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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 31 gennaio 2012
Luca Zaia
Dati informativi concernenti la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2011, dove ha acquisito il n. 139 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Corazzari, Lazzarini, Finozzi, Manzato, Sandri, Tosato, Stival, Furlanetto, Finco e Toscani; - Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare; - La Quarta commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 29 novembre 2011; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 gennaio 2012, n. 3.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente progetto di legge si propone di operare una significativa novellazione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi spontanei, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di quanti intendono esercitare la raccolta, di completare il trasferimento a livello locale di talune funzioni amministrative e di adeguare l’attività di vigilanza e il relativo regime sanzionatorio, secondo criteri di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”. Nella realtà regionale (ma soprattutto in quella della montagna) i funghi epigei rappresentano una risorsa importante e un’opportunità economica non marginale per gli enti che, come i comuni e le comunità montane, sono stati oggetto negli ultimi anni di pesanti tagli nei trasferimenti erariali. La legge regionale n. 23 del 1996 assegna alle 19 comunità montane e alle province (nei territori non montani) la competenza al rilascio dei tesserini che abilitano alla raccolta, mentre il rilascio dei permessi viene svolto prevalentemente dai 171 comuni, di cui 133 totalmente montani. Nei territori ricadenti nei 6 parchi naturali regionali e in quelli del demanio forestale regionale la raccolta dei funghi è autorizzata dai rispettivi enti gestori. Mentre per le aree dei parchi naturali nazionali (n. 1) insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione dello specifico ente gestore. Dal 2005, a seguito di una modifica della legge regionale, anche le 52 regole (localizzate quasi esclusivamente nella provincia di Belluno), nei propri territori, possono rilasciare il permesso alla raccolta. Infine, anche la Regione Veneto, tramite la Direzione per l’economia e lo sviluppo montano, a titolo gratuito, rilascia autorizzazioni speciali con finalità di ordine scientifico o didattico. La stima del numero dei tesserini regionali complessivamente rilasciati è di poco inferiore alle 100.000 unità mentre il numero dei permessi è intorno alle 40.000 unità, di cui il 65 per cento è costituito da permessi giornalieri. Nel 2010, l’importo complessivamente introitato (in particolar modo da comunità montane e province) ha superato i 500.000,00 euro, di cui ben quasi la metà dalla Comunità montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” dell’Altopiano di Asiago. È presumibile che la modifica di legge proposta possa portare a un aumento degli introiti per i suddetti enti (la cui entità tuttavia è difficilmente valutabile); il risultato più atteso comunque, con la semplificazione degli adempimenti, dovrebbe essere, da un lato, lo snellimento dell’azione delle pubbliche amministrazioni (Regione ed enti locali), con benefici anche in termini di minori costi gestionali e, dall’altro, la riduzione degli adempimenti per coloro che intendono praticare la raccolta dei funghi spontanei, sia in termini diretti che indiretti. Passando ora all’esame del testo della proposta, si può notare che le modifiche più significative sono introdotte dall’articolo 1 che riscrive quasi completamente l’articolo 2 della vigente disciplina. Il titolo all’attività di raccolta, laddove richiesto, viene a essere costituito non più dall’autorizzazione regionale (peraltro recentemente estesa nella sua durata di validità da cinque a dieci anni - DGR n. 1062 del 26 luglio 2011) e dal permesso rilasciato dagli enti locali a vario titolo preposti, ma da un “titolo per la raccolta” costituito dalla ricevuta di versamento della somma definita dall’ente medesimo. In sede di eventuale controllo da parte dell’autorità di vigilanza, tale ricevuta, unitamente a un documento di identità in corso di validità, legittima l’attività di raccolta funghi nel territorio regionale. Tale nuova disciplina del “titolo per la raccolta” mantiene il suo fondamento giuridico nella disciplina di cui alla legge quadro statale n. 352 del 1993, in particolare nella previsione di cui all’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale “le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei”. In effetti, le disposizioni che recano limiti di luogo e temporali, individuando ambiti territoriali e periodi preclusi alla raccolta, così come limiti quantitativi o modalità di esercizio dell’attività di raccolta medesima, possono essere considerati come espressione, alla luce del nuovo assetto di competenze fra Stato e regioni, della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema a cui le regioni devono conformare la propria legislazione. Tali disposizioni sono volte a conseguire l’obiettivo di una regolazione sul territorio dell’esercizio dell’attività di raccolta in modo differenziato e in termini sostenibili per l’ecosistema. Invece gli aspetti afferenti alla disciplina delle modalità organizzative e di esercizio delle funzioni amministrative di competenza della materia - e quindi anche relativi alla disciplina dei titoli che legittimano all’esercizio dell’attività di raccolta o l’individuazione degli enti competenti in materia, anche sotto il profilo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo - rientrano nella piena competenza legislativa regionale che definisce, con la disciplina del nuovo articolo 2, una soluzione in chiave di semplificazione procedimentale sia per gli enti a vario titolo coinvolti che per gli adempimenti a carico dei cittadini. Se ora, al fine di esercitare un prelievo sostenibile della risorsa, ogni ente preposto per il proprio territorio può agire attraverso la fissazione del numero massimo di permessi da rilasciare, in seguito il controllo della pressione di raccolta potrà ugualmente essere esercitato oltre che dalla possibilità di stabilire divieti o limitazioni di carattere temporale e territoriale anche da un più rigoroso regime sanzionatorio. L’articolo 2 del progetto di legge, in conseguenza dell’individuazione tra gli altri anche delle regole quali enti a cui sono attribuite le nuove competenze amministrative, prevede, per coordinamento, l’abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 23 del 1996. L’articolo 3 porta il quantitativo pro-capite giornaliero di funghi prelevabile da due a tre chili, allineando così il dato al livello massimo consentito dalla norma quadro nazionale. L’articolo 4 contiene delle modifiche all’articolo 6 della vigente legge regionale per coordinamento con il nuovo testo dell’articolo 2, così come modificato dal presente progetto di legge. L’articolo 5, aggiorna l’elenco dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, aggiungendo all’elenco, contenuto all’articolo 12 della vigente legislazione regionale, gli agenti giurati delle province e degli enti parco. L’articolo 6 sostituisce interamente l’originario articolo 13 relativo alle sanzioni i cui importi vengono aumentati di due o tre volte rispetto la vigente disciplina e vengono introdotte ex novo le disposizioni relative al trattamento sanzionatorio in caso di reiterazione della violazione. Laddove tecnicamente possibile (articolo 13, comma 1, lettera c)) viene introdotta altresì la soluzione delle sanzioni definite in misura proporzionale all’entità della violazione. Viene inoltre ribadito il riferimento al quadro normativo regionale e statale per quanto riguarda le attività di accertamento delle violazioni nonché quelle di irrogazione e introito delle sanzioni, di competenza dei comuni. L’articolo 7, per coordinamento, adegua il testo dell’articolo 15 della legge vigente alle modifiche che si intendono apportare all’articolo 2 della medesima legge, attraverso l’articolo 1 del presente progetto. L’articolo 8 sostituisce l’intero articolo 16 della legge regionale vigente, definendo la forcella di contributo (da 5,00 a 75,00 euro) entro cui gli enti preposti possono fissare l’importo che i raccoglitori di funghi devono versare per poter legittimamente esercitare l’attività di raccolta. Viene altresì stabilito il vincolo secondo cui le somme introitate, anche quelle derivanti dalle sanzioni, devono essere utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio, dandone attestazione in una apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale. Infine, l’articolo 9 contiene le disposizioni transitorie che fanno salve le limitazioni temporali vigenti fintantoché gli enti incaricati non avranno definito una propria regolamentazione al riguardo. Inoltre, viene fatta salva la validità delle autorizzazioni e dei permessi in essere fino alla loro naturale scadenza. La Quarta Commissione consiliare incaricata dell’istruttoria ha iniziato l’esame del presente progetto di legge nella seduta del 29 marzo 2011 e ha licenziato il testo per l’Aula nella seduta del 29 novembre 2011, indicando quale relatore il primo firmatario del progetto, consigliere Gianpietro Possamai. Si dà atto di avere consultato direttamente gli enti locali affidatari di alcune funzioni amministrative previste dalla proposta legislativa (province, comuni, comunità montane, regole ed enti gestori dei parchi naturali regionali e dei territori del demanio forestale regionale) e di avere acquisito il formale parere favorevole della Conferenza Regione-autonomie locali, di cui alla nota prot. n. 450013 del 29 settembre 2011. Risultano altresì agli atti il parere favorevole della Prima Commissione consiliare (ai sensi sia dell’articolo 22 che dell’articolo 26 del regolamento del Consiglio regionale) nonché la scheda economico-finanziaria della Giunta regionale dalla quale risulta che il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo e che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3 - Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 3 - Limiti di raccolta. 1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie: a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini); b) AMANITA CAESAREA (Ovoli); c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini); d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo); e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio); f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla); g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo); h) CLITOCYBE GEOTROPA; i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto); j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo); k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola); l) POLYPORUS poes caprae; m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette); n) RUSSULA VIRESCENS (verdone). 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie. 4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. 5. È vietata la raccolta dell’AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso. 6. Nessun limite è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà od in possesso.”.
Nota all’articolo 4 - Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 6 - Limitazioni temporali. 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. 2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2.”.
Nota all’articolo 5 - Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 12 - Vigilanza. 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . 1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.”.
Nota all’articolo 7 - Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione. 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell’articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione economia e sviluppo montano
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