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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 104 del 04 dicembre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 32 del 30 novembre 2007

Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalità

1.    Fatte salve le vigenti disposizioni statali sulle attività dei centri di telefonia in sede fissa, denominati anche phone center,la presente legge, in armonia con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, ne disciplina l’insediamento e la gestione.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1.    La presente legge si applica all’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

2.    Ai fini della presente legge s’intende per:

a)    centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi locale ove è svolta l’attività commerciale di cessione al pubblico di servizi telefonici;

b)    cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica al solo scopo di fornire servizi di telefonia vocale da realizzarsi nei locali a tale scopo attrezzati;

c)    titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto a cui è rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 4;

d)    gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge;

e)    attività commerciale accessoria, ogni attività riferita a servizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia.

3.    Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività di cui al comma 2, lettere b) ed e).

Art. 3

Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa

1.    Non possono esercitare l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a)    sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale;

b)    hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

c)    hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo VI del libro II del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

d)    hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

e)    sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2.    Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quando non è stata concessa la riabilitazione, il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3.    In caso di società o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

4.    L’accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal comune nel cui territorio è ubicato il centro di telefonia sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modificazioni e integrazioni, dall’articolo 10 bis della legge n. 575/1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Funzioni autorizzatorie dei comuni

1.    L’apertura e il trasferimento di sede di un centro di telefonia in sede fissa sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2.    La domanda di rilascio dell’autorizzazione contiene l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, dell’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività, nonché copie della dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

3.    Il comune rilascia l’autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 nonché:

a)    della disponibilità, all’atto della presentazione della domanda, del locale nel quale s’intende esercitare l’attività;

b)    dell’indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal richiedente l’autorizzazione;

c)    del rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità;

d)    del possesso della documentazione attestante la conformità delle apparecchiature di comunicazione utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

4.    Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative ai centri di telefonia in sede fissa e stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5.    L’autorizzazione è valida a tempo indeterminato in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, comma 3, e all’articolo 9.

6.    Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dalla decorrenza del termine di cui al comma 4, il comune ne dà comunicazione, anche in via telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per l’aggiornamento del registro dei centri di telefonia in sede fissa di cui all’articolo 5.

Art. 5

Registro dei centri di telefonia in sede fissa

1.    È istituito il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (CCIAA).

2.    La Giunta regionale e le camere di commercio stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro.

3.    Il registro contiene:

a)    le generalità del titolare, se persona fisica, o la denominazione o ragione sociale, se società, per ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4;

b)    l’ubicazione del locale in cui è esercitata l’attività;

c)    la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione;

d)    la data dell’eventuale revoca dell’autorizzazione;

e)    la registrazione delle sanzioni;

f)     la registrazione di limitazioni all’esercizio dell’attività;

g)    le generalità del gestore se diverso dal titolare.

4.    Il registro è accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende ulss e ad altri organi interessati della pubblica amministrazione.

Art. 6

Orari e modalità di esercizio

1.    Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo di apertura e di chiusura dei centri di telefonia in sede fissa nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00.

2.    Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite massimo delle dodici ore giornaliere e minimo delle cinque ore giornaliere.

3.    I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.

4.    L’orario adottato, comprensivo della giornata di chiusura settimanale, è pubblicizzato mediante l’esposizione di appositi cartelli visibili all’esterno dell’esercizio e comunicato al comune.

Art. 7

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

1.    Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni, il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico, anche su richiesta del questore territorialmente competente.

Art. 8

Disposizioni urbanistiche

1.    I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.

2.    I comuni individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 negli idonei strumenti urbanistici e di governo del territorio sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3.    Nelle more dell’individuazione degli ambiti territoriali, di cui al comma 1 e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa.

Art. 9

Requisiti igienico-sanitari dei locali

1.    L’esercizio dell’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia è consentito in locali dotati:

a)    dei requisiti previsti per gli esercizi commerciali dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi in materia di approvvigionamento di acqua potabile, scarico delle acque, sistemi di aerazione e di illuminazione;

b)    dei requisiti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, relativi ai servizi igienici, al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, agli spazi di attesa e alle deroghe per i locali nei quali è già esercitata l’attività di cessione al pubblico di servizi telefonici.

Art. 10

Decadenza, sospensione e revoca

1.    Le autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede dell’attività di cui all’articolo 4 decadono:

a)    per mancata attivazione dell’esercizio entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata;

b)    per sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata;

c)    per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 3;

d)    a seguito della terza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell’articolo 11.

2.    Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), o di cui all’articolo 9, il comune provvede a sospendere l’attività per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non è imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3.    In caso di inosservanza dei provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 o di non ripristino dei requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 4.

Art. 11

Vigilanza e sanzioni

1.    Fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge n. 144/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2005, la vigilanza sulle disposizioni della presente legge è esercitata dal comune.

2.    Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, a chiunque esercita l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00, nonché la chiusura del centro di telefonia.

3.    Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

4.    Il comune competente per territorio riceve il rapporto e applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e integrazioni.

5.    I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

Art. 12

Norma transitoria

1.    I titolari dei centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a:

a)    richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 al comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)    porsi in regola con le prescrizioni previste dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga concessa dal comune, fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di comprovata necessità e su istanza motivata.

2.    Il comune dispone la chiusura immediata dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 quando il titolare o il gestore o gli altri soggetti indicati dall’articolo 3, comma 3, non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1.

3.    Il comune effettua la ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 e ne dispone la chiusura in caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b), senza che il titolare abbia provveduto a porsi in regola con le prescrizioni previste dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9.

4.    Nei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 cessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attività diversa da quella di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) ed e).

Art. 13

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ogni esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 novembre 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa

Art. 4 - Funzioni autorizzatorie dei comuni

Art. 5 - Registro dei centri di telefonia in sede fissa

Art. 6 - Orari e modalità di esercizio

Art. 7 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

Art. 8 - Disposizioni urbanistiche

Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dei locali

Art. 10 - Decadenza, sospensione e revoca

Art. 11 - Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Norma transitoria

Art. 13 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 novembre 2007, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • progetto di legge n. 68: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Cortelazzo, Coppola, Donazzan, Giorgetti, Teso e Zanon relativa a “Norme per la regolamentazione dell’attività di phone center”;
    • progetto di legge n. 119: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Tosi, Caner, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri, Stival e Bizzotto relativa a “Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)”;
    • Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
  • La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 marzo 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 novembre 2007, n. 12628.

2.                  Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i centri di telefonia in sede fissa, denominati altresì “phone center”, svolgono un’attività commerciale di cessione dei servizi telefonici e di beni e servizi complementari a quelli telefonici. A tale principale attività se ne affiancano anche altre quali, ad esempio, la corrispondenza o la spedizione pacchi e il trasferimento di denaro.

Tali centri stanno avendo una diffusione velocissima e il loro proliferare risponde alla crescente domanda di servizi di telecomunicazione internazionale, originatasi prevalentemente dalla popolazione extracomunitaria immigrata negli anni più recenti.

D’altro canto la normativa nazionale esistente disciplina tali attività unicamente sotto il profilo della concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più recentemente, sotto il profilo di altre materie di competenza dello Stato (difesa e sicurezza). Le funzioni a carattere commerciale svolte dai centri di telefonia in sede fissa e le caratteristiche delle strutture di vendita in cui essi si collocano, non sono peraltro nominate dalla disciplina regionale, pertanto lo sviluppo di questi esercizi procede di fatto al di fuori di ogni tutela normativa e regolamentare rispetto alle esigenze della programmazione commerciale, urbanistica ed igienico-sanitaria. Ciò ha considerevoli effetti negativi tra i quali:

a)    turbativa dell'equilibrio commerciale della zona;

b)    disturbi edeprezzamento dell'area interessata alla loro proliferazione con conseguente alterazione dell'equilibrio commerciale dell'area stessa;

c)    forte concentrazione dei centri di telefonia in sede fissa in alcune aree urbane, con l'occupazione di spazi in genere idonei alla ricollocazione di esercizi commerciali di vicinato, inducendo effetti di desertificazione commerciale;

d)    concorrenza sleale rispetto ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali al dettaglio, in quanto le attività di vendita e somministrazione nei centri di telefonia in sede fissa non sono sottoposte ai regimi, ad es. in materia di orari, propri dei pubblici esercizi;

e)    assenza di regolamentazione igienico-sanitaria e quindi impossibilità di accertamento della sussistenza dei requisiti minimi previsti per tutti gli esercizi commerciali e di pubblico servizio, nonostante il notevole passaggio di persone che caratterizza questi centri;

f)     assenza di controllo e di verificabilità dei requisiti minimi di qualità del servizio reso, ad esempio rispetto alla adeguata preparazione e conoscenza che l'operatore deve avere circa le vigente normative in materia di commercio, ma anche di telecomunicazioni, privacy esicurezza dei dati, etc..

Per porre rimedio a tale situazione, alcuni comuni hanno tentato di utilizzare gli strumenti amministrativi a loro disposizione, invocando ragioni di sicurezza, ordine pubblico, etc.. Tali iniziative hanno avuto esiti differenti e sostanzialmente inefficaci, in quanto, mancando un riferimento giuridico-normativo definito, la loro azione si è sviluppata in modo disorganico e spesso contestabile in sede di contenzioso.

Tutto ciò considerato, si è ritenuto necessario che il legislatore regionale assumesse un'iniziativa adeguata a completare il quadro normativo e regolamentare in questa materia.

Nell'impostare il progetto di legge si è tenuto conto del dibattito e della giurisprudenza intercorsi sul tema e si è adottato un approccio proprio della programmazione commerciale.

Con riferimento al testo, gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'oggetto, le finalità della legge e il suo ambito di applicazione, fornendo le definizioni necessarie.

L'articolo 3 richiede, per l'operatore di centri di telefonia, il possesso dei medesimi requisiti morali previsti dalla normativa vigente sul commercio. Si ritiene infatti che tali requisiti minimi debbano rappresentare un riferimento anche per esercizi quali i centri di telefonia in sede fissa.

L'articolo 4 istituisce un'autorizzazione comunale per l'apertura dei centri di telefonia in sede fissa, subordinandola al possesso del locale in cui effettuare l'apertura e al rispetto di caratteristiche edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali. Tra i requisiti richiesti vi è anche il possesso da parte dell'operatore delle caratteristiche morali di cui al precedente articolo, nonché della documentazione attestante la conformità delle apparecchiature utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria; la ratio della norma, però, non è volta a determinare la facoltà o meno dell'operatore ad esercitare l'attività di telefonia, quanto a verificare l'idoneità dei luoghi e delle strutture prescelte ad ospitarla.

Nello stesso articolo si stabilisce che l'autorizzazione deve essere trasmessa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, che provvede ad inserirla in un apposito registro telematico, accessibile anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, realizzando così una semplificazione del procedimento ed un’integrazione del patrimonio informativo in senso polistituzionale. La specifica disciplina di tale registro è prevista all'articolo 5.

L'articolo 6 determina gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri, mentre l’articolo 7 prevede limitazioni degli orari per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 8 indica le disposizioni urbanistiche e attribuisce ai comuni il compito di individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei phone center.

L'articolo 9 individua i requisiti igienico-sanitari, idonei a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti dei centri di telefonia in sede fissa. Tali requisiti garantiscono, di fatto, il rispetto di standard analoghi a quelli degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

L’articolo 10 disciplina i casi di decadenza, sospensione e revoca della autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede dell’attività.

L’articolo 11 prevede l’esercizio della vigilanza e determina le sanzioni nel rispetto della legge n. 689/1981.

L'articolo 12 prevede un regime transitorio per i centri di telefonia in sede fissa già operativi, dando loro un anno di tempo per mettersi in regola con le prescrizioni della legge e, nel contempo, la cessazione di ogni attività diversa dalla cessione di servizi telefonici.

L'articolo 13 dispone una specifica norma finanziaria per la tenuta del Registro di cui all'articolo 5.

La Terza Commissione, unificati i due progetti di legge, rispettivamente il n. 68 d’iniziativa del gruppo Alleanza Nazionale “Norme per la regolamentazione dell’attività di phone center” e n. 119 d’iniziativa del gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania “Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)”, nella seduta n. 63 del 22 marzo u.s., ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole nel testo unificato e modificato, che si sottopone all’aula.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), Lega Nord-Liga Veneta Padania e Progetto Nord Est.

Della relazione in aula è stato incaricato il Consigliere Cortelazzo.

3.         Note agli articoli

Note all’articolo 3

- Il testo dell’art. 2 del DPR 252/1998 è il seguente:

“2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a)      alle società;

b)      per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c)      per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d)      per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e)      per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f)        per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.”.

- Il testo dell’art. 10 bis della legge n. 575/1965 è il seguente:

“10-bis.  Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.”.

- Il testo dell’art. 18 della legge n. 241/1990 è il seguente:

18. Autocertificazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”.

Note all’articolo 4

- Il testo dell’art. 25 del decreto legislativo 259/2003 è il seguente:

“25.  Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.”.

- Il testo dell’art. 7 del decreto legge 144/2005 è il seguente:

“7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.”.

Note all’articolo 7

- Il testo dell’art. 54 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“54.  Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

  1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'àmbito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

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