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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 95 del 18 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 14 novembre 2008

Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Principi generali

1.    La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

a)    riconosce i giovani come una risorsa della comunità;

b)    riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;

c)    garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

Art. 2

Finalità e ambito di intervento

1.    La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all’articolo 1,promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative.In particolare,tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunitàper:

a)    sviluppare ed esprimerel’autonomia sul piano culturale, sociale, economico;

b)    sviluppare e diffonderela cultura della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e della nonviolenza;

c)    sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;

d)    sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;

e)    sostenereil passaggio dalla formazione al lavoro e all’impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l’autonomia della personadalla famiglia d’origine ad una nuova realtà familiare.

2.    Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

a)    tempo libero e sport;

b)    informazione;

c)    partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;

d)    promozione delle pari opportunità;

e)    volontariato e servizio civile volontario;

f)    mobilità e scambi socio-culturali internazionali;

g)    orientamento scolastico e lavorativo;

h)    accesso al mercato del lavoro;

i)     prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;

j)     partecipazione culturale;

k)    promozione della creatività e della produzione artistica.

3.    Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

Art. 3

Programmazione triennale regionale

1.    Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, individua in particolare:

a)    gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;

b)    gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;

c)    la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d)    l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;

e)    l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;

f)    i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

g)    le modalità per il monitoraggio del programma.

2.    Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3.    Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4.    Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata in vigore del successivo Programma triennale.

5.    Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6.    La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

Art. 4

Attività regionale di coordinamento e attuazione

1.    La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all’articolo 3, definisce le linee guida per:

a)    il coordinamento regionale dei servizi denominati “Informagiovani”, qualora istituiti;

b)    il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili all’interno dei piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;

c)    l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

2.    La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell’attività dello stesso.

3.    La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

4.    La Giunta regionale effettua una ricognizione dell’associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l’eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l’opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

5.    Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:

a)    svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;

b)    provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;

c)    può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale,monitorandone l’efficacia;

d)    garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;

e)    predispone azioni volte a valutare l’impatto della presente legge regionale.

Art. 5

Comitato regionale per le politiche giovanili

1.    È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2.

2.    Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell’articolo 3:

a)    coordina gli interventi di cui all’articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;

b)    effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;

c)    favorisce l’integrazione tra settori dell’attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

Art. 6

Programmazione dei comuni e delle comunità montane

1.    Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell’articolo 3, comma 5.

Art. 7

Forum regionale dei giovani

1.    È istituito il Forum regionale dei giovani qualeorgano consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.

2.    La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.

3.    Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.

4.    Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all’articolo 5.

5.    Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l’elaborazione del programma triennale di cui all’articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1.    Fino all’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e successive modificazioni.

2.    Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 9

Abrogazioni

1.    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 “Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e dall’articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1.    Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:

a)    quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;

b)    quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità e ambitodi intervento

Art. 3 - Programmazione triennale regionale

Art. 4 - Attività regionale di coordinamento e attuazione

Art. 5 - Comitato regionale per le politiche giovanili

Art. 6 - Programmazione dei comuni e delle comunità montane

Art. 7 - Forum regionale dei giovani

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 - Disposizioni finanziarie


Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2008, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

 

-          La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Antonio De Poli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 ottobre 2005, n. 21/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 2005, dove ha acquisito il n. 83 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;

-          La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Onorio De Boni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 ottobre 2008, n. 12955.
 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 28 giugno 1988 venne approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge regionale n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.

Questa legge, prima in Italia sulle politiche giovanili,che ha dato avvio ad un percorso di conoscenza e coordinamento degli interventi a favore dei giovani resterà per alcuni anni una delle poche leggi di una Regione italiana al riguardo.

La legge regionale n. 29/1988 è stata poi modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 che ne articola più ampiamente gli obiettivi, definisce meglio il ruolo dell’Osservatorio sulla condizione giovanile, modifica la normativa sulla Consulta regionale, istituisce l’Albo delle associazioni giovanili, adegua alcuni meccanismi della programmazione.

Questi primi anni di operatività della legge regionale n. 29/1988 e successive modifiche, sono caratterizzati da una strutturata produzione di atti che ritmano l’azione regionale da un lato e dall’altro stimolano gli enti locali e le associazioni giovanili ad entrare in un circuito progettuale di grande significato.

Dal 1996, con l’avvio dei primi piani di zona (legge regionale n. 56/1994 e legge regionale n. 5/1996), il Veneto vede i progetti giovani inseriti a pieno titolo nella programmazione locale dei servizi.

La legge, infatti, poneva il problema della conoscenza del mondo giovanile al primo posto. In questi anni non vi è stato segmento della popolazione più radiografato, analizzato, studiato.

Oggi, alla luce delle considerazioni espresse nei vari momenti di analisi ed approfondimento, comprese quelle emerse dai Forum dei giovani, l’impianto iniziale delle iniziative caratterizzanti l’azione regionale va coniugato con quanto è emerso nella storia e nell’attualità delle politiche di settore, nonché nel rapporto sempre più incisivo con le politiche comunitarie in tema di giovani. In particolare con la presente proposta l’azione per comparti separati in sede regionale e negli enti locali viene considerata alla luce dei problemi della riqualificazione sia della spesa che delle azioni strutturate.

Viene riproposto l’ organismo rappresentativo dei giovani a livello regionale - Forum regionale dei giovani - capace di dare cittadinanza anche alle formazioni informali ed anche semplicemente ai giovani interessati a parteciparvi.

Non ultimo - nell’ambito dei segni dei tempi - viene rivisto l’impegno finanziario della Regione, degli enti locali, la possibilità che le politiche giovanili attraggano risorse europee o dalla comunità locale e dal sistema produttivo, diventino cioè - per alcuni aspetti - capaci di impresa e quindi non alimentate esclusivamente dal pubblico erario.

In tale quadro la struttura della Giunta regionale competente in materiadi politiche giovanili potrebbe svolgere un ruolo di servizio alla progettualità del territorio e della comunità regionale, capace di dare indirizzi, di cogliere gli eventi sentinella dei cambiamenti, di suggerire “buone prassi”, di generare cultura dell’azione sociale.

L’articolato proposto riassume pertanto gli elementi emergenti dalla lettura del percorso, del dibattito intervenuto ed i processi innovativi che vanno riposizionati o introdotti.

Esso è il risultato di una riflessione condivisa degli enti locali e dei giovani che hanno partecipato attivamente a percorsi e definito obiettivi da perseguire e colloca le politiche giovanili tra continuità ed innovazione, ma soprattutto impegna la Regione del Veneto al governo sistematico del processo e del prodotto attraverso indirizzi pluriennali, piani e programmi, azioni forti e connessioni strutturate, azioni concertate dai vari soggetti indicati nella proposta di legge.

La proposta di legge realizza i presupposti perché la Regione del Veneto riprenda quel ruolo pilota che - con la rete degli enti locali - sostiene i percorsi verso l’età adulta, la cittadinanza attiva, la maturità consapevole e responsabile dei giovani di questa terra, ne incrementa le relazioni fiduciarie giovani - istituzioni in un’ottica di reti di comunità coese, ne sollecita l’azione e la progettualità associata, li valorizza per la spinta al futuro che essi rappresentano.

Note e commento ai singoli articoli

Articolo 1 - Definisce le finalità della legge, assumendo la partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi prioritari in armonia con gli indirizzi e le norme della Comunità europea, in materia di politiche giovanili, con la carta costituzionale. In particolare - in linea con la storia di questi anni e con quanto emerge dal dibattito con le istituzioni ed i giovani nel territorio - vengono riconosciuti, garantiti e promossi i diritti di cittadinanza dei giovani e la loro autonoma partecipazione sociale, quale risorsa considerando strumenti per la crescita del benessere personale e sociale l’assunzione di responsabilità, la socializzazione ed il protagonismo progettuale dei giovani.

Articolo 2 - Si individuano l’azione regionale nell’ambito dei compiti di promozione e coordinamento delle politiche di settore nonché di promozione e tutela dell’associazionismo giovanili, e quindi, le linee portanti dell’azione regionale volta a garantire ai giovani adeguate opportunità di realizzazione nel territorio del Veneto.

Articolo 3 - Disciplina l’adozione di un Programma triennale regionale per le politiche giovanili contenente indirizzi, obiettivi, progetti dell’azione regionale nel rispetto della modalità della programmazione regionale prevista dalla legge regionale n. 35/2001 e del Piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 56/1994. Il programma dà corpo ai contenuti della legge nei suoi vari aspetti e stabilisce i criteri per l’accesso ai finanziamenti. Esso è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili e mantiene la validità fino all’entrata in vigore del Programma triennale successivo.

Articolo 4 - Viene sancito il principio che le politiche giovanili si collocano in un ottica di “sistema regionale” e quindi sono capaci di trasversalità interna all’ente regione ed esterna nelle reti della comunità regionale con cui si interfacciano.

Articolo 5 - Definisce composizione e competenze del Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall’assessore regionale alle politiche sociali.

Articolo 6 - Attribuisce ai comuni ed alle comunità montane, anche in forma associata, viene attribuita, in conformità ai piani di zona adeguati al programma triennale, la competenza in materia di realizzazione in ambito locale degli interventi e dei progetti.

Articolo 7 - Si istituisce il Forum regionale dei giovani quale organismo consultivo e rappresentativo dei giovani del Veneto e rinvia ad un apposito regolamento il suo funzionamento che dovrà ispirarsi a criteri di pluralismo e trasparenza.

Articolo 8 - Detta le norme transitorie prevedendo che, fino all’approvazione del Programma triennale le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale n. 29/1988 e successive modificazioni e che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni della medesima legge regionale n. 29/1988 e successive modificazioni.

Articolo 9 - Viene abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”, come modificata dalla legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8.

Articolo 10 - Prevede apposito finanziamento per le spese di attuazione della legge.

Nella seduta di Commissione del 4 aprile 2007 si sono svolte le audizioni con Caritas Diocesana Triveneto CGIL Regionale, CISL Regionale, UIL Regionale, Federsolidarietà - ConfCooperative, Lega Cooperative, AGCI, AGESCI Regionale - Ass. Guide e Scout Cattolici Italiani Comitato Regionale Veneto, ACLI Regionale - Sezione Giovani, Conferenza regionale per il volontariato, URPV - Unione Province Italiane - Sede Veneto, Pastorale Giovanile - Coordinamento Triveneto, ARCI Veneto, Associazione Maranathà Onlus, Noi Associazione (Veneto), Coordinatore regionale consulte studentesche, Coldiretti Veneto - Movimento Giovanile, Gruppo regionale giovani imprenditori, Anci Veneto, Gruppo regionale giovani artigiani. Nella stessa seduta sono state invitate anche le organizzazioni giovanili dei partiti politici che ne hanno dato comunicazione e che di seguito si riportano: Alleanza Nazionale - gruppo Consiglio Regionale, Comunisti Italiani - gruppo Consiglio Regionale, L'Ulivo - gruppo Consiglio Regionale, Forza Italia - gruppo Consiglio Regionale, Liga Veneta - Lega Nord Padania - gruppo Consiglio Regionale, Rifondazione Comunista - gruppo Consiglio Regionale, Nuovo PSI - gruppo Consiglio Regionale, Misto - SDI - gruppo Consiglio Regionale, UDC - gruppo Consiglio Regionale, Verdi - gruppo Consiglio Regionale, Per il Veneto con Carraro - gruppo Consiglio Regionale.

La Prima Commissione ha espresso il proprio parere di competenza nella seduta del 7 febbraio 2007.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 3 ottobre 2007 approvandolo con modifiche, a maggioranza.

 

3. Note agli articoli 

Note all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1.      Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2.      Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3.      I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4.      La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l’articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5.      Il piano di zona, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , nonché previsto dall’articolo 19 della legge n. 328/2000 , è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria.

6.      Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7.      La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8.      La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9.      La realizzazione, il potenziamento, l’adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell’ipotesi d’intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l’organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l’approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l’equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l’utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.”.

-          La legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 reca disposizioni in materia di “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

-          Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

  1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.
  2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.”.

Note all’articolo 4

-          Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 vedi nota all’articolo 3.

-          Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
  3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
  4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

Nota all’articolo 6

-          Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 vedi nota all’articolo 3.

4. Leggi regionali abrogate

L’art. 9 abroga la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8. 

5. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

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