Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 61 del 03 agosto 2012


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 27 luglio 2012

Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. La Regione del Veneto disciplina il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all’espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell’interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l’attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell’esercizio delle seguenti funzioni:

a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;

c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure.

Art. 3
Autorizzazione ed accreditamento

1. Le attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all’articolo 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento regionali, rilasciati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la commissione consiliare competente, i requisiti necessari per l’accreditamento regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all’articolo 2.

Art. 4
Elenco regionale

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elenco regionale in cui, in fase di prima applicazione, sono iscritti enti sanitari e associazioni già autorizzati che svolgono l’attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza sul territorio regionale da almeno cinque anni, per conto delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) competenti per territorio, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni a tal fine stipulati e in possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono inseriti nell’elenco regionale di cui al medesimo comma i comitati della Croce rossa italiana (CRI), a seguito di specifico accordo con il comitato regionale veneto del medesimo ente, nonché gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni e dei requisiti indicati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nel rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

3. L’elenco regionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, con nuovi enti sanitari e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni.

4. I soggetti iscritti nell’elenco regionale sono sottoposti a verifiche periodiche, finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.

Art. 5
Organizzazione dell’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza

1. L’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende ULSS, nonché dai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4.

2. I rapporti con le aziende ULSS, nonché le modalità con le quali i soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 concorrono all’attività di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono un sistema di budget definito secondo criteri basati sulla applicazione di costi standard individuati dalla Giunta regionale ed aggiornati con cadenza triennale.

4. In accordo con i soggetti convenzionati, sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l’individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità.

5. Qualora l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio.

Art. 6
Norma transitoria

1. I contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tra le aziende ULSS e i soggetti eroganti servizi di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conservano validità ed efficacia fino alla relativa scadenza. Qualora i contratti scadano in data antecedente l’approvazione dell’elenco regionale di cui all’articolo 4 e/o l’approvazione dello schema tipo di convenzione di cui all’articolo 5, comma 2, questi vengono prorogati, laddove possibile, fino al compimento degli atti necessari perché il successivo incarico venga affidato secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7
Sanzioni

1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all’applicazione della sanzione.

2. L’utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di trasporto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2012

Luca Zaia


 

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Autorizzazione ed accreditamento

Art. 4 - Elenco regionale

Art. 5 - Organizzazione dell’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Sanzioni


Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2012, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 aprile 2012, dove ha acquisito il n. 259 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sandri, Padrin, Pipitone, Possamai, Stival, Conte, Corazzari, Finco, Lazzarini, Bond, Toscani, Caner, Marotta, Sinigaglia, Fracasso, Pigozzo, Mainardi e Bonfante;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;

- La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 maggio 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 luglio 2012, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto con la presente legge intende regolamentare uniformemente il sistema di trasporto di soccorso ed emergenza territoriale a valenza intrinsecamente sanitaria valorizzando il ruolo svolto dagli enti sanitari in tale ambito.

Attualmente il sistema è gestito in parte tramite il ricorso ad affidamenti ad imprese specializzate nel settore o direttamente dalle Aziende ULSS; per la parte residuale, con il supporto di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell’apposito Registro regionale.

L’attività di trasporto sanitario è a tutti gli effetti un’attività economica e, come tale, deve sottostare alle direttive comunitarie, in particolare alle norme sulla concorrenza contenute nell’articolo 86 - trattato CE, oggi 106 del TFUE - e la normativa comunitaria relativa agli appalti ed in particolare ai modi di selezione dei soggetti affidatari prevista dalla direttiva 2004/18/CE recepita in Italia dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006).

La direttiva appalti distingue i servizi a cui si applicano le sue norme in due distinti allegati ove nei servizi elencati nel primo allegato vi è l’obbligo dell’applicazione integrale delle procedure previste dalla direttiva stessa, mentre nel secondo sono elencati i servizi a cui si applicano solo i principi di pubblicità, di trasparenza e non discriminazione. I servizi sanitari sono ricompresi in questo secondo allegato.

La Corte europea ha operato una distinzione tra i servizi di ambulanza distinguendoli a seconda che negli stessi assumano particolare rilievo gli aspetti medici dell’attività o meno, mentre la Commissione europea ha qualificato i servizi di ambulanza effettuati con assistenza medica o infermieristica come servizi sanitari (vedi Regolamento CE 213/2008 - e, precedentemente, Regolamento CE 2195/2002 - che all’allegato I inserisce i "servizi di ambulanza" al codice CPV 85143000-3 di cui alla categoria 25 "servizi sanitari").

La distinzione del trasporto sanitario da quello non prevalentemente sanitario rileva al fine di stabilire attraverso quale procedura sia possibile affidare lo svolgimento dell’attività a terzi. Infatti, mentre il servizio di trasporto di natura sanitaria può essere trasferito con affidamento diretto (attraverso la sottoscrizione di convenzioni rese pubbliche una volta concluse), a condizione che non vada oltre al costo effettivamente sostenuto, l’affidamento del trasporto non prevalentemente sanitario deve essere effettuato mediante procedure di evidenza pubblica che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell’affidamento, economicità ed efficienza, in conformità della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

La presente proposta tiene conto di tale distinzione ed elenca esplicitamente le attività di soccorso con ambulanza nelle quali la parte "sanitaria" è preponderante e prevale su quella di trasporto, attività che sono oggetto del presente intervento normativo.

Una volta individuata esattamente l’attività di trasporto di emergenza urgenza, il progetto stabilisce che la stessa sia svolta dal Servizio sanitario regionale con l’ausilio degli enti sanitari a ciò autorizzati ed accreditati secondo le disposizioni della legge regionale n. 22 del 2002.

Tramite il presente intervento normativo, gli enti suddetti diventano pertanto, a pieno titolo, soggetti del sistema territoriale di soccorso e come tali inseriti nel circuito di programmazione regionale ed aziendale attraverso il sistema dell’accreditamento regionale, in modo da garantire ai cittadini del Veneto il rispetto di predeterminati e specifici standard di qualità, uniformi in tutto il territorio regionale ed assicurare che gli enti a ciò preposti debbano dimostrare non solo in fase iniziale ma anche per tutta la durata della loro attività il rispetto dei parametri di efficienza previsti.

Il progetto, infatti, prevede l’istituzione di un apposito elenco regionale, nel quale inserire i soggetti deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario.

Le aziende sanitarie locali potranno quindi rivolgersi agli enti di cui all’elenco medesimo regolando i propri rapporti con le stesse tramite convenzione da stipularsi secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale. La Giunta regionale provvederà altresì a stabilire con cadenza triennale i criteri per la determinazione del corrispettivo da corrispondersi per i servizi resi.

Infine, l’articolo 7 contiene la previsione di speciali sanzioni a carico di chi dovesse effettuare servizi di trasporto sanitario in assenza della richiesta autorizzazione.

La presente legge non contiene alcuna norma finanziaria in quanto il nuovo assetto organizzativo non comporta spese aggiuntive né a carico del bilancio regionale né a carico del servizio sanitario regionale.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 69 del 24 maggio 2012 esprimendo all’unanimità (Liga Veneta Lega Nord Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto, Unione Democratica di Centro, Italia dei Valori) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

Torna indietro