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Bur n. 17 del 28 febbraio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 24 febbraio 2012

Regionalizzazione del patto di stabilità interno.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione del Veneto

1. A decorrere dall’anno 2012, per gli enti locali del Veneto, le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrati e modificati, tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione della normativa statale.

Art. 2

Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio provvedimento, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 3, le modalità attuative dell’articolo 1 nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti principi:

a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale;

b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella pubblica amministrazione;

c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l’esclusione ai sensi della normativa statale vigente;

e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

Art. 3

Coinvolgimento delle autonomie locali

1. La Giunta regionale ridetermina l’obiettivo per il patto di stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.

Art. 4

Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del mantenimento dell’equilibrio dei saldi della finanza pubblica

1. La Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno determinato ai sensi dell’articolo 2 e a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Art. 5

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione del Veneto

Art. 2 - Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno

Art. 3 - Coinvolgimento delle autonomie locali

Art. 4 - Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del mantenimento dell’equilibrio dei saldi della finanza pubblica

Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza



Dati informativi concernenti la legge regionale 24 febbraio2012, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Valdegamberi, Grazia e Peraro relativa a “Istituzione del patto di stabilità regionale” (progetto di legge n. 35);

- disegno di legge relativo a “Regionalizzazione del patto di stabilità interno” (deliberazione della Giunta regionale n. 12/DDL del 12 luglio 2011) (progetto di legge n. 187);

- I progetti di legge sono stati assegnati allaPrima commissione consiliare;

- La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Regionalizzazione del patto di stabilità interno";

- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 febbraio 2012, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto intende adottare il cosiddetto “Patto di stabilità regionalizzato” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011” al fine di sfruttare pienamente gli stretti margini finanziari di manovra concessi dal Patto di stabilità interno, in favore degli enti locali.

La Regione provvede,per gli enti locali del proprio territorio, ad integrare le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e a modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione della normativa nazionale.

Le concrete modalità attuative verranno determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti principi:

- impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale;

- priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

- priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l’esclusione ai sensi della normativa statale vigente;

- introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

Le modalità attuative di cui sopra sono determinate sulla base di criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.

Ai fini del rispetto del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, la Regione comunica agli enti locali interessati il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno determinato ai sensi dell’articolo 2 e, contestualmente, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica.

La Prima commissione, nella seduta n. 44 del 25 ottobre 2011, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, Unione Nordest, e l'astensione dei rappresentanti del gruppo consiliare PDV.

3. Struttura di riferimento

Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti

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