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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 80 del 29 settembre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 25 settembre 2009

Istituzione del registro comunale per la cremazione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Finalità

1.    Con la presente legge, la Regione del Veneto dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 2 - Espressione di volontà

1.    La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 3 - Registro per la cremazione

1.    È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2.    Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3.    Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4.    In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

5.    In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

a)    numero progressivo e data;

b)    cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c)    modalità di espressione della volontà;

d)    eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e)    cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;

f)    cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;

g)    spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 4 - Disposizione finale

1.    Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui al comma 1 dell’articolo 3, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

2.    Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Espressione di volontà

Art. 3 - Registro per la cremazione

Art. 4 - Disposizione finale


Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2009, n.24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione 

-          Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

-          progetto di legge n. 156: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Covi, Degani, Foggiato, Pettenò, Bettin, Gallo, Frigo, Trento, Franchetto, Diego Bottacin, Michieletto, Berlato Sella, Tiozzo, Azzi, De Boni, Causin, Caner, Laroni, Ciambetti, Stival, Sandri, Piccolo, Zigiotto, Sernagiotto, Zabotti, Silvestrin, Bertipaglia, Ruffato, Grazia e Cortelazzo relativa a “Istituzione del registro comunale per la cremazione”;

-          progetto di legge n. 157: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Degani, Manzato, Laroni, Covi, Cortelazzo, Bertipaglia, Franchetto, Tiozzo, Bonfante, Foggiato, Tesserin, Grazia, Zigiotto, Stival, De Boni, Sernagiotto e Pettenò relativa a “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

-          La 1° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto d legge denominato “Istituzione del registro comunale per la cremazione”;

-          La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 10 marzo 2009;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Covi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 settembre 2009, n. 11548.

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” detta le disposizioni in merito alla cremazione e alla dispersione delle ceneri dei defunti.

L’articolo 3 della legge n. 130/2001 determina tre diverse possibilità affinché si rispetti la volontà della persona:

1)    la disposizione testamentaria del defunto;

2     l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

3)    in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.

Ci sono situazioni in cui è difficile stabilire quali siano le reali disposizioni del defunto sia nel caso di persone decedute in età molto avanzata in mancanza di parenti prossimi, sia quando non sia stata espressa la volontà del defunto mediante: disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni e/o scelta esternata a parenti.

Si ritiene che l’istituzione di un Registro presso i Comuni di residenza al quale si possa iscrivere chi desidera essere cremato consentirebbe di effettuare la determinazione sul trattamento delle proprie spoglie in modo più semplice e pratico, nel contempo offrendo ai Comuni un sistema veloce ed efficace per seguire queste fondamentali informazioni.

Questa proposta di legge si propone quindi di istituire, nel rispetto della legge n. 130/2001 e delle altre norme statali vigenti, il Registro di coloro che manifestano la volontà di essere cremati dopo la morte.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 10 marzo 2009, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge n. 156 e n. 157 dopo averli abbinati ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del vigente Regolamento consiliare, approvando il testo oggi in esame all’unanimità con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, AN-Verso il Popolo delle libertà, UDC, PSE, L’Ulivo-PDV, PNE, Comunisti Italiani, IDV. 

3.         Note agli articoli 

Nota all’articolo 2

“3.  Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a)    l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b)   l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c)   la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d)  la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e)  fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f)  il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g)   l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i)    predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.”.

4.         Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

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