Home » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:
“6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:
“2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria
1. Il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.”.
2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente legge.
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 le parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”
Art. 5 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2010”.
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”
Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:
a) dopo le parole “comma 1”aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti parole: “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituita:
“b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;”.
Art. 8 - Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
1. Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.
Art. 9 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “con il medesimo volume” sono aggiunte le parole “o con un volume inferiore”.
CAPO V - Urgenza
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 ottobre 2009
Galan
INDICE
Dati informativi concernenti la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renzo Marangon, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2009, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2009, dove ha acquisito il n. 425 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 15 settembre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 ottobre 2009, n. 12688.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente disegno di legge nasce dalla necessità, emersa nel corso della redazione del PTRC, di consentire l’integrazione dello stesso con i piani di settore e con i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi anche in assenza di una specifica previsione normativa, come invece attualmente è previsto dalla legge regionale per il governo del territorio.
Si è ritenuto, pertanto, coerentemente con la flessibilità che caratterizza altre norme della legge regionale n. 11 del 2004, di modificare l’articolo 24, comma 2, al fine di consentire che i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi o singoli piani di settore regionali (ad esempio il piano cave, il piano neve, il piano rifiuti, il piano trasporti) possano, nel rispetto del disegno pianificatorio complessivo del PTRC, e quindi dei suoi contenuti essenziali, apportare al piano territoriale quelle modifiche necessarie a garantirne l’aggiornamento operativo.
Con l’occasione si è ritenuto utile procedere anche ad un'altra modifica della legge regionale n. 11/2004, volta a semplificare le procedure di pubblicazione del Piano degli interventi. Trattandosi infatti di atti di interesse locale si ritiene sufficiente che il piano sia pubblicato all’albo pretorio del comune anziché sul BUR, come attualmente previsto; conseguentemente l’articolo 18 è modificato in tal senso.
La Seconda Commissione consiliare ha esaminato e modificato il progetto di legge in oggetto esprimendo, a maggioranza, parere favorevole alla sua approvazione.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale. 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati. 3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 4/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 1/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
4. Struttura di riferimento
Direzione urbanistica
Torna indietro