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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 11 del 03 febbraio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 31 gennaio 2012

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. L’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:

“Art. 2
Titolo per la raccolta

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.”.



Art. 2
Abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. L’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come inserito dal comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

Art. 3
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, le parole “è limitata complessivamente a kg 2” sono sostituite dalle parole “è limitata complessivamente a kg 3”.

Art. 4
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole “, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell’articolo 2, o su segnalazione degli stessi,” sono sostituite dalle seguenti parole “, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole “, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti parole “, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2”.


Art. 5
Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. Al comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, dopo le parole “alle guardie giurate campestri” sono aggiunte le seguenti parole “, provinciali e degli enti parco”.

Art. 6
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. L’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996,
n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:

“Art. 13
Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un’altra violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive
modificazioni.”.

Art. 7
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, le parole “e definisce il fac-simile del tesserino di cui all’articolo 2” sono soppresse.

Art. 8
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. L’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:

“Art. 16
Introiti

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.”.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 gennaio 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 2 - Abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 5 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 6 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 7 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 8 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 9 - Disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2011, dove ha acquisito il n. 139 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Corazzari, Lazzarini, Finozzi, Manzato, Sandri, Tosato, Stival, Furlanetto, Finco e Toscani;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;
- La Quarta commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 29 novembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato  il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 gennaio 2012, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente progetto di legge si propone di operare una significativa novellazione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi spontanei, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di quanti intendono esercitare la raccolta, di completare il trasferimento a livello locale di talune funzioni amministrative e di adeguare l’attività di vigilanza e il relativo regime sanzionatorio, secondo criteri di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Nella realtà regionale (ma soprattutto in quella della montagna) i funghi epigei rappresentano una risorsa importante e un’opportunità economica non marginale per gli enti che, come i comuni e le comunità montane, sono stati oggetto negli ultimi anni di pesanti tagli nei trasferimenti erariali.
La legge regionale n. 23 del 1996 assegna alle 19 comunità montane e alle province (nei territori non montani) la competenza al rilascio dei tesserini che abilitano alla raccolta, mentre il rilascio dei permessi viene svolto prevalentemente dai 171 comuni, di cui 133 totalmente montani.
Nei territori ricadenti nei 6 parchi naturali regionali e in quelli del demanio forestale regionale la raccolta dei funghi è autorizzata dai rispettivi enti gestori. Mentre per le aree dei parchi naturali nazionali (n. 1) insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione dello specifico ente gestore.
Dal 2005, a seguito di una modifica della legge regionale, anche le 52 regole (localizzate quasi esclusivamente nella provincia di Belluno), nei propri territori, possono rilasciare il permesso alla raccolta.
Infine, anche la Regione Veneto, tramite la Direzione per l’economia e lo sviluppo montano, a titolo gratuito, rilascia autorizzazioni speciali con finalità di ordine scientifico o didattico.
La stima del numero dei tesserini regionali complessivamente rilasciati è di poco inferiore alle 100.000 unità mentre il numero dei permessi è intorno alle 40.000 unità, di cui il 65 per cento è costituito da permessi giornalieri.
Nel 2010, l’importo complessivamente introitato (in particolar modo da comunità montane e province) ha superato i 500.000,00 euro, di cui ben quasi la metà dalla Comunità montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” dell’Altopiano di Asiago.
È presumibile che la modifica di legge proposta possa portare a un aumento degli introiti per i suddetti enti (la cui entità tuttavia è difficilmente valutabile); il risultato più atteso comunque, con la semplificazione degli adempimenti, dovrebbe essere, da un lato, lo snellimento dell’azione delle pubbliche amministrazioni (Regione ed enti locali), con benefici anche in termini di minori costi gestionali e, dall’altro, la riduzione degli adempimenti per coloro che intendono praticare la raccolta dei funghi spontanei, sia in termini diretti che indiretti.
Passando ora all’esame del testo della proposta, si può notare che le modifiche più significative sono introdotte dall’articolo 1 che riscrive quasi completamente l’articolo 2 della vigente disciplina.
Il titolo all’attività di raccolta, laddove richiesto, viene a essere costituito non più dall’autorizzazione regionale (peraltro recentemente estesa nella sua durata di validità da cinque a dieci anni - DGR n. 1062 del 26 luglio 2011) e dal permesso rilasciato dagli enti locali a vario titolo preposti, ma da un “titolo per la raccolta” costituito dalla ricevuta di versamento della somma definita dall’ente medesimo. In sede di eventuale controllo da parte dell’autorità di vigilanza, tale ricevuta, unitamente a un documento di identità in corso di validità, legittima l’attività di raccolta funghi nel territorio regionale.
Tale nuova disciplina del “titolo per la raccolta” mantiene il suo fondamento giuridico nella disciplina di cui alla legge quadro statale n. 352 del 1993, in particolare nella previsione di cui all’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale “le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei”.
In effetti, le disposizioni che recano limiti di luogo e temporali, individuando ambiti territoriali e periodi preclusi alla raccolta, così come limiti quantitativi o modalità di esercizio dell’attività di raccolta medesima, possono essere considerati come espressione, alla luce del nuovo assetto di competenze fra Stato e regioni, della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema a cui le regioni devono conformare la propria legislazione.
Tali disposizioni sono volte a conseguire l’obiettivo di una regolazione sul territorio dell’esercizio dell’attività di raccolta in modo differenziato e in termini sostenibili per l’ecosistema.
Invece gli aspetti afferenti alla disciplina delle modalità organizzative e di esercizio delle funzioni amministrative di competenza della materia - e quindi anche relativi alla disciplina dei titoli che legittimano all’esercizio dell’attività di raccolta o l’individuazione degli enti competenti in materia, anche sotto il profilo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo - rientrano nella piena competenza legislativa regionale che definisce, con la disciplina del nuovo articolo 2, una soluzione in chiave di semplificazione procedimentale sia per gli enti a vario titolo coinvolti che per gli adempimenti a carico dei cittadini.
Se ora, al fine di esercitare un prelievo sostenibile della risorsa, ogni ente preposto per il proprio territorio può agire attraverso la fissazione del numero massimo di permessi da rilasciare, in seguito il controllo della pressione di raccolta potrà ugualmente essere esercitato oltre che dalla possibilità di stabilire divieti o limitazioni di carattere temporale e territoriale anche da un più rigoroso regime sanzionatorio.
L’articolo 2 del progetto di legge, in conseguenza dell’individuazione tra gli altri anche delle regole quali enti a cui sono attribuite le nuove competenze amministrative, prevede, per coordinamento, l’abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 23 del 1996.
L’articolo 3 porta il quantitativo pro-capite giornaliero di funghi prelevabile da due a tre chili, allineando così il dato al livello massimo consentito dalla norma quadro nazionale.
L’articolo 4 contiene delle modifiche all’articolo 6 della vigente legge regionale per coordinamento con il nuovo testo dell’articolo 2, così come modificato dal presente progetto di legge.
L’articolo 5, aggiorna l’elenco dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, aggiungendo all’elenco, contenuto all’articolo 12 della vigente legislazione regionale, gli agenti giurati delle province e degli enti parco.
L’articolo 6 sostituisce interamente l’originario articolo 13 relativo alle sanzioni i cui importi vengono aumentati di due o tre volte rispetto la vigente disciplina e vengono introdotte ex novo le disposizioni relative al trattamento sanzionatorio in caso di reiterazione della violazione. Laddove tecnicamente possibile (articolo 13, comma 1, lettera c)) viene introdotta altresì la soluzione delle sanzioni definite in misura proporzionale all’entità della violazione. Viene inoltre ribadito il riferimento al quadro normativo regionale e statale per quanto riguarda le attività di accertamento delle violazioni nonché quelle di irrogazione e introito delle sanzioni, di competenza dei comuni.
L’articolo 7, per coordinamento, adegua il testo dell’articolo 15 della legge vigente alle modifiche che si intendono apportare all’articolo 2 della medesima legge, attraverso l’articolo 1 del presente progetto.
L’articolo 8 sostituisce l’intero articolo 16 della legge regionale vigente, definendo la forcella di contributo (da 5,00 a 75,00 euro) entro cui gli enti preposti possono fissare l’importo che i raccoglitori di funghi devono versare per poter legittimamente esercitare l’attività di raccolta. Viene altresì stabilito il vincolo secondo cui le somme introitate, anche quelle derivanti dalle sanzioni, devono essere utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio, dandone attestazione in una apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale.
Infine, l’articolo 9 contiene le disposizioni transitorie che fanno salve le limitazioni temporali vigenti fintantoché gli enti incaricati non avranno definito una propria regolamentazione al riguardo. Inoltre, viene fatta salva la validità delle autorizzazioni e dei permessi in essere fino alla loro naturale scadenza.
La Quarta Commissione consiliare incaricata dell’istruttoria ha iniziato l’esame del presente progetto di legge nella seduta del 29 marzo 2011 e ha licenziato il testo per l’Aula nella seduta del 29 novembre 2011, indicando quale relatore il primo firmatario del progetto, consigliere Gianpietro Possamai.
Si dà atto di avere consultato direttamente gli enti locali affidatari di alcune funzioni amministrative previste dalla proposta legislativa (province, comuni, comunità montane, regole ed enti gestori dei parchi naturali regionali e dei territori del demanio forestale regionale) e di avere acquisito il formale parere favorevole della Conferenza Regione-autonomie locali, di cui alla nota prot. n. 450013 del 29 settembre 2011.
Risultano altresì agli atti il parere favorevole della Prima Commissione consiliare (ai sensi sia dell’articolo 22 che dell’articolo 26 del regolamento del Consiglio regionale) nonché la scheda economico-finanziaria della Giunta regionale dalla quale risulta che il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo e che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Limiti di raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell’AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà od in possesso.”.

Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Limitazioni temporali.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2.”.

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è  il seguente:
“Art. 12 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.”.

Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è  il seguente:
“Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell’articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione economia e sviluppo montano

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