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Bur n. 54 del 01 luglio 2008


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 26 giugno 2008

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1

Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

1.    Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le parole: “duecentoquaranta giorni”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

1.    Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole “dopo la sua pubblicazione nel Bur” sono sostituite dalle parole: “dopo la pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale”.

Art. 3

Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole “in caso di” sono aggiunte le seguenti parole: “assenza o”.

Art. 5

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis.    Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.

2 ter.      Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.”.

2.    Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis.    Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.”.

3.    La lettera a) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:

“a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;”.

4.    Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

“a bis.    per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;”.

5.    Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.”.

6.    Dopo il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis.    Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

5 ter.      I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.”.

7.    Al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: “protezione o forzatura delle colture” sono aggiunte le parole: “e le serre mobili” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.”.

8.    Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.”.

Art. 6

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate anche fino all’approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 7

Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: “alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti parole: “, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”.

2.    Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole “dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.

3.    Al comma 1 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo la parola: “(PTCP)” si aggiungono le parole: “, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità,”.

4.    Il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

“7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a)    ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b)    ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

c)    modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d)    esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.”.

5.    Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato.

6.    Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto le Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza.

7.    Il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“7 ter.    Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:

a)    nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1)    gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

2)    per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3)    gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b)    nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc.;

c)    nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d)    oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

e)    per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.”.

8.    Dopo il comma 7 quarter dell’articolo 48 della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

“7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall’articolo 50 comma 3.”.

Art. 8

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 vanno aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;”.

Art. 9

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis.    La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.”.

Art. 10

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”

1.    Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 è così sostituito:

“1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, si applicano le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.”.

Art. 11

Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni

1.    Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è così sostituito:

“1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.”.

2.    Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis.    Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.”.

3.    Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 è così sostituito:

“2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.”.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009”.

Art. 12

Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni

1.    Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:

“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

1.    Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2.    Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3.    La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4.    I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.

Art. 13

Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall’articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all’approvazione dei PAT e comunque fino all’applicazione del comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle province.

Art. 14

Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)

1.    Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:

a)    per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;

b)    per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;

c)    i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.

Art. 15

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

1.    Al comma 10 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “1.300 metri” sono sostituite con le parole: “1.600 metri”.

CAPO II

Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi

Art. 16

Inserimento dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

1.    Dopo l’articolo 28 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 28 ter - Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale.

1.    Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.

2.    Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi, nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.”.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 17

Inserimento dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

1.    Dopo l’articolo 28 ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 28 quater - Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio dell’attività dei parchi e delle riserve regionali di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.”.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 18

Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”

1.    In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio-regionale” per le zone di protezione speciale.

2.    La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.

CAPO III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 19

Modifica dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni

1.    Il punto 6 della tabella 3 dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è così sostituito:

“6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.

Art. 20Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni

1.    Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

“5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell’ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.”.

2.    Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis.    Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di cui all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12.”.

3.    Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.

Art. 21

Modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”

1.    All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole: “e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi”, sono sostituite con le parole: “e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.

Art. 22

Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata”.

1.    Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima cessione stabilito in convezione.

Art. 23

Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1.    Al comma 1 bis dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 dopo le parole “diminuito del venti per cento.” sono aggiunte le seguenti parole: “Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture

Art. 24

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive modificazioni

1.    Alla rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 29 le parole “straordinario” sono soppresse e dopo le parole “a favore della Comunità del Garda” sono aggiunte le seguenti parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.”.

2.    Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni” sono sostituite con le seguenti “un contributo”.

3.    Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è inserito il seguente comma:

“1 bis.    Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia.”.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Art. 25

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1.    Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole “da realizzare” sono inserite le seguenti parole “, le tecnologie”.

2.    Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.”.

3.    Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente comma:

“4 bis.    Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.”.

4.    Alla fine del comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunta la seguente frase “Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.”.

Art. 26

Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1.    Alla fine del comma 1 ter dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole “In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.”.

Art. 27

Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1.    Dopo l’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 22 bis - Beni essenziali.

1.    I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all’articolo 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che devono essere messi a disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le modalità e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione.

2.    I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell’articolo 18, comma 4.

3.    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell’articolo 18.”.

Art. 28

Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1.    Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole “dall’articolo 26, allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono sostituite con le parole “secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro.”.

Art. 29

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

1.    Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole “I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata di sei anni.” sono sostituite con le parole “I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni.”.

Art. 30

Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

1.    Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo la parola “viaggio,” sono aggiunte le seguenti parole: “ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore,”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondata” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.

3.    Al comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: “al comma 1,” sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola: “arrotondato” le parole: “alle lire mille superiori” sono sostituite con le parole: “all’euro superiore”.

4.    Al comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: “pecuniaria,” le parole “di lire 2000” sono sostituite con le parole: “di 6 euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso: “La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.

Art. 31

Modifica all’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”

1.    Alla fine del comma 1 dell’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase: “Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.”.

Art. 32

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi” e successive modificazioni

1.    Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito:

“3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.”.

2.    Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c).

3.    Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente comma:

“4 bis.    Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato tecnico XXI di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.”.

4.    Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.

Art. 33

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni

1.    Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis.    Per motivate esigenze connesse all’espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella città di Venezia il Comune può rilasciare, nell’ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.”.

Art. 34

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 giugno 2008

Galan


INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

Art. 5 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni

Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

Art. 7 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

Art. 8 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

Art. 9 - Modifica dell' articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni

Art. 10 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”

Art. 11 - Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni

Art. 12 - Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni

Art. 13 - Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)

Art. 15 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

CAPO II - Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi

Art. 16 - Inserimento dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

Art. 17 - Inserimento dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni

Art. 18 - Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 19 - Modifica dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni

Art. 20 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni

Art. 21 - Modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”

Art. 22 - Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata”

Art. 23 - Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture

Art. 24 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive modificazioni

Art. 25 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Art. 26 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Art. 27 - Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Art. 28 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Art. 29 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Art. 30 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

Art. 31 - Modifica all’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”

Art. 32 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi” e successive modificazioni

Art. 33 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e successive modificazioni

Art. 34 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 giugno 2008, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione  

  • La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renzo Marangon, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 aprile 2007, n. 5/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2007, dove ha acquisito il n. 233 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
  • La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 16 ottobre 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2008, n. 6536.

2. Relazione al Consiglio regionale  

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati, recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” è stato pertanto deliberato dalla Giunta regionale quale collegato, ai sensi del suddetto articolo 2, comma 6 della legge regionale n. 39 del 2001, alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge apportano modifiche a leggi regionali che riguardano il governo del territorio, la protezione della natura e i parchi, l’edilizia residenziale pubblica, la mobilità e le infrastrutture.

Rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale, quello licenziato dalla commissione è stato notevolmente modificato ed incrementato, in modo particolare per quanto concerne la materia urbanistica.

Il progetto di legge all’attenzione dell’Aula consiliare comprende, pertanto, oltre all’articolo relativo all’entrata in vigore, 22 articoli suddivisi nei seguenti settori omogenei di materie:

Governo del Territorio (urbanistica)

Sono stati modificati gli articoli 14, 15, 26, 27, 44 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. In questo settore le modifiche più significative riguardano la possibilità di approvare progetti strategici sulla base del documento preliminare di PTRC (articolo 3), la normativa per le zone agricole (articolo 5) le disposizioni transitorie per l’applicazione della legge urbanistica regionale (articolo 6). Sono state altresì apportate modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004 “Disposizioni in materia di condono edilizio” (articolo 7), all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 in materia di adeguamento al giudicato del piano regolatore generale (articolo 8) nonché alla legge regionale n. 2 del 2001 riguardante gli Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori (articolo 9).

Parchi e Protezione della natura

Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, sono stati introdotti due nuovi articoli, il primo finalizzato a promuovere interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale (articolo 10), l’altro per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti ad uso pubblico all’interno dei parchi (articolo 11). È stata inoltre introdotta una prima normativa per la formazione dei Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000” (articolo 12).

Edilizia residenziale pubblica

Sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 42 del 1999, “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata” (articolo 13) e all’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” per quanto concerne gli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine (articolo 14).

Mobilità e Infrastrutture

Le modifiche alla normativa vigente riguardano: i contributi a favore della Comunità del Garda di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 19 del 2000 (articolo 15); la legge regionale n. 25 del 1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” (articoli 16, 17, 18, 19 e 20), l’articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2002 in materia di interventi infrastrutturali da realizzarsi in finanza di progetto (articolo 21)nonché la legge regionale n. 63 del 1993 in materia di trasporto acqueo (articolo 22).

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza, nella seduta del 16 ottobre, parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3.      Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 14, comma 4, della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

4.       La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni  dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 15, comma 7, della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia.

7.    Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato.”.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 – Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis.      La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 27, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 – Valutazione tecnica regionale (VTR).

  1. L’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso da un Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica.”.

Note all’articolo 5

- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 – Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;

c)  redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.

2 ter.  Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;

a bis. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.

5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10.  Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.300 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.300 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”.

Nota all’articolo 6

-        Per il testo dell’art. 48, comma 1 della legge regionale n. 11/2004 vedi nota all’articolo 7.

Note all’articolo 7

-        Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 e terzultimo comma dell’articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all’articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f)  Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 23, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.

7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7 bis 2.      In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a)       ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b)       ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

c)       modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d)       esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni.

7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.

7 ter.          Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:

a)      nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1)      gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

2)      per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3)      gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b)      nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc.;

c)      nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d)      oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

e)            per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall’articolo 50 comma 3.”.

-        Il DPR n. 447/1998 reca disposizioni in materia di “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.


Nota all’articolo 8

-  Il testo dell’art. 13, comma 1 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

c)  individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

d)  recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;

e)  individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

f)   determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50 tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;, comma 1, lett. c);

g)  detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;

h)  detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

i)   assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;

j)   individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k)  determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;

l)   definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

m)  precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;

n)  detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

r)  elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.”.

Nota all’articolo 9

-    Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 21/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 – Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.

1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall’articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.

2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

a)  per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.”.

Nota all’articolo 10

Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 18/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso.

1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, si applicano le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.”.

Note all’articolo 11

Il testo dell’art.1 della legge regionale n. 2/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai comuni per interventi di recupero di edifici aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti pubblici e/o privati.

3. Ai soli fini della presente legge, si considerano minori i comuni con popolazione inferiore a tremilacinquecento abitanti.

3 bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.”.

-         Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 2/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Individuazione degli interventi da ammettere a contributo regionale.

1.      Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni di cui all'articolo 1, raccolgono le domande loro pervenute da parte dei soggetti pubblici e privati e le presentano alla giunta regionale, con l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento richiesto.

2.      Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.”.

Note all’articolo 14

-Il testo degli artt. 6,7, 12 e 15 del decreto legislativo n. 4/2008 è il seguente:

“Art. 6. - Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3.  Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4.  Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b)  i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

5.  La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6.  Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a)  i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b)  i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7.  La valutazione è inoltre necessaria per:

a)  i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b)  le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

c)  i progetti elencati nell'allegato IV;

qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a)  esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b)  mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c)   informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Art. 7 - Competenze

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto .

4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

c)  eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;

d)  le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

8.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

Art. 12 - Verifica di assoggettabilità

1.  Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2.  L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3.  Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4.  L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5.  Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

1.  L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

2.  L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.”.

Nota all’articolo 15

-    Il testo dell’art. 44, comma 10 della legge regionale n.11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 “Art. 44 – Edificabilità.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 metri, fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 metri può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”.

Nota all’articolo 19

-    Il testo dell’allegato C), tabella 3, punto 6 della legge regionale n. 42/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“TABELLA 3.: Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articolo 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

6.  Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.

Nota all’articolo 20

-    Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1.  Il Consiglio comunale può riservare un’aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.

2.  I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2.

3.  L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all’articolo 30.

4.  Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.

4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.

5.  Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell’ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.

1.  5 bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di cui all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12.

6.  Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.”.

Nota all’articolo 21

-    Il testo dell’art. 2, comma 1 della legge regionale n. 21/1996. come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Modalità di calcolo.

1.  I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.”.

Nota all’articolo 23

-    Il testo dell’art. 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 65 - Funzioni della Regione.

1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.   Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.”.

Nota all’articolo 24

-    Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 19/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.

1.   Al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, è autorizzato un contributo a favore della Comunità del Garda (capitolo n. 45194).

1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia.”.

Nota all’articolo 25

-     Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Accordi di programma per investimenti.

1.  Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

2.  Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3.  Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:

a)  le opere da realizzare, le tecnologie ed i mezzi di trasporto da acquisire;

b)  i tempi di realizzazione del programma di investimenti;

c)   i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;

d)   le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;

e)   il periodo di validità;

f)    le limitazioni all’uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.

4.   In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.

4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.”.

5.   Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati. Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.

6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all’ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.

7.  In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.

8.  I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.

9.  Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall’affidatario, senza il preventivo consenso dell’ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

10. Senza il preventivo consenso dell’ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all’affidatario del servizio l’uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l’affidatario effettuarne l’alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.

11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.”.

Nota all’articolo 26

-         Il testo dell’art. 22, comma 1 ter della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Affidamento dei servizi

1 ter. Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque partecipazione, in qualsiasi forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione. In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.”.

Nota all’articolo 28

-         Il testo dell’art. 25, della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Subentro di impresa al precedente affidatario.

1.  In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:

a)  all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;

b)  il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro;

c)   i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con il concorso finanziario della Regione o degli enti locali sono ceduti all'impresa subentrante ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5.”.

Nota all’articolo 29

-         Il testo dell’art. 30, comma 1 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Finalità e durata dei contratti di servizio.

1.  I contratti di servizio disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni. Gli enti affidanti stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali svolte sulla base di un capitolato generale, approvato dalla Giunta regionale.”.

Nota all’articolo 30

-         Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

1.  Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41.

2.  Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 , fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a)  il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b)  la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte  la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all’euro superiore.

3.   Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a)   il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b)   la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all’euro superiore.

4.   Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio.

5.  Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.”.

Nota all’articolo 31

-         Il testo dell’art. 41, comma 1 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 - Agenti accertatori.

1.  All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.”.Note all’articolo 32

Il testo dell’art. 11, della legge regionale n. 15/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Promozione degli interventi di finanza di progetto.

1.  La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:

a)  in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni;

b)  nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l’ente interessato.

2.  Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).

3.  Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a)  (abrogata)

b)  le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c)   (abrogata)

d)   le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l’elaborazione dello stesso.

4 bis.  Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato tecnico XXI di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Nota all’articolo 33

Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 63/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:Art. 30 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi.

1.  Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

2.  Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.

3.  l numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

4.  L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

4 bis. Per motivate esigenze connesse all’espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella città di Venezia il Comune può rilasciare, nell’ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.

5.  Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

4.         Strutture di riferimento

1          Direzione urbanistica

2          Direzione urbanistica

3          Direzione urbanistica

4          Direzione urbanistica

5          Direzione urbanistica

6          Direzione urbanistica

7          Direzione urbanistica

8          Direzione urbanistica

9          Direzione urbanistica

10        Direzione urbanistica

11:       Direzione lavori pubblici

12        Direzione urbanistica

13        Direzione urbanistica

14:       Direzione valutazione progetti e investimenti

16        Direzione pianificazione territoriale e parchi

17        Direzione pianificazione territoriale e parchi

18:       Direzione pianificazione territoriale e parchi

19        Direzione edilizia abitativa

20        Direzione edilizia abitativa

21        Direzione edilizia abitativa

22        Direzione edilizia abitativa

23        Direzione edilizia abitativa

24        Direzione mobilità

25        Direzione mobilità

26        Direzione mobilità

27        Direzione mobilità

28        Direzione mobilità

29        Direzione mobilità

30        Direzione mobilità

31        Direzione mobilità

32:       Direzione infrastrutture

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