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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalepromulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2007, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 587.540.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e pluriennale 2007-2009, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2007, sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”
1. L'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è abrogato.
Art. 4 - Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione del Veneto all'attuazione degli interventi di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la Giunta regionale è autorizzata a sostenere l’onere finanziario relativo alla copertura della quota regionale di cofinanziamento sulle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale del Veneto, per il tramite dell'organismo pagatore regionale AVEPA riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 5 - Partecipazioni azionarie e ricapitalizzazioni
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società Venezia Terminal Passeggeri Spa fino a euro 700.000,00 e della società Sistemi Territoriali Spa fino a euro 1.600.000,00.
2. La somma destinata all’aumento di capitale della società Sistemi Territoriali Spa deve essere utilizzata esclusivamente per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia Spa fino all’importo di euro 100.000,00 e della società Interporto di Rovigo Spa fino all’importo di euro 1.500.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech Scpa, fino all’importo di euro 300.000,00. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 è elevato ad euro 330.000,00.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro Spa, finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 250.000,00, nonché della società Rovigo Fiere Spa fino all’importo di euro 100.000,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione delle società indicate nel presente articolo, sentita la commissione consiliare competente.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.950.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni
1. Il comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, è così sostituito:
“2 ter.Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivatiprodotti.”.
Art. 7 - Interventi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui all’articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di Veneto Sviluppo Spa.
3. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso Veneto Sviluppo Spa, un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, la Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell’eventuale intermediario co-finanziatore, di cui euro 45.000,00 a supporto dell’attivazione del fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2007.
Art. 8 - Contributi ai soggetti privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2004”
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai soggetti privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 procedendo all’ulteriore scorrimento della graduatoria per l’anno 2004 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2587/2006 e allegata al decreto n. 112 del 29 dicembre 2006 del dirigente regionale della direzione istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte mediante incremento di euro 60.000,00 dell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” e conseguente riduzione di pari importo dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2007.
Art. 9 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di ricerca industriale, innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e dei beni culturali
1. Per la realizzazione degli interventi volti al rafforzamento del sistema produttivo veneto, per gli aiuti agli investimenti per la ricerca industriale, l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e dei beni culturali, previsti dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi” e sue successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un apposito fondo di rotazione presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2007, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.
3. Le risorse del fondo di rotazione sono destinate alla concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina comunitaria.
4. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative. La Giunta regionale inoltre provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.
Art. 10 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”
1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 l’importo “euro 20,00” è sostituito dal seguente “euro 16,53”.
2. All’articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ilcontributodi cui al comma 2sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1.”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007-2008-2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 11 - Contributi a favore degli interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse locale
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle aree sciabili di interesse locale, è autorizzata a concedere ai concessionari degli impianti e delle piste iscritti nei registri di cui agli articoli 33 e 57 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”, un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di interventi realizzati sulle aree sciabili con le seguenti caratteristiche:
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
3. L’applicazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 12 - Ulteriore contributo a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive”
1. Per le medesime finalità e secondo le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745 pubblicata nel BUR 28 gennaio 2003, n. 9, un ulteriore contributo straordinario per complessivi euro 2.578.000,00 per l’esercizio finanziario 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.578.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
Art. 13 - Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2008
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato promotore dell’Adunata Nazionale degli Alpini, da realizzarsi a Bassano nel maggio 2008, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2008.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 14 - Master in giornalismo “Giorgio Lago”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all’Università degli Studi di Padova, per sostenere il master in giornalismo, dedicato a Giorgio Lago, storica figura veneta di giornalista.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 15 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali
1. La struttura regionale competente in materia di tributi, ai fini dell'accertamento e della riscossione dei tributi regionali e delle sanzioni e interessi ad essi collegate, può applicare le disposizioni contenute nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Art. 16 - Campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nel corso del 2007, una campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 17 - Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia
1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la società di cultura “La Biennale di Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, forme di utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio storico della Biennale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 18 - Finanziamento a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni, previo parere della commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007.
Art. 19 - Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad una fondazione di diritto privato promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Nuovo Teatro Comunale.
2. La fondazione di cui al comma 1 persegue la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il teatro, la musica, la lirica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali che giovino a salvaguardare identità e tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo.
3. La partecipazione della Regione quale socio fondatore è subordinata al fatto che la fondazione persegua le finalità di cui al comma 2 e non svolga attività avente scopo di lucro.
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 20 - Integrazione del fondo per le risorse decentrate
1. In correlazione alla riorganizzazione delle strutture, avviata con l’ottava legislatura regionale ed in conformità a quanto stabilito con il contratto integrativo del 9 settembre 2006, nell’ambito delle disponibilità presenti nel corrispondente capitolo di bilancio, viene destinato un importo di euro 510.000,00 al fine di integrare, per il 2007, il fondo per le risorse decentrate di cui all’articolo 31 del CCNL 2002-2005 relativamente alla parte destinata alle indennità per particolari responsabilità della categoria D e per le posizioni organizzative.
Art. 21 - Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 “Nuove norme regionali in materia d’assistenza sanitaria in favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”
1. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:
“e) imutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidiperservizio alla nuovanormativa previstaperle pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n.875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”, nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007.
Art. 22 - Aggiornamento dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento e che risultino accolti in condizione di non autosufficienza certificata al 31 dicembre 2005.
2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento come definiti dalla nuova programmazione della residenzialità extra ospedaliera di cui alla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto “Indirizzi ed interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti. Articolo 34, comma 1, legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 e articolo 4 della legge regionale n. 2/2006”.
3. Le impegnative di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate nominativamente alle persone in condizione di non autosufficienza e rientrano nella dotazione complessiva regionale a conclusione del loro utilizzo.
4. La Giunta regionale riconosce per l’anno 2007 un aumento del 2,5 per cento delle quote di rilievo sanitario previste per l’anno 2006.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, del bilancio di previsione 2007.
Art. 23 - Prestazioni con onere a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren
1. Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con reddito entro i limiti specificati al comma 7, e alle condizioni specificate nel comma 2, sono erogabili - a totale carico del servizio sanitario regionale - nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro:
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono erogati sulla base di un piano terapeutico di durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile, formulato da un medico di medicina generale, per i soggetti con certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo.
3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito rientra nel limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario farmaceutico nazionale.
4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, nonché all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test diagnostici per il monitoraggio della Sindrome di Sjogren:
5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del ticket sanitario.
6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari ad euro 29.000,00.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificabili in euro 400.000,00, si fa fronte mediante imputazione all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007.
Art. 24 - Contributo straordinario per il Soccorso Alpino di Belluno
1. Al fine di garantire la piena applicazione della legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico” e della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” con particolare riferimento all’attività di soccorso ed al ruolo svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (CNSAS) nel contesto dei servizi di elisoccorso della Regione del Veneto, oltre che per l’attività formativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 74/2001 e della stessa legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo di euro 100.000,00 al soccorso Alpino di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di tutela del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 25 - Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 130.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2007 e successivi, uno stanziamento di euro 13.000.000,00 allocato all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 26 - Miglioramento dei servizi ferroviari per la provincia di Belluno
1. Al fine di ampliare l’offerta del trasporto ferroviario in provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con Trenitalia e RFI per la realizzazione di un servizio di navetta tra Feltre e Calalzo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 27 - Progettazione collegamento ferroviario Mestre-Chioggia
1. Al fine di provvedere alla realizzazione del collegamento ferroviario Mestre-Chioggia la Giunta regionale è autorizzata a procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
Art. 28 - Contributo per l’istituzione dello “sportello energetico” sul risparmio energetico
1. La Regione Veneto al fine di favorire il risparmio energetico stanzia un contributo per l’istituzione di uno sportello energetico informativo.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa, per l’anno 2007, di euro 100.000,00 (upb U0210 “Studi, Piani e Progetti nel settore energetico”).
Art. 29 - Contributo per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM
1. La Regione Veneto, allo scopo di intensificare la sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto e CVM, aumenta il contributo per l’anno 2007 ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007.
Art. 30 - Contributo straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima stagione”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000,00 euro alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 31 - Promozione di uno studio conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine veneta
1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-architettonico di origine veneta esistente nel bacino Euromediterraneo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio con l’obiettivo di creare positive relazioni di carattere internazionale, anche utilizzabili nella programmazione comunitaria 2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 32 - Stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto
1. In attuazione del comma 558 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
2. La Giunta regionale, sentita la compente commissione consiliare, adotta disposizioni attuative del presente articolo.
3. Agli oneri connessi alla attuazione del presente articolo quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 33 - Costituzione dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito
1. La Giunta regionale, al fine di determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente interessate all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al reddito di cittadinanza e al salario minimo garantito, istituisce l’Osservatorio regionale sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito.
2. L’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito svolge funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per la costituzione e la composizione dell’Osservatorio.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 34 - Contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione lirica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario complessivo di euro 450.000,00 al Comune di Padova, di cui euro 100.000,00 per la realizzazione della terza edizione del Festival dei Teatri delle Mura ed euro 350.000,00 a sostegno della stagione lirica padovana.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 450.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007”.
Art. 35 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “Per l’anno 2006” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “Per l’anno 2006” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il rimborso spese di trasporto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché l’indennità giornaliera di trasferta di cui alla lettera b) del comma 1 ed al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, continuano ad essere determinate secondo le modalità stabilite rispettivamente nel medesimo articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 36 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni e della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Unificazione di Gruppi.
1. Al nuovo Gruppo costituito nel corso della legislatura a seguito della unificazione di Gruppi consiliari già costituiti all’inizio della legislatura è garantita almeno l’assegnazione di risorse finanziarie e di personale attribuita a ciascuno dei Gruppi già costituiti.
2. In caso di successiva variazione della consistenza numerica del Gruppo unificato costituito secondo le modalità di cui al comma 1, le conseguenti variazioni in termini di dotazione organica e di risorse finanziarie vengono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.
2. Il comma 10 bis dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 così come introdotto dal comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19, è così sostituito:
“10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è così sostituito:
“2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
Gruppi da 1 consigliere:3 unità;
Gruppi da 2 a 3 consiglieri:4 unità;
Gruppi da 4 a 5 consiglieri:6 unità;
Gruppi da 6 a 7 consiglieri:9 unità;
Gruppi da 8 a 10 consiglieri:10 unità;
Gruppi da 11 a 14 consiglieri:13 unità;
Gruppi da 15 a 20 consiglieri:17 unità;
Gruppi da oltre 20 consiglieri:19 unità.”.
4. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni è così sostituita:
“TABELLA B) - Personale previsto per i Gruppi consiliari
DirigentiD3D1C1B3Totali
Gruppi da 1 consigliere1113
Gruppi da 2 a 311114
Gruppi da 4 a 5111216
Gruppi da 6 a 7112419
Gruppi da 8 a 101224110
Gruppi da 11 a 142334113
Gruppi da 15 a 202336317
Gruppi oltre 202437319”.
Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”).
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.
Art. 38 - Autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni
1. Allo scopo di corrispondere alle finalità programmatorie di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, l’esercizio straordinario, presso strutture, dell’attività libero-professionale intramuraria, di cui all’articolo 15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni, è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Regione Veneto conformemente agli atti di programmazione socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini del procedimento autorizzatorio di cui al comma 1.
3. Le strutture socio-sanitarie che ospitano dirigenti medici non in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
4. Il presente articolo si applica decorsi sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di cui al comma 2.
Art. 39 - Fondo di rotazione per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera
1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di enti pubblici finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR 21 dicembre 2004, n. 130.
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 40 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione pubblica, per la gestione di reti autostradali
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero ad utilizzare una società esistente a totale partecipazione pubblica, che abbia ad oggetto la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.
2. La Regione partecipa alla costituzione della società ovvero alla capitalizzazione della società esistente con un capitale iniziale non superiore ad euro 2.000.000,00.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sugli adempimenti di cui ai precedenti commi verrà data preventiva informazione alla commissione consiliare competente.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 41 - Acquisizione delle quote partecipative delle società autostradali nella Veneto Strade Spa
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione della partecipazione societaria delle concessionarie autostradali presenti nella società Veneto Strade Spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, al fine di garantire la totale partecipazione pubblica della società stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 42 - Cofinanziamento regionale per l’attivazione dei piani di edilizia universitaria di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), Tab. C, i piani di edilizia universitaria di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 43 - Cofinanziamento regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
Art. 44 - Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese
1. La Giunta regionale coordina le attività di assistenza alle imprese, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato ed integrato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440, in particolare attraverso l’istituzione di un nuovo servizio per le analisi e modellizzazione dei sistemi informativi, analisi e modellizzazione di sportello unico specialistico per le attività produttive, promozione e adattamento dei modelli messi a punto, assistenza “on line” e “on site” agli sportelli imprese veneti e il trasferimento di buone pratiche. Lo sportello provvede altresì alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 45 - Modifica della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”
1. Dopo l’articolo 10 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 è inserito il seguente articolo:
“Art. 10 ter - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria, un apposito fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale, definendo con proprio provvedimento le modalità operative dello stesso.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle P.M.I.” del bilancio di previsione, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.”.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede ad individuare le risorse eventualmente assegnate e non utilizzate dai bandi di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, che vengono fatte confluire al fondo di cui al comma 1.
Art. 46 - Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - programmazione 2007-2013
1. Al fine di avviare alla realizzazione in modo anticipato gli interventi degli Accordi di Programma Quadro di cui alla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, per i quali si siano concluse le fasi della progettazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - programmazione 2007-2013”.
2. Gli interventi così prefinanziati sono obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE immediatamente successivo, nella “Sezione attuativa” prevista dal punto 3.5 della deliberazione CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, e conformemente a quanto stabilito dal punto 3.11 della stessa.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura finanziaria delle fasi di progettazione, esproprio e realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 47 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”
1. L’articolo 11 (Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) è così modificato:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
“3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di una volta ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento.
5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali.
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5 decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico.”.
b) dopo il comma 6 dell’articolo 11 come sostituito dalla lettera a) sono aggiunti i seguenti commi:
“6 bis. È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a un sesto della sanzione irrogata ai sensi del comma 3, da effettuare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento che la dispone.
6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro 3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione non si applica quanto previsto dal comma 6 bis.”.
2. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, coloro nei cui confronti è già stata irrogata la sanzione amministrativa secondo la disciplina del previgente articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, che non abbiano ancora provveduto al versamento, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, pari ad un dodicesimo della sanzione. Non è comunque consentita la ripetizione di quanto già versato.
Art. 48 - Modifica dell’articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è così sostituito:
“1. Al fine di garantire gli standard di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all’ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di quindici anni, per l’intero ammontare della spesa riconosciuta, per l’adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.”.
Art. 49 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005”, concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali.
Art. 50 - Contributo per progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei consultori familiari pubblici
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 500.000,00 per la realizzazione di progetti a carattere formativo ed educativo sulla sessualità e sulle dinamiche socio affettive rivolte agli adolescenti ed agli adulti ed avviati dalle aziende Ulss per il tramite dei consultori familiari pubblici.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2007.
Art. 51 - Contributo a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto
1. La Giunta regionale, al fine di favorire le attività di ricerca relative a patologie oculari e di migliorare il trapianto di cornea, è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede a Venezia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 e in euro 400.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 52 - Contributo a sostegno delle attività del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’azienda Ulss n. 20 di Verona un contributo annuale, a decorrere dall’esercizio 2007, per il funzionamento del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici dell’apprendimento quali tra gli altri dislessie, discalculie, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4042 del 20 dicembre 2005.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 53 - Contributo a sostegno delle attività del Centro regionale di diabetologia pediatrica
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’azienda Ulss n. 20 di Verona un contributo per sostenere le attività del Centro regionale di diabetologia pediatrica, istituito con DGR n. 4399 del 30 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 54 - Assegnazione di alloggi in comodato d’uso gratuito agli operatori della polizia nazionali assegnati ai presidi di sicurezza
1. In deroga alla disciplina sulla riserva di alloggi da assegnare annualmente alle forze dell’ordine di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, gli alloggi di servizio per gli operatori della polizia nazionali assegnati ai presidi di sicurezza, possono essere reperiti nell’ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell’ATER della provincia o del comune presso cui i presidi hanno sede.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale e hanno vigenza nel caso in cui la realizzazione di tali alloggi non trovi o abbia trovato attuazione nell’ambito e contestualmente alla realizzazione dei presidi.
3. Gli alloggi di cui al comma 1 sono concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale (upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica”).
Art. 55 - Interventi per la Facoltà Teologica del Triveneto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Facoltà teologica del Triveneto, con sede a Padova, al fine di sostenere le attività di formazione universitaria, culturale e sociale della stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 56 - Contributo regionale per il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie dell’Università degli Studi di Verona
1. Al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo il corso di laurea in scienze motorie, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo all’Università degli Studi di Verona per il biennio 2007-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 57 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa”
1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 le parole “31 marzo” sono sostituite con le parole “31 maggio”.
2. All’articolo 3, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 le parole “31 gennaio” sono sostituite con le parole “31 marzo”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 è così sostituita:
“b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1”.
4. Al comma 2 dell’articolo 4 le parole “lire 500 milioni” sono sostituite con le parole “euro 250.000,00”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 è così sostituito:
“3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro 250.000,00.”.
6. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 per l’esercizio finanziario 2007 all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” sono così ripartite:
Art. 58 - Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a Luigi Piccinato
1. Per dare competitività al sistema territoriale della Regione del Veneto migliorando la qualità del costruito e degli spazi aperti è istituito il “Premio annuale per l’urbanistica e la pianificazione territoriale” dedicato a Luigi Piccinato.
2. Il Premio si articola su quattro tipologie: giovane laureato, alla carriera, progettistica opera prima, amministrazioni locali e azioni attinenti il buon governo del territorio.
3. Il Premio può essere anche a carattere nazionale, nel qual caso sarà stipulato un accordo con il Ministero competente nonché transnazionale con la collaborazione tra Stati (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT).
4. La Giunta è incaricata di definire modalità e regolamento del Premio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 59 - Modifica all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. La Giunta regionale è impegnata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma alla revisione del sistema di determinazione dei contributi di rilevo socio-sanitario per l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi residenziali, attraverso l’individuazione di criteri e modalità che ne prevedano l’articolazione su tre livelli ed in relazione al progetto assistenziale individuale.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.450.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2007.
Art. 60 - Modificazioni all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali.
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle Istituzioni pubbliche, i compensi del personale dirigenziale non possono superare rispettivamente quelli previsti per le medesime categorie di personale presente nelle direzioni della Regione del Veneto, di cui all’articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.”.
Art. 61 - Interventi per la conservazione ed il miglioramento di aree forestali
1. La Giunta regionale, al fine di implementare le attività di ricerca e sperimentazione svolta dalle Strutture periferiche competenti in materia forestale, è autorizzata a finanziare attività sperimentali per la conservazione ed il miglioramento di aree forestali di particolare pregio naturalistico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di tutela del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 62 - Progetti strategici del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere la realizzazione dei progetti strategici di cui all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, autorizza la Giunta regionale a concedere finanziamenti per la redazione degli stessi.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la redazione dei progetti di cui al comma 1, per il coordinamento degli enti interessati nonché per l’erogazione del finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 63 - Iniziative straordinarie per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma straordinario di iniziative a carattere informativo, divulgativo e di comunicazione per promuovere presso i consumatori la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2007.
Art. 64 - Modifica dell’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
1. All’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale” come introdotto dall’articolo 70, comma 3 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, le parole “realizzazione del complesso fieristico dell’ente Fiere di San Donà di Piave srl” sono sostituite dalle parole “ristrutturazione del Teatro Astra”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di San Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione” del bilancio di previsione 2007.
Art. 65 - Contributo al Comune di Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Abano Terme, per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 66 - Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale, a decorrere dal 2007, a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 67 - Contributo a favore della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno
1. La Giunta regionale, al fine di garantire il proseguimento dei corsi specialistici già attivati dal polo universitario bellunese, è autorizzata ad erogare un contributo a favore della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 68 - Costituzione di una fondazione culturale a Belluno
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione con il comune di Belluno ed altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato con finalità di sviluppare e diffondere la cultura nella provincia di Belluno perseguendo i seguenti scopi principali:
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Agli oneri devianti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 69 - Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 febbraio 2007
Galan
(seguono allegati)
Dati informativi concernenti la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione2 - Relazione al Consiglio regionale3 - Note agli articoli4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la manovra di bilancio della Regione per l’anno 2007 si inserisce in un quadro di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni che sconta il mancato avvio del federalismo fiscale.
Da diversi anni registriamo difficoltà causate dalla staticità nominale delle entrate tributarie a libera destinazione e da una progressiva riduzione dell’entità dei trasferimenti statali di parte corrente, che hanno via via diminuito la dotazione complessiva di risorse finanziarie che concorrono alla formazione della manovra di bilancio annuale.
La Legge Finanziaria statale 2007, definitivamente approvata in questi giorni, contiene una serie di provvedimenti che determinano un’ulteriore erosione dei margini di autonomia finanziaria e di elasticità tributaria delle amministrazioni regionali, riproponendo il problema, ormai antico in Italia, dell’inattuazione di un vero federalismo dei poteri e delle risorse.
Le norme previste, da una parte chiedono a Regioni ed Enti locali il sacrificio di addossarsi la metà dei risparmi di spesa, dimenticando il rilevante apporto che negli anni scorsi i bilanci degli Enti territoriali hanno offerto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; dall’altra disconoscono sostanzialmente l’autonomia finanziaria ed il ruolo di raccordo istituzionale delle Regioni, by-passandole quando si tratta di introdurre regolamentazioni dei poteri fiscali degli enti locali, o quando intervengono senza coordinamento preventivo con l’attuale legislazione regionale nel campo tributario.
La rimodulazione della tassa automobilistica, ad esempio, non tiene conto dell’attuale struttura del tributo, che le Regioni avevano deliberato in anni precedenti sfruttando l’autonomia fiscale loro concessa; le disposizioni normative miranti ad alleggerire il “cuneo fiscale”, inoltre, intervengono sulla base imponibile IRAP, determinando una riduzione del gettito ordinario di 438 milioni di euro, per la quale non è prevista una compensazione esplicita.
Sul fronte spinoso del Patto di Stabilità, le nuove regole introducono un ulteriore “giro di vite” sulla spesa delle Regioni che, nel 2007, non dovrà superare né in termini di competenza né di cassa quella del 2005, ridotta dell’1,8 per cento.
Quando parla di spesa, oltretutto, la Finanziaria si riferisce al complesso delle spese finali, definito come somma delle spese correnti ed in conto capitale, con la sola esclusione delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti; vengono quindi assoggettate anche spese non comprimibili quali il personale, le calamità naturali e i trasferimenti agli enti locali, tanto per citarne alcune.
La nostra Regione - per la quale gli effetti dell’applicazione delle nuove regole del Patto sono valutabili in 103 milioni di euro - dovrà quindi gestire le sue spese in modo sempre più oculato, in particolare quelle operative e di funzionamento.
Per gli anni 2008 e 2009, alle spese relative all’anno precedente si applicheranno le percentuali di incremento rispettivamente del 2,5 e del 2,4 per cento.
Al contempo viene avviata, a decorrere dal 2007, una sperimentazione finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il Patto di Stabilità Interno, il saldo finanziario anziché il penalizzante tetto di spesa.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto è previsto un regime sanzionatorio analogo a quello introdotto in tema di equilibrio delle gestioni sanitarie dalle Leggi Finanziarie 2005 e 2006, che prevede indicazioni sempre più perentorie, fino ad arrivare all’applicazione della leva fiscale automatica sui tributi tassa auto ed imposta regionale sulla benzina: ne conseguirebbe un aumento della pressione fiscale sui cittadini veneti di 90 milioni di euro.
Restano inoltre perplessità sul livello di finanziamento della spesa sanitaria: la Finanziaria 2007 prevede la riduzione del Finanziamento sanitario di parte corrente per il 2007 di circa 3 miliardi di euro per il complesso delle Regioni (238 milioni per il Veneto) rispetto al tendenziale di spesa indicato nel DPEF.
Pur in presenza di un quadro di entrata fortemente critico, che risente delle incursioni del Governo centrale sul campo dell’autonomia finanziaria regionale, pochi giorni fa abbiamo scelto, nell’approvare la manovra tributaria regionale per l’anno 2007, di non aggravare ulteriormente le famiglie venete, già penalizzate dalla Finanziaria statale. Va infatti precisato che il maggior prelievo fiscale dello Stato su IRPEF, studi di settore e tassa automobilistica, sommato agli inasprimenti che gli enti locali dovranno introdurre per far fronte ai tagli di spesa, incideranno in termini pro capite per 265 euro.
Si è quindi deciso, lo ribadisco, di adottare una manovra che, confermando gli elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e mantenendo in ordine i conti della sanità, lasci sostanzialmente invariata la pressione fiscale rispetto all’anno precedente.
A fronte della riduzione degli spazi di autonomia finanziaria concessi alle Regioni e delle limitazioni sempre più stringenti alla spesa regionale, sono stati individuati dei canali finanziari alternativi per non privare il tessuto economico e produttivo del Veneto, autentico nerbo della nostra economia, di un sostegno finanziario a tassi contenuti, da destinare allo sviluppo.
E lo si è fatto, coerentemente alle prescrizioni comunitarie e lungo le direttrici che hanno guidato la riforma statale sugli incentivi alle imprese, attraverso forme innovative e flessibili di sostegno quali i fondi di rotazione, che garantiscono nel tempo un naturale rifinanziamento.
La Regione del Veneto ha infatti promosso, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’adozione di un provvedimento i cui contenuti sono stati recepiti nella Finanziaria statale 2007: tramite questo viene esteso anche alle agevolazioni regionali a sostegno delle PMI locali un meccanismo, già sperimentato a livello di finanziamento delle agevolazioni nazionali, che consente alla Regione di far sì che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. destìni ad alimentazione di fondi di rotazione regionali, anche di futura costituzione, consistenti risorse provenienti anche dalla raccolta postale. Al Veneto verranno assegnati circa 230 milioni di euro di risorse aggiuntive, consentendo di incrementare di quasi il 60 per cento la dotazione attualmente in essere dei suddetti fondi.
Le previsioni di entrata
Per il 2007, a legislazione vigente, sulla base degli andamenti storici registrati e del quadro macroeconomico previsto, si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per 1.362,5 milioni di euro, in diminuzione dell’1,0 per cento rispetto al 2006.
I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 911,3 ml. Tra essi i principali riguardano:
Le previsioni di spesa
Passo ora velocemente in rassegna alcune voci significative relative ai “macrosettori” del bilancio di previsione 2007, specificando solo gli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione.
Area spese tecniche e di funzionamento (494 ml)
In quest’area rientrano le spese per gli organi istituzionali (57 ml), quelle per risorse umane e strumentali (227 ml, in flessione di circa 3,5 ml rispetto al 2006; si conferma così lo sforzo costantemente sostenuto dalla Regione per contenere le spese di organizzazione amministrativa, al più basso livello se confrontate con quelle di altre Regioni), gli oneri finanziari (125 ml) ed altre spese tecniche (82 ml, tra cui annoto gli stanziamenti destinati al cofinanziamento dei nuovi programmi comunitari).
Area sviluppo economico (230 ml)
Settore primario (109 ml): il 2007 rappresenta il primo anno del periodo programmatorio del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (2007-2013), a fronte del quale la Regione ha assicurato il consistente cofinanziamento di 25 ml.
Annoto inoltre che vengono riconfermate le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio rurale del Veneto, sotto il profilo agricolo, ambientale ed idraulico.
Proseguiranno le iniziative di formazione, aggiornamento, supporto per la qualificazione e il miglioramento del capitale umano anche con l’attivazione di specifici progetti e la revisione della normativa vigente.
Ricordo poi il finanziamento delle linee di spesa per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la gestione del sistema informativo del settore primario (SISP), per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, oltre che gli interventi in favore della pesca e dell’acquacoltura.
- Particolarmente importante dal punto di vista finanziario è lo sforzo che la Regione intende compiere per la futura legge che disciplinerà gli interventi di tutela biologica marina: a tal fine sui fondi speciali sono accantonati complessivamente 13,4 milioni nel triennio, di cui 3 correnti e 10,4 d’investimento.
Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI (68 ml): anche in questo settore, con riferimento al 2007, si prevede l’avvio della nuova programmazione comunitaria.
Vengono garantite linee di finanziamento con riferimento:
Sarà inoltre ottimizzata la gestione finanziaria dei Fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo, che hanno raggiunto la consistente cifra complessiva di 447 milioni di euro circa; segnalo, in particolare, il fondo PMI per un ammontare di 98 milioni; quelli per l’artigianato (50 mnn); il fondo per il commercio (quasi 82 ml); i fondi per le Zone Ob. 2 (oltre 56 ml); il fondo per il turismo (oltre 47 ml).
- Per la futura legge che interverrà sull’innovazione tecnologica delle imprese sono accantonati sul fondo speciale per spese d’investimento complessivi 24 ml nel triennio.
Turismo (31 ml): le attività del settore saranno proiettate verso una strategia di consolidamento complessivo dell’offerta turistica regionale, mediante la diffusione di un’immagine rinnovata e del marchio turistico regionale, quale veicolo delle diverse promozioni territoriali e commerciali.
Proseguiranno, inoltre, le azioni previste dalle nuove forme di intervento di marketing territoriale per un turismo fortemente connesso con il territorio quali il Buy Veneto.
Sono assicurati finanziamenti alle amministrazioni provinciali affinché possano garantire l’informazione e l’accoglienza dei turisti e costituire punto di riferimento per una rinnovata promozione dell’immagine veneta.
Commercio e promozione (8 ml): particolare attenzione è rivolta, tra l’altro, alla diffusione di una cultura dell’innovazione e della qualità nelle imprese del settore, attraverso la previsione di incentivi finalizzati all’adeguamento dei processi aziendali.
- Ricordo inoltre l’accantonamento sul fondo speciale spese d’investimento di complessivi 9 milioni nel triennio per la nuova legge sulla rivitalizzazione dei centri storici.
Lavoro (11 ml): proseguiranno gli interventi in materia di orientamento, strategici sia per le scelte dei percorsi formativi che per le scelte in materia di lavoro.
Fondamentale è l’impegno che la Regione del Veneto ha posto verso la partecipazione al lavoro dei disabili, con un finanziamento pari a 3 milioni di euro.
-Per la legge che disciplinerà gli interventi per l’occupazione e il mercato del lavoro sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti 9 ml nel triennio.
-L’attesa legge che interverrà in materia di previdenza complementare potrà disporre di apposita copertura sul fondo speciale per le spese correnti, pari a 7,1 ml nel triennio.
Area mobilità e infrastrutture (424 ml)
Mobilità e infrastrutture viarie (389 ml): la cifra più rilevante è destinata a fronteggiare gli obblighi derivanti dai contratti relativi ai servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e lagunare, (oltre 209 ml, con un incremento di 8 ml rispetto al 2006).
Si proseguiranno gli interventi volti a favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, oltre che il finanziamento a sostegno del trasporto funiviario in località minori.
Con riferimento alla realizzazione di opere del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria sono previsti finanziamenti per un ammontare di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009.
Si confermano, inoltre, finanziamenti per 52 milioni per adeguare la rete viaria trasferita, reiterandoli anche nel bilancio pluriennale.
Gli stanziamenti in favore del sistema idroviario, in aumento, ammontano a quasi 6,5 milioni.
Edilizia speciale pubblica (35 ml): proseguono le linee di finanziamento finalizzate alla valorizzazione degli edifici storico-artistici (12 ml), alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici dei Comuni minori e delle “Città Murate” (altri 12 ml), nonché alla valorizzazione dei locali storici.
Area territorio (131 ml)
Tutela del territorio (102 ml):
Ciclo integrato dell’acqua (16 ml): circa 16 milioni sono destinati alla tutela delle risorse idriche e al trattamento e smaltimento delle acque reflue.
Politiche per l’ecologia (13 ml): proseguono gli interventi per la riduzione dell’inquinamento (oltre 9 milioni) e per il trattamento dei rifiuti (circa 4 milioni).
Area servizi alla persona (568 ml)
Premetto che mi soffermerò, come peraltro già detto, solo sugli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione, escludendo quindi gli stanziamenti correlati a risorse obbligatoriamente destinate al comparto socio-sanitario (stimate complessivamente nell’ordine di 7.323 milioni).
Richiamo l’attenzione dei colleghi consiglieri sugli interventi sociali (155 ml): il bilancio 2007 segna un incremento di circa 6 ml rispetto all’anno precedente, pur nel contesto di un quadro finanziario particolarmente teso e difficile; incremento che va a conferma della grande attenzione che viene posta dalla nostra Regione alle problematiche del “sociale”. In particolare si intende proseguire nelle azioni di valorizzazione e di sostegno della famiglia.
Tra queste azioni emergono:
Infine, oltre a proseguire il finanziamento degli interventi nel settore delle dipendenze da sostanze d’abuso, ricordo l’impegno sul fronte degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione, che si conferma in aumento anche per il 2007, con uno stanziamento di oltre 4 milioni.
Istruzione e formazione (147 ml): l’obiettivo è ancora quello di ridurre la dispersione scolastica, favorendo lo sviluppo di un sistema educativo centrato sull’apprendimento permanente fortemente integrato con il tessuto socio-economico
Ricordo, tra gli altri, lo stanziamento di 20 milioni per interventi straordinari a favore dell’edilizia scolastica e la sostanziale riconferma degli interventi per il diritto allo studio e per il potenziamento del successo formativo.
Quanto al comparto della formazione, in cui la Regione interviene sia sul fronte di quella iniziale che di quella superiore, le risorse a libera destinazione messe complessivamente a disposizione ammontano ad oltre 64 milioni.
Sport e tempo libero (29 ml): che vengono aumentati i finanziamenti per realizzare, adeguare e mettere a norma l’impiantistica sportiva esistente (oltre 20 milioni). Tra questi va ricordato l’intervento per l’impiantistica di eccellenza anche per le sinergie sviluppate in termini di attrazione turistica (turismo sportivo).
Si confermano gli interventi regionali finalizzati ad incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, anche proseguendo il progetto “Più Sport @ Scuola”.
Cultura (27,2 ml): le aree fondamentali di intervento si confermano anche nel bilancio 2007; si tratta delle seguenti:
Appositi articoli della finanziaria regionale sono dedicati:
Interventi per le abitazioni (41 ml): nell’ambito dell’edilizia abitativa pubblica (circa 35 milioni complessivi) si conferma il finanziamento per gli interventi di edilizia sovvenzionata da parte delle ATER, da destinare alla locazione, per un importo di 30 milioni di euro.
S’investono poi 5 milioni per cofinanziare il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato ad integrare il reddito delle famiglie meno abbienti.
- La legge che disciplinerà gli interventi nel settore abitativo potrà disporre di apposita copertura sul fondo speciale per le spese correnti, pari a 9 ml nel triennio; quella che interverrà a favore della “casa ecologica” potrà invece sfruttare l’accantonamento dedicato di 3 ml nel triennio sul fondo per le spese d’investimento.
La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 22 dicembre scorso, ha approvato a maggioranza il pdl 212 con i voti favorevoli dei gruppi consiliari FI, UDC, AN, LV-LN-P.; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Uniti nell’Ulivo-DS, Uniti nell’Ulivo-La Margherita, Per il Veneto con Carraro, mentre si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare IDV.
Nella stessa seduta la Commissione ha approvato a maggioranza il pdl 213 con i voti favorevoli dei gruppi consiliari FI, UDC, AN, LV-LN-P.; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Uniti nell’Ulivo-DS, Uniti nell’Ulivo-La Margherita, Per il Veneto con Carraro, IDV.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
Il testo dell’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 2 - Legge finanziaria
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce;c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;e) gli importi dei fondi speciali.”.
Note all’articolo 2
Per il testo dell’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/2001, vedi nota all’articolo 1
Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.
Nota all’articolo 5
Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 32/2003 è il seguente:
“Articolo 2 – Modalità di partecipazione
1. La partecipazione della Regione alla società di cui all’articolo 1 è subordinata alla condizione che: a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 30.000,00;”.
Nota all’articolo 6
Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione: a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento: 1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna; 2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura; b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000. 2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. 2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento. 2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis. 3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite. 3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio. 3 ter. La quantificazione dell’importo dovuto, sulla base dell’ammontare effettivo dell’onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento. 4. (omissis) 5. (omissis) 6. (omissis) 6 bis. Al fine di incentivare l’imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale: a) il novanta per cento della quantità d’acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro; b) l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico; Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”.
Nota all’articolo 7
Il testo dell’art. 1, comma 857 e 858 della legge n. 296/2006 è il seguente:
“857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.”.
“858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.”.
Nota all’articolo 8
Il testo dell’art. 57 della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:
“Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro. 2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1. 3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative. 4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).”.
Nota all’articolo 9
Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.
1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46. 2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all’export. 3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione. 5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. 6. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5. 7. Fino all’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo. 7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. 7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”. 7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5. 7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese. 7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.". 7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.”.
Nota all’articolo 10
Il testo dell’art. 50 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 50 - Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dei consorzi di bonifica che disciplina tra l’altro i criteri specifici di esenzione o riduzione dei contributi consortili. 2. Se la legge regionale di cui al comma 1 non è approvata entro il 31 dicembre 2006, a decorrere dal primo gennaio 2007 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai consorzi di bonifica un contributo straordinario in sostituzione della contribuzione consortile dei proprietari di immobili tenuti al pagamento di un contributo di importo massimo di euro16,53.2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al comma 2 sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio pluriennale 2006-2008.”.
Nota all’articolo 11
I testi degli artt. 33 e 57 della legge regionale n. 18/1990 sono i seguenti:
“Art. 33 - (Statistica e registro degli impianti).
1. I titolari degli impianti comunicano periodicamente al Dipartimento per la viabilità e i trasporti i dati statistici relativi agli impianti stessi. La Giunta regionale, con disposizioni esecutive di attuazione, può stabilire modalità per il controllo d'ufficio del numero dei passaggi, nonché per la rilevazione di tutti gli altri atti interessanti l’esercizio. 2. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro degli impianti esistenti nel territorio regionale. 3. Per ogni singolo impianto il registro riporta l’intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni. 4. Il registro degli impianti è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche o cancellazioni.”.
“Art. 57 - (Registro delle piste).
1. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro delle piste esistenti nel territorio regionale. 2. Per ogni singola pista il registro riporta l’intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le infrastrutture cui sia eventualmente asservita, le eventuali condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche e cancellazioni. 3. Il registro delle piste è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.”.
Note all’articolo 12
Il testo dell’art. 8 della legge n. 140/1999 è il seguente:
“8. Fondo per l'innovazione degli impianti a fune.
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.”.
Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 2/2006 è il seguente:
“Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive”.
1. Al fine di consentire il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745, un contributo straordinario per complessivi euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2006. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive” e dall’articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2006.”.
Nota all’articolo 15
Il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 472/1997 è il seguente:
“17. Irrogazione immediata.
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.”.
Nota all’articolo 21
Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 25/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono soggetti di diritto della presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche; b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l’attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l’infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra; e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”, nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.
f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio; g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; h) coloro a cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.”.
Nota all’articolo 23
Il testo dell’art. 1, comma 28 della legge n. 662/1996 è il seguente:
“28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.”.
Nota all’articolo 24
I testi degli artt. 4 e 5 della legge n. 74/2001 sono i seguenti:
“4. Attività specialistiche.
1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.”.
“5. Scuole nazionali.
1. Nell'àmbito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.”.
Nota all’articolo 25
Il testo dell’art. 95, comma 1 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.
1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a: a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93. c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d’interesse regionale; d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.”.
Nota all’articolo 32
Il testo dell’art. 1, comma 558 della legge n. 296/2006 è il seguente:
“558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.”.
Nota all’articolo 35
Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005: a) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ; b) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ; c) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 continua ad essere calcolata sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari: a) la diaria prevista dall’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 continua ad essere erogata nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; b) il rimborso spese previsto dall’articolo 6 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è calcolato sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005.
3 bis. Il rimborso spese di trasporto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché l’indennità giornaliera di trasferta di cui alla lettera b) del comma 1 ed al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, continuano ad essere determinate secondo le modalità stabilite rispettivamente nel medesimo articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari: a) il contributo previsto dall’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è calcolato sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005; b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005; d) gli assegni di fine mandato di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005. 5. Alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , è aggiunto il seguente comma 2 bis: omissis b) al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 le parole: “Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali” sono sostituite dalle parole : “I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge”; c) il comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è abrogato. 6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.”.
Note all’articolo 36
Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.
1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:
a) Segreteria generale;
b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
c) direzioni regionali;
c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
e) uffici.
1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.
2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.
3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.
4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.
4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.
4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19.
5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.
6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.
6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16.
7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.
8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.
10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.
10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.
10 ter L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.
Il testo dell’art. 178 della legge regionale n. 12/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 178 - Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari.
1. I gruppi consiliari si avvalgono di personale scelto tra dipendenti pubblici appartenenti al ruolo regionale o comandato dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero, nel limite massimo del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore della dotazione prevista per il gruppo, di personale assunto con contratto a tempo determinato, proposto nominativamente dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
Gruppi da oltre 20 consiglieri:19 unità.3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella "B" allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella "B" o equiparate. 3 bis. Al gruppo consiliare misto compete personale nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:
a) dirigente: una unità;
b) livello quinto: una unità per ciascun consigliere aderente al gruppo. 3 ter. omissis 4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari. 4 bis. Nei Gruppi consiliari cui competono almeno quattro unità di personale l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Gruppo, istituisce uffici; ciascun ufficio è costituito da almeno tre unità di personale.”.
Note all’articolo 37
Il testo dell’art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006 è il seguente
“565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.”.
Il testo dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:
“3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.”.
Nota all’articolo 38
Il testo dell’art. 15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:
“15-quinquies. Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.”.
Nota all’articolo 40
- La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 reca disposizioni in materia di “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Nota all’articolo 41
- La legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 reca disposizioni in materia di “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
Nota all’articolo 43
Il testo dell’art. 1, comma 625 della legge n. 296/2006 è il seguente:
“625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.”.
Nota all’articolo 45
Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 8/2003 è il seguente:
“Art. 10 - Bandi di assegnazione.
1. L’assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi. 2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica: a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale; b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa; c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa; d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale; f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo; g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni; h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo; i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti; 3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo. 3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Note all’articolo 47
Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.
2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in particolar modo quelle previste dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di una volta ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5 decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico.
6 bis. È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a un sesto della sanzione irrogata ai sensi del comma 3, da effettuare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento che la dispone.
Nota all’articolo 48
Il testo dell’art. 36 della legge regionale n. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 36 – Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario.
1. Al fine di garantire gli standard di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all’ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di quindici anni, per l’intero ammontare della spesa riconosciuta, per l’adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati no profit di cui all'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 . 3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione; b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche. 4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza. 5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. 6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della Giunta regionale. 7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell’u.p.b. U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2004, distinta in: a) contributo una tantum fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido; b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido. 8. Sono abrogati: a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 ; b) l’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ; c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali” e successive modificazioni; d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ; e) l’articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993”; f) l’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.”.
Nota all’articolo 49
Il testo dell’art. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 è il seguente:
“5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.”.
Nota all’articolo 54
Il testo dell’art. 11, commi 4 e 5 della legge regionale n. 10/1996 è il seguente:
“Art. 11 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.
4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.
5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente, e sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio. Ferma restando l'applicazione del canone di locazione di cui all'articolo 18, le assegnazioni decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio. Nel caso che la cessazione del servizio sia dovuta a infermità è concessa, previa domanda da parte dell'interessato, una proroga fino a tre anni dalla decadenza dell'assegnazione. Se la cessazione del servizio è dovuta al decesso dell'assegnatario si applicano, per la durata di tre anni, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.”.
Note all’articolo 57
Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 54/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Contributi.
1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità per l’erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d’uso e dell’entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.”.
Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 54/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Finanziamento regionale.
1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:
a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;
b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1.
b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di euro 250,000,00.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro 250.000,00.
4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione del Veneto, con l’indicazione dell’anno in cui hanno ricevuto il contributo.”.
Nota all’articolo 59
Il testo dell’art. 27 della legge regionale n. 9/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 27 - Interventi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
1. Per l’anno 2005 le quote di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone non autosufficienti nei centri di servizi residenziali extra-ospedalieri sono incrementate del cinque per cento rispetto agli importi fissati per il 2004. Tali incrementi sono riconosciuti agli enti gestori dei centri residenziali che non applichino incrementi della retta alberghiera superiori all’uno e otto per cento. Eventuali necessità di incrementi superiori al suddetto limite, e comunque non oltre il tre per cento, dovranno essere compiutamente dimostrate e conseguire il parere di congruità da parte della direzione regionale competente. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all’accoglienza di persone non autosufficienti, per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi e nelle more dell’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, calcolando il fabbisogno sui dati demografici al 31 dicembre 2004. 3. Sono comunque riconosciuti, anche in deroga al limite di cui al comma 2, i posti oggetto di ristrutturazione e/o nuova costruzione, finanziati con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)” e successive modificazioni. 4. Per l’anno 2005, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all’accoglienza di persone disabili per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi di cui all’articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 . 5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali provvede alla programmazione, alla verifica delle prestazioni e al controllo della rendicontazione dei costi di tutti i servizi di residenzialità extraospedaliera. 6. Le quote di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone con disabilità nelle strutture residenziali sono incrementate dello stesso valore percentuale di cui al comma 1. 7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina l’entità della quota di rilievo sanitario in relazione al fabbisogno assistenziale delle persone con disabilità.
7 bis. La Giunta regionale è impegnata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma alla revisione del sistema di determinazione dei contributi di rilevo socio-sanitario per l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi residenziali, attraverso l’individuazione di criteri e modalità che ne prevedano l’articolazione su tre livelli ed in relazione al progetto assistenziale individuale.”.
Nota all’articolo 60
Il testo dell’art. 72 della legge regionale n. 6/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori. 5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali.
Nota all’articolo 62
Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 26 – Progetti strategici.
1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici. 2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.”.
Nota all’articolo 64
Il testo dell’art. 5 quater della legge regionale n. 16/1993 è il seguente:
“Art. 5 quater - Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la ristrutturazione del Teatro Astra (u.p.b. U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione”).”.
4. Strutture di riferimento
art.1. Direzione Bilancio
2. Direzione Bilancio
3. Unità periferica Servizi fitosanitari
4. Direzione Piani e programmi Settore primario
5. Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie
6. Direzione Geologia e attività estrattive
7. Segreteria Regionale Attività produttive, istruzione e formazione
8. Direzione Istruzione
9. Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione
10. Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura
11. Direzione Mobilità
12. Direzione Mobilità
13. Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti
14. Direzione Comunicazione e informazione
15. Direzione Ragioneria e tributi
16. Direzione Commercio
17. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
18. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
19. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
20. Direzione Risorse umane
21. Direzione Piani e programmi socio sanitari
22. Direzione Servizi sociali
23. Direzione Piani e programmi socio sanitari
24. Direzione Turismo
25. Direzione Infrastrutture
26. Direzione Mobilità
27. Direzione Infrastrutture
28. Unità di progetto Energia
29. Direzione Prevenzione
30. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
31. Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
32. Direzione Risorse umane
33. Direzione Servizi sociali
34. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
35. Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
36. Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
37. Segreteria regionale Sanità e sociale
38. Direzione Risorse umane e formazione servizio socio sanitario regionale
39. Direzione Tutela ambiente
40. Direzione Infrastrutture
41. Direzione Infrastrutture
42. Direzione Edilizia abitativa
43. Direzione Lavori pubblici
44. Direzione Urbanistica
45. Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione
46. Direzione Programmazione
47. Direzione Industria
48. Direzione Edilizia a finalità collettive
49. Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti
50. Direzione Servizi sociali
51. Direzione Risorse socio sanitarie
52. Direzione Piani e programmi socio sanitari
53. Direzione Piani e programmi socio sanitari
54. Direzione Edilizia abitativa
55. Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
56. Unità di progetto Sport
57. Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti
58. Direzione Pianificazione territoriale e parchi
59. Direzione Servizi sociali
60. Direzione Servizi sociali
61. Direzione Foreste ed economia montana
62. Direzione Pianificazione territoriale e parchi
63. Direzione Promozione turistica integrata
64. Direzione Lavori pubblici
65. Direzione Beni culturali
66. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
67. Direzione Istruzione
68. Unità di progetto Attività culturali e spettacolo
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