9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 31

Norme di abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica", come modificata da:

1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15;

4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24;

b) il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica" ";

c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 124, l’articolo 126, l’articolo 127, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, le parole "e delle attività pescaturismo" della rubrica dell’articolo 128, le parole "e di pescaturismo" del comma 1 dell’articolo 128 e le parole "e pescaturismo" della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

d) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia


 INDICE

TITOLO I - Finalità e disciplina delle attività

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici

Art. 2 - Definizioni

CAPO II - Agriturismo

Art. 3 - Requisiti per l’esercizio dell’attività

Art. 4 - Piano agrituristico aziendale

CAPO III - Le attività agrituristiche

Art. 5 - Attività di agriturismo

Art. 6 - Ospitalità in alloggi

Art. 7 - Ospitalità in spazi aperti

Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività

CAPO IV - Ittiturismo

Art. 9 - Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale

Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti

CAPO V - Pescaturismo

Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti

Art. 12 - Requisiti per l’attività di pescaturismo

TITOLO II - Funzioni amministrative

CAPO I - Funzioni regionali e delle autonomie locali

Art. 13 - Funzioni della Regione

Art. 14 - Funzioni delle province

Art. 15 - Funzioni dei comuni

TITOLO III - Disposizioni comuni

CAPO I - Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16 - Immobili destinati all’agriturismo

Art. 17 - Immobili destinati all’ittiturismo

Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

CAPO II - Classificazione e coordinamento informativo

Art. 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario

Art. 20 - Immagine coordinata regionale

Art. 21 - Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario

Art. 22 - Informazione ed accoglienza

CAPO III - Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

Art. 23 - Riconoscimento provinciale

Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario

Art. 25 - Obblighi degli operatori

Art. 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo

Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività

Art. 28 - Sanzioni amministrative

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

Art. 29 -
Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 30 - Norme transitorie

Art. 31 - Norme di abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 maggio 2010, dove ha acquisito il n. 28 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Tiozzo, Tesserin, Cortellazzo, Toniolo, Conta, Mainardi e Bendinelli;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;

- La Quarta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 giugno 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta commissione consiliare, consigliere Davide Bendinelli e su relazione di minoranza della Quarta commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2012, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che viene proposto non si limita a rinnovare la disciplina dell’agriturismo, già normata dalla legge regionale n. 9 del 1997, ma amplia il proprio raggio di azione anche all’attività dell’ittiturismo e riporta nell’alveo suo proprio il pescaturismo, che attualmente è normato dalla legge regionale n. 33 del 2002 in materia di turismo.

La presente proposta di legge riconosce identità di valori culturali, sociali e ambientali tra agricoltura e pesca e costituisce un’ulteriore occasione per rendere operativa l’equiparazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo, già peraltro da tempo riconosciuta a livello nazionale.

Le nuove disposizioni tuttavia non ignorano le specifiche e diverse esigenze operative che sussistono tra imprese agricole e imprese ittiche e, nell’ambito di queste ultime, tra attività effettuate in mare o a terra. Si fornisce quindi una distinta disciplina per l’agriturismo rispetto all’ittiturismo e al pescaturismo, escludendo pertanto un’assimilazione generalizzata del primo agli altri due; formula che avrebbe potuto ingenerare incomprensioni ed equivoci in fase applicativa.

Il progetto di legge in esame non condivide l’impostazione normativa rigida che àncora all’azienda agricola l’offerta di attività "altre" rispetto a quelle sopraddette e che comunemente va sotto il nome di turismo rurale (equitazione, escursionismo, corsi didattici, osservazioni naturalistiche, ecc.). Ragion per cui la disciplina di tali attività verrà fatta rientrare nel coacervo delle attività turistiche in senso lato e il relativo esercizio non viene ritenuto prerogativa esclusiva delle imprese agricole o ittiche, ma opportunità per le aziende del settore primario come per gli altri operatori economici (turistici in particolare) di sfruttare l’attrattiva dell’ambiente campestre e degli ecosistemi acquatici e vallivi.

In sintesi, le novità maggiori riguardano:

- la riunione sotto un’unica disciplina delle attività turistiche svolte dalle imprese del settore primario (imprese agricole e ittiche);

- per la prima volta a livello regionale viene disciplinata l’attività di ittiturismo;

- la semplificazione delle procedure per l’inizio attività, con una definizione più chiara dei ruoli e delle competenze della provincia, del comune e degli obblighi dell’imprenditore;

- un inasprimento delle sanzioni, l’introduzione del meccanismo di proporzionalità e la sanzione per la reiterazione delle violazioni non presente nella vigente normativa;

- una legge di disciplina e non di spesa.

Rimangono invece confermati i limiti già presenti nella vigente legislazione sull’agriturismo per quanto riguarda i periodi di apertura e i posti letto e a sedere per le attività di ospitalità e somministrazione; aspetti questi sui quali si erano concentrate le osservazioni dei rappresentanti delle province, dei comuni, delle categorie del commercio, con la condivisione anche di gran parte delle organizzazioni professionali agricole e della pesca.

Prima di esaminare in dettaglio l’articolato, si ritiene utile fornire alcuni dati sintetici per meglio comprendere l’importanza economica e sociale dei settori interessati dalla proposta di legge.

AGRITURISMO

L’attività agrituristica rappresenta uno degli strumenti principali per favorire la diversificazione delle attività agricole, al fine di agevolare la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Nello stesso tempo, l’espansione e il miglioramento qualitativo del comparto, sotto il profilo strutturale e dei servizi collegati, nonché la diversificazione della domanda turistica verso i segmenti non tradizionali del turismo, hanno conferito all’agriturismo un ruolo importante nell’offerta turistica nelle aree rurali ed extraurbane, sia per ciò che riguarda la ricettività, sia per quanto concerne il circuito delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, dell’enogastronomia e della cucina locale.

A conferma di ciò, l’attività agrituristica ha conosciuto una progressiva e costante espansione, sia nel numero delle aziende agricole che nell’offerta di servizi, già a partire dal suo formale riconoscimento a livello nazionale con la legge quadro n. 730/1985.

Secondo i dati ISTAT 2010, a livello nazionale le aziende agrituristiche autorizzate risultano essere circa 20.000 e in questo contesto il Veneto si conferma tra i leader del comparto.

L’offerta agrituristica regionale, infatti, con 1.305 aziende autorizzate, rappresenta il 6,5 per cento di quella nazionale e si colloca al terzo posto, dopo Toscana (20,4 per cento) e Trentino-Alto Adige (16,7 per cento), dove questa tipologia di offerta turistica è storicamente più radicata.

Le province venete dove maggiore è l’offerta agrituristica sono Verona (23,8 per cento), Treviso (22,6 per cento), Vicenza (18,1 per cento), e Padova (13,8 per cento). Invece, riguardo l’estensione della superficie agricola coinvolta, è la provincia di Belluno a primeggiare, con una media di 77 ettari per azienda agrituristica.

Nel 2010 è avvenuto il sorpasso delle aziende agrituristiche che offrono alloggio rispetto a quelle specializzate nella ristorazione. Infatti, le prime sono risultate 772 unità, per un’offerta complessiva di 10.691 posti letto e 554 piazzole. Mentre per la ristorazione risultano autorizzate 736 aziende, pari a 40.457 posti a sedere.

Per il pernottamento il primato va alla provincia scaligera, mentre per la ristorazione le strutture sono perlopiù concentrate nell’area trevigiana e in quella del vicentino.

Le attività di alloggio e agricampeggio, in quanto svolgono servizio di pernottamento, sono registrate nell’anagrafe regionale delle imprese turistiche di cui alla legge regionale n. 33 del 2002 e concorrono a incrementare e a differenziare l’offerta turistica complessiva della Regione.

L’ospitalità registrata in agriturismo del Veneto nell’anno 2011 è stata di 179.248 arrivi e 576.762 presenze, con incrementi rispettivamente del 17 per cento e del 15 per cento rispetto l’anno precedente. La permanenza media in azienda è stata di 3,32 giorni mentre a livello nazionale il dato è di 4,9 giorni.

Le presenze sono in prevalenza di turisti italiani (il 54 per cento) provenienti in particolare da Lombardia, Veneto e Lazio. Gli stranieri invece sono provenienti in particolare da Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria.

Se confrontato con il movimento turistico complessivo del Veneto, il numero degli arrivi nelle strutture agrituristiche rappresenta appena l’1,1 per cento degli arrivi (contro il 2 per cento in Italia), mentre i posti letto negli esercizi agrituristici rispetto al totale della capacità ricettiva regionale (alberghiera ed extra-alberghiera) è poco sotto l’1,6 per cento (è il 10 per cento invece a livello nazionale).

Il movimento turistico dell’alloggio e della ristorazione in azienda agricola ha mantenuto forti i legami con la tradizione delle singole località della Regione, contribuendo a far scoprire alle nuove generazioni le tradizioni enogastronomiche e di civiltà contadina e rurale proprie della storia e dell’identità veneta.

A questo risultato ha sicuramente concorso anche l’attività regionale di concessione di aiuti del Piano di sviluppo rurale del periodo 2007-2013 che ha consentito di sviluppare un’attività agrituristica sempre più rivolta alla fornitura di servizi integrati all’ospite che vanno oltre la vendita o la degustazione di prodotti.

Nel Veneto la specifica disciplina regionale dell’agriturismo è attualmente dettata dalle norme di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina dell’attività agrituristica" che in questi quindici anni di attività ha consentito di sviluppare una strategia di crescita e sviluppo che nel tempo si è rivelata particolarmente vincente e determinante per il miglioramento dei redditi agricoli degli imprenditori che hanno intrapreso l’attività di servizio e di offerta all’ospite-turista.

A livello nazionale invece, a distanza di ventuno anni dalla promulgazione della precedente disciplina (legge n. 730 del 1985), il legislatore italiano è intervenuto nuovamente (legge 20 febbraio 2006, n. 96) con una legge ad ampio raggio, sulla quale peraltro è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 339/2007.

L’intento di fornire una nuova disciplina (oltre a quello alquanto ovvio dell’evoluzione che in questi vent’anni c’è stata nelle imprese agricole verso i temi della multifunzionalità) sembra sia stato suggerito dalla necessità di recepire gli incisivi cambiamenti che nel frattempo ci sono stati nell’ordinamento dell’agricoltura e dell’alimentazione. Ci si riferisce in particolare:

1) alla revisione della nozione di imprenditore agricolo (avvenuta con i cosiddetti "decreti di orientamento e modernizzazione del settore agricolo", in particolare il decreto legislativo n. 228 del 2001) che ha introdotto espressamente le attività di tipo agrituristico nel testo dell’articolo 2135 del codice civile;

2) all’estensione dei poteri regionali sull’agricoltura a seguito della riforma del titolo V della costituzione;

3) alle importanti novità del diritto comunitario in materia alimentare ("pacchetto igiene" e reg. CE 178/2002) e in materia agricola (riforma della PAC e del sostegno allo sviluppo rurale).

È quindi alla luce delle novità normative intervenute a livello nazionale, dell’esperienza maturata in Veneto nel corso dell’applicazione della legge regionale n. 9/1997, delle nuove esigenze di multifunzionalità a cui sempre più l’azienda agricola è chiamata, nel rispetto del principio fondamentale della connessione con l’attività agricola, nonché della necessità di operare l’adeguamento dell’attività agrituristica alle nuove strategie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che appare opportuno disporre di un nuovo strumento legislativo di disciplina dell’attività agrituristica.

PESCATURISMO E ITTITURISMO

Allo scopo di collocare in un quadro di coerenza e naturale integrazione l’offerta turistica delle imprese del settore primario, il progetto di legge in esame intende fornire una disciplina organica anche alle attività turistiche svolte dagli imprenditori ittici del settore della pesca e dell’acquacoltura, ridisciplinando e riposizionando il pescaturismo (attualmente collocato all’articolo 123 della legge regionale n. 33 del 2002 in materia di turismo) e regolamentando per la prima volta in ambito regionale l’attività dell’ittiturismo.

Nel 2008, il turismo legato alla pesca (o "turismo blu") ha registrato circa 200.000 presenze sulle coste italiane e nei territori delle acque interne, dove è attiva una flotta di circa 14.000 imbarcazioni da pesca con oltre 30.000 persone di equipaggio imbarcate. Rispetto i dati dell’anno precedente la crescita è da considerare lieve (+4 per cento), ma pur sempre significativa, viste le difficoltà create dalla crisi economica generale, le novità di rilievo sul fronte della qualità, come le prime certificazioni ottenute dagli ittiturismi del marchio Isnart "Ospitalità italiana" e infine la crescente attenzione degli operatori del settore ittico ad ampliare l’offerta di ristorazione, con l’apertura di ristoranti gestiti direttamente dalle cooperative di pesca o con l’avvio di forme di collaborazione tra pescatori e stabilimenti balneari.

A livello nazionale, il numero di imprese ittiche autorizzate ammonta a circa 1.500. A livello regionale, dove l’attività di pescaturismo è disciplinata dalla legge regionale n. 33 del 2002 in materia di turismo, le autorizzazioni ammontano complessivamente a 40 natanti di cui 14 per le acque marittime (dati 2008 e 2009 delle capitanerie di porto di Venezia e Chioggia) e le rimanenti per le acque interne e lagunari.

Il progetto di legge si pone l’obiettivo di dare impulso a queste forme di diversificazione del reddito dei pescatori che, nel contempo, costituiscono altresì strumenti di riduzione dello sforzo di pesca e attività di valorizzazione delle risorse ambientali, della cultura e dei sapori della tradizione marinara veneta.

Il testo del progetto di legge si articola in quattro titoli e trentuno articoli.

Il Titolo I concerne gli obiettivi generali e alla definizione delle attività di agri-, itti- e pesca-turismo ed è il cuore delle disciplina.

L’articolo 1 elenca le ampie e variegate finalità del progetto che sono perseguite attraverso le più diverse forme di turismo svolto nel particolare contesto ambientale della campagna e in quello degli ecosistemi acquatici e vallivi. Il richiamo agli indirizzi della politica comunitaria allude esplicitamente all’ampia politica di valorizzazione dello spazio rurale coltivata in sede comunitaria fin dalla fine degli anni ‘80 che oltre a reclamare agli agricoltori l’osservanza della legislazione ambientale ne ha riconosciuto e incentivato il ruolo di presenza attiva nel territorio e di tutela del tessuto sociale. Inoltre, si afferma che nell’attribuzione delle competenze e nell’attuazione delle iniziative sono stati adottati criteri che attengono ai principi di sussidiarietà e concertazione fra enti.

L’articolo 2 chiarisce in che cosa consistono le attività agrituristiche e le altre attività turistiche svolte dalle aziende del settore dell’agricoltura e della pesca. Non si è inteso modificare (e i vincoli della legislazione statale comunque non lo avrebbero consentito) la qualificazione giuridica delle attività agri-itti-pescaturistica quali attività connesse a quelle principali di agricoltura e di pesca. Dunque rimane ancora necessario che le rispettive attività siano svolte da colui che è imprenditore agricolo o ittico e in rapporto di connessione con le attività agricole o ittiche. L’impianto dunque resta lo stesso della legge statale n. 96 del 2006 "Disciplina dell’agriturismo", dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", come pure della legge regionale n. 9 del 1997 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica" che, coerentemente nell’ultimo articolo del testo, viene abrogata.

L’articolo 3 fissa i requisiti soggettivi e oggettivi che gli imprenditori agricoli devono avere per poter svolgere attività di agriturismo. L’attività agricola principale e quella connessa agrituristica devono essere esercitate dal medesimo soggetto e devono essere svolte a mezzo della stessa azienda. Quale criterio per misurare la prevalenza dell’attività principale rispetto a quella connessa viene prevista per il titolare la possibilità di scegliere tra due parametri alternativi: il tempo di lavoro o il valore della produzione lorda vendibile. Poiché un’applicazione generalizzata del criterio della prevalenza avrebbe potuto scoraggiare lo sviluppo dell’agriturismo proprio nelle aziende di molte zone rurali dove invece maggiore è l’esigenza della pluriattività e dell’integrazione del reddito, al comma 5 viene introdotta una deroga al requisito della prevalenza per gli agriturismi che ospitano non più di dieci turisti o per quelli che, situati nelle aree montane e per il medesimo numero massimo di ospiti, svolgono anche attività di somministrazione.

L’articolo 4 introduce delle novità procedurali e di contenuto del piano agrituristico aziendale, già previsto dalla legge regionale n. 9 del 1997, per la cui compilazione e verifica viene prevista l’utilizzazione in automatico delle informazioni anagrafiche, catastali e di ordinamento colturale già disponibili in Regione, presso il sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.

L’articolo 5 elenca in dettaglio le quattro tipologie di attività che concretamente costituiscono attività di agriturismo. Oltre a queste, l’azienda può svolgere anche una o più attività o servizi complementari di carattere sportivo, ricreativo, culturale o didattico che tuttavia non rientrano nel novero delle attività agrituristiche e che sono soggette alle discipline dei settori cui afferiscono. L’articolo disciplina anche i periodi di apertura nonché il tempo massimo della sospensione temporanea dell’attività qualora sia l’imprenditore a richiederla.

Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono in dettaglio rispettivamente le modalità di esercizio dell’ ospitalità in alloggi, di quella in spazi aperti e la somministrazione di pasti, spuntini e bevande.

Per quanto riguarda l’ospitalità viene confermato il numero massimo di trenta ospiti (come stabilito dalla vigente legislazione regionale), sia nel caso di ospitalità in alloggi che in agricampeggi. Anche per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande vengono confermati i previgenti limiti di posti a sedere (sessanta od ottanta a seconda dei periodi di apertura annuale o stagionale) mentre per quanto riguarda l’utilizzo di prodotto proprio dell’azienda agricola la percentuale viene portata al 50 per cento. Merita considerazione la disposizione che prevede, per un altro 40 per cento, l’utilizzazione di prodotti realizzati da aziende agricole o imprese alimentari artigianali della zona. In questo modo si cerca di qualificare l’agriturismo non più solo come valorizzazione dei prodotti propri o ricavati da materie prime dell’azienda e lavorati da terzi, ma come un’impresa che si fa strumento di promozione anche di prodotti a caratterizzazione locale o regionale.

Gli articoli 9 e 10 definiscono le attività che caratterizzano l’ittiturismo e i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per poter svolgere l’attività stessa. Analogamente all’agriturismo viene richiesto il rispetto dei criteri di connessione con l’attività principale di pesca (o acquacoltura) e la prevalenza della prima sulla seconda. Si può constatare che l’attività ittituristica, che prevede l’attività di ospitalità oltre a quella di somministrazione, è più affine a quella agrituristica di quanto non sia quella del pescaturismo. Infatti, quest’ultima può coinvolgere anche soltanto per qualche ora coloro che vogliono sperimentare l’attività di pesca. L’ittiturismo invece è destinato a coinvolgere quanti vogliono avvicinarsi al mondo della pesca e dell’acquacoltura (anche senza prendere parte alle uscite in mare o nelle acque interne) fermandosi a soggiornare nell’abitazione dell’imprenditore ittico o in altra struttura aziendale adibita a tale finalità.

I successivi articoli 11 e 12 definiscono l’attività di pescaturismo come connessa e secondaria rispetto a quella principale di pesca e i requisiti necessari per lo svolgimento. Tenuto conto della suddivisione delle competenze tra Stato e regioni per quanto riguarda rispettivamente le acque marine e quelle interne, diverse risultano essere le modalità per l’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio.

Il Titolo II è composto di tre articoli, 13, 14 e 15, che riassumono e definiscono in modo schematico le funzioni amministrative rispettivamente della Regione, delle province e dei comuni.

Il Titolo III, di tredici articoli, reca disposizioni comuni allo svolgimento delle attività di agri-itti-pescaturismo.

Per quanto riguarda la materia edilizia (articoli 16 e 17 rispettivamente per gli immobili utilizzati per le attività agrituristiche e ittituristiche) e quella igienico sanitaria (articolo 18), la disciplina proposta rinvia di fatto alle possibilità edificatorie previste dall’articolo 44 della vigente legge urbanistica regionale. Fatta eccezione per il caso della costruzione di piscine per il quale, a modifica di quanto previsto dall’articolo 44, comma 5 bis della legge regionale n. 11 del 2004, si può prescindere dalla presentazione del piano aziendale. In merito agli aspetti igienico sanitari, la norma, cogliendo uno spazio di intervento legislativo regionale offerto dall’articolo 5 della legge n. 96 del 2006 e in considerazione della ampia gamma di tipologie di prodotti agricolo-alimentari che possono essere somministrati, prevede una delega alla Giunta regionale per la definizione di una specifica disciplina in materia, in considerazione anche della limitata quantità delle produzioni trattate.

Gli articoli 19, 20 e 21 afferiscono a problematiche comuni relative ai criteri di classificazione delle attività turistiche svolte dalle aziende agricole e ittiche e alla creazione e tenuta degli elenchi provinciali e di quello regionale. Si introduce il principio di adeguamento alla classificazione che sarà definita a livello nazionale ai sensi della legge n. 96 del 2006 nonché l’inclusione dell’agriturismo fra le attività turistiche oggetto di un’immagine coordinata a livello regionale.

L’articolo 22 si preoccupa di creare i presupposti per assicurare una maggiore integrazione dell’offerta turistica regionale, affidando agli uffici di informazione ed accoglienza turistica (istituiti con la legge regionale in materia di turismo), il compito di dare informazioni anche per quanto riguarda le attività turistiche connesse al settore primario.

Gli articoli 23, 24 e 25 dettagliano le competenze in capo alle province e ai comuni circa il riconoscimento e l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario nonché gli obblighi in capo agli operatori delle aziende agricole o ittiche che svolgono attività turistica connessa a quella principale.

L’articolo 26 individua la provincia quale ente preposto alla vigilanza delle attività autorizzate e fissa l’obbligo di compiere un limite minimo annuale di controlli, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio. In caso di inerzia o inadempimento da parte della provincia, viene altresì previsto l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

L’articolo 27 pone una serie di preclusioni all’esercizio delle attività turistiche da parte degli imprenditori agricoli e ittici, riassunte all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno. Tenuto conto della natura delle attività svolte e della loro afferenza alla disciplina dell’igiene degli alimenti, l’esercizio delle suddette attività non viene consentito a coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti specifici previsti dal codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali. Va osservato che le disposizioni penali richiamate rappresentano il cuore della disciplina sanzionatoria in materia di alimenti e ripropongono analoga disposizione presente nella legge n. 96 del 2006. Tra gli "interdetti" rientrano anche i soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza o che sono stati dichiarati delinquenti abituali.

L’articolo 28 riguarda il regime sanzionatorio. Le sanzioni sono state inasprite nei livelli pecuniari ed è stato introdotto altresì il meccanismo di proporzionalità nella determinazione della sanzione nonché la misura della chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio in caso di reiterazione delle infrazioni stesse.

Infine, il Titolo IV contiene gli articoli relativi alle disposizioni finali, transitorie e abrogative.

L’articolo 29 elenca le disposizioni della disciplina regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande (legge regionale n. 29 del 2007) che vanno comunque rispettate da coloro che svolgono attività di agri-itti-pescaturismo. Si tratta, in particolare, della disciplina relativa all’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta; delle limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; dell’obbligo di esposizione di un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell’orario ivi previsto e le relative sanzioni.

L’articolo 30, tratta dei delicati aspetti della transizione dalla vigente alla futura disciplina. Per gli operatori agrituristici già autorizzati, viene stabilito l’obbligo di conformare alle nuove disposizioni la propria attività e le relative strutture, entro il termine temporale di tre anni dall’entrata in vigore della legge; con ciò ipotizzando per tali soggetti, entro detto termine, la definitiva conclusione del regime autorizzatorio della legge regionale n. 9 del 1997 e l’obbligo di presentazione di un nuovo piano agrituristico. Per coloro che esercitano l’attività di ittiturismo viene prevista l’iscrizione d’ufficio negli elenchi provinciali e l’obbligo, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, di presentare il relativo piano ittituristico. Qualora detto piano non venga approvato dalla provincia viene prevista la chiusura dell’attività. Viene altresì previsto l’obbligo dell’iscrizione e del superamento del corso di formazione professionale per gli imprenditori ittici e i pescatori che esercitano attività di ittiturismo o pescaturismo, pena la sospensione dell’attività.

Infine, l’articolo 31 contiene l’elenco delle norme regionali che a seguito dell’introduzione della nuova legge possono essere abrogate.

La Quarta Commissione consiliare, competente per materia, ha impiegato 16 delle proprie sedute per esaminare e approvare il testo presente. Nel corso dei due anni trascorsi tra l’arrivo della pratica e la conclusione dell’iter, la commissione consiliare ha acquisito una notevole mole di osservazioni e documenti pervenuti dalle province, dalle associazioni di categoria del settore agricolo, ittico e del turismo; ha promosso una consultazione ufficiale con i rappresentanti di tali enti e categorie nonché numerosi incontri sul territorio.

Si dà atto di avere acquisito i pareri favorevoli della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, della Quarta Commissione consiliare competente in materia di turismo e della I commissione consiliare. Per quest’ultima, aderendo al rilievo della non copertura finanziaria, dal testo licenziato sono state soppresse tutte le disposizioni comportanti oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Ai sensi dell’articolo 20 bis del regolamento, la Quarta Commissione consiliare ha designato relatore il presidente Davide Bendinelli e correlatore il consigliere Pietrangelo Pettenò.";

Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è evidente che per il tema della nuova disciplina in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo che da tanto tempo noi stiamo discutendo, ha detto bene il collega Bendinelli, dovremo tentare di introdurre nella nostra legislazione regionale una serie di novità rispetto a ciò che è avvenuto nel nostro contesto.

Perché non ho votato a favore di questa legge in Commissione e quindi mi trovo a fare il correlatore? Perché la ritengo una legge poco coraggiosa nel settore, che non ha, almeno nel testo uscito dalla Commissione, preso a fulcro, centrato l’attenzione dei produttori agricoli, cioè non ha posto al centro della discussione vera il tema. Da un esame, un bilancio di ciò che in Veneto è la realtà degli agriturismi, che è diversa dalla Toscana, è diversa da altre Regioni dove potremmo dire che è prettamente un’attività commerciale, da noi è diverso, perché anche da noi non possiamo fare finta e saremmo veramente falsi con noi stessi nel sostenere che questa attività agrituristica non è commerciale. Lo deve essere naturalmente, ma lo è troppo, lo è troppo perché non parte dall’esigenza giusta dell’integrazione al reddito dell’impresa agricola, che è quella la vera funzione originale, che deve tenere conto dell’evoluzione di cos’è un produttore agricolo oggi, non è quello di vent’anni fa, è diverso oggi, quindi si possono sicuramente trovare delle vie d’uscita diverse.

Allora sarei stato per una legge, e spero che il dibattito ci aiuti in questa direzione, colleghi Bond e Bendinelli, fuori da vincoli interni ed esterni, a fare sì che questa legge sia un po’ più centrata sul produttore agricolo vero, un po’ più legata ai veri settori del mondo dell’agricoltura e della pesca e che con questo mondo si devono rompere tutti i lacci, lacciuoli e anche le deroghe possibili si devono dare per consentire di fare attività commerciale al di fuori di quello che sono tenuti a fare altri settori commerciali, ma solo quelli, solo quelli che possono produrre molto del prodotto che vendono.

Guardate, noi scriviamo nelle leggi delle cose come i posti a sedere per i ristoranti, o i posti letto; vi sfido ad andare in un agriturismo il sabato sera e la domenica, non troverete posto. Segno questo che è prettamente un’attività commerciale, che è un’attività commerciale che, essendo spesso operante a 365 giorni all’anno, salvo i riposi, non ha la stagionalità dei prodotti, del loro prodotto. Noi li abbiamo tenuti stretti, ma poi non sono osservati, Colleghi, nella realtà vera non è così e in effetti vorrei trovarmi in una situazione in cui, non perché ho paura che la Confesercenti, i commercianti mi possano dire.. non mi interessa, però se si danno delle agevolazioni a un comparto, a un settore è bene che questo settore osservi veramente le norme che diamo in deroga.

Sarei per dare più libertà, più flessibilità per i produttori veri, quelli che possono vendere in queste forme commerciali i loro prodotti; ma per disciplinare con le regole del commercio gli altri, sicuramente consentendo a degli imprenditori agricoli di aprire attività commerciali quando i comuni possono disporre della loro agibilità, ma devono essere attività commerciali. Se un casotto, un casone, un baracchino della laguna può vendere il pesce, io sono felice perché integro; ma deve vendere il pesce che ha lì, che ha pescato. E come fai a prenotare una settimana prima? Il prodotto dell’orto, della terra così come quello del mare non è che lo programmo e se non ce l’hai? Si procura, abbiamo messo, nell’ambito Veneto.

Perché domandi: "Scusa, sei stato pescato in Veneto?", c’è la certificazione?.

La legge che certifica te la raccomando quando è in padella, quando cucini i "caparosoli" che vengono da non so dove, i "caporosoli" non hanno scritto "sono Veneto", vengono da dove li peschi.

Allora, tu cliente dovresti dire: "Scusi, mi mostra dove li ha comprati?" e l’ho fatto anche, tutto regolare quello che è lì, solo che cucinano altro. Non è che se tu vai a controllare che la carne è della stalla ti dice: "Guarda, è della stalla, è timbrata, certificata con il timbro", quella che è sempre in mostra per i controlli, quella che va in pentola viene da chissà dove, da tutte le parti del mondo.

Così funziona il mondo, gli agriturismi sono nicchia, certo, è l’1 per cento, il 2 per cento, io sono perché diventi molto di più, ma ai produttori agricoli veneti che hanno prodotti di qualità dobbiamo trovare la maniera per dare più spazio.

Perché se non facciamo questo è chiaro che diventano "cose" commerciali; facciamo una legge commerciale per le attività dei prodotti della filiera agricola e della pesca e diamo le agevolazioni, ma non truffiamo nessuno.

Poche cose dunque vi ho detto, anche per chiudere la formalità della relazione e dare seguito con l’avvio della discussione generale e mi riservo, nelle prossime sedute ulteriori riflessioni. Grazie.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 2

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

"Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

b) imprenditore agricolo professionale:

1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.

c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;

d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all’allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;

g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa".

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) omissis

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.".

- Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo n. 173/1998 è il seguente:

"8. Valorizzazione del patrimonio gastronomico.

1. Per l’individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l’elenco dei «prodotti tradizionali».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l’igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell’ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l’industria, il commercio e l’artigianato, per il commercio con l’estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.".

Note all’articolo 4

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 32/1999 è il seguente:

"Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l’attuazione e la verifica dell’efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come "Tavolo verde" e "Tavolo agroalimentare":

a) "Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l’Assessore all’agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.

b) "Tavolo agroalimentare", per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.".

- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

"Art. 11 - Costituzione e articolazione del SISP.

1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall’attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 "Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali".

3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.".

Note all’articolo 8

- Il testo dell’art. 2 della legge n. 96/2006 è il seguente:

"2. Definizione di attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.".

- Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

"Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie.

1. L’azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell’azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all’allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L’azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell’art. 8, sentito l’INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all’Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l’anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l’uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l’attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell’articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l’accesso all’Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell’azienda nell’arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell’articolo 33.".

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

"Art. 11 - Costituzione e articolazione del SISP.

1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall’attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 "Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali".

3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.".

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 19/1998 è il seguente:

"Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.

1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all’articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell’avvenuta iscrizione.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.".

Nota all’articolo 14

- Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

"19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

Nota all’articolo 15

- Per il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 vedi nota all’articolo 14.

Nota all’articolo 16

- Il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 44 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 44 - Edificabilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all’anagrafe regionale nell’ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall’ispettorato regionale dell’agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l’azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.".

- Il testo dell’art. 5 della legge n. 96/2006 è il seguente:

"5. Norme igienico-sanitarie.

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonchè delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.".

Nota all’articolo 17

- Per il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 11/2004 vedi nota all’articolo 16.

- Per il testo dell’art. 5 della legge n. 96/2006 vedi nota all’articolo 16.

Nota all’articolo 19

- Il testo dell’art. 9 della legge n. 96/2006 è il seguente:

"9. Riserva di denominazione. Classificazione.

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.".

Nota all’articolo 21

- Per il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 40/2003 vedi nota all’articolo 9.

- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

"Art. 18 - Sistema informativo turistico.

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l’omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell’attuale sistema informativo regionale.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale competente per il turismo:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell’apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l’andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.".

Nota all’articolo 22

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

"Art. 20 - Uffici IAT provinciali.

1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale;

b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

d) gestione di servizi rivolti all’utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell’ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT;

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

2. Le province assicurano l’esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni Pro Loco iscritte nell’albo provinciale di cui all’articolo 10;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.".

Nota all’articolo 27

- Il testo dell’art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:

"Art. 71  Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.".

Nota all’articolo 30

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 9/1997 è il seguente:

"Art. 9 - Elenco degli operatori agrituristici.

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l’elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.

2. All’elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all’articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali

3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici.

4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell’attività, i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell’articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.".

4. Struttura di riferimento

Commissario per il turismo

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