Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione di cooperative sociali
Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli
Art. 4 - Base sociale
Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo
Art. 7 - Ricorso
CAPO III - La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale
Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni
Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali
Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente
Art. 13 - Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
Art. 14 - Durata e corrispettivi
Art. 15 - Verifica dei contratti
Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali
Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo
Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza
Art. 19 - Interventi finanziari
Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi
Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie
Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione di cooperative sociali
Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli
Art. 4 - Base sociale
Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo
Art. 7 - Ricorso
Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale
Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni.
Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali
Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente
Art. 13 - Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
Art. 14 - Durata e corrispettivi
Art. 15 - Verifica dei contratti
Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali
Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo
Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza
Art. 19 - Interventi finanziari
Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi
Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie
Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- Il progetto di legge relativo a “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” è stato elaborato dalla Quinta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:
-
progetto di legge n. 133: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri De Poli, Frigo, Bazzoni, Sernagiotto, Manzato, Zanon, Teso, Cortelazzo, Stival, Valdegamberi, Trento, Piccolo, Silvestrin, Fontanella, De Boni, Grazia, Pettenò, Causin e Bond relativa a “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
-
progetto di legge n. 135: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Tiozzo, Gallo, Azzi, Bonfante e Marchese relativa a “Norme in materia di cooperazione sociale”;
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2006;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 31 maggio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2006, n. 12784.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
dal varo della legge regionale n. 24/1994, attuativa della legge n. 381/1991, il mondo della cooperazione sociale si è distinto come soggetto qualificato per la crescita economica generale e per lo sviluppo delle politiche di welfare in particolare.
La cooperazione sociale - in grado di coniugare efficacia, efficienza e solidarietà - si sta dimostrando capace di delineare nuove forme di sviluppo in un vero mercato sociale, nel quale si possono riscontrare chiari elementi di welfare society, ossia di stato sociale plurale e partecipato.
Forte delle caratteristiche che la contraddistinguono (gestione democratica e partecipata; piccola dimensione; radicamento nel territorio di appartenenza; specializzazione per ambito di intervento; valorizzazione delle risorse umane; porta aperta e integrazione societaria tra stakeholders; collaborazione e integrazione tra cooperative), la cooperazione sociale fornisce oggi un modello efficace nella produzione di servizi alla persona.
Un modello che sa coniugare l’aspetto economico-finanziario con la domanda di coinvolgimento dei cittadini nella definizione dei propri bisogni e nella produzione dei servizi atti a soddisfare tali bisogni.
La cooperazione sociale si è dimostrata un efficace strumento di crescita economica e sociale della comunità anche laddove il quadro di riferimento si è presentato complesso e complicato da taluni mutamenti della realtà sociale quali le complessità crescenti nei modelli di welfare, la diffusione di sentimenti di preoccupazione e insicurezza, la difficoltà degli Enti pubblici a far fronte con proprie risorse alle richieste emergenti dalla società civile, l’individualizzazione e la frammentazione dei sistemi sociali, la necessità di ridefinire il patto sociale tra cittadini e istituzione.
Mediante la realizzazione di una reale sussidiarietà orizzontale e con la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla definizione dei propri bisogni e alla produzione dei servizi sociali, le cooperative sociali, quali importanti realtà imprenditoriali multistakeholders, si mettono a disposizione della società veneta, come modello sperimentato per valorizzare i fattori di sviluppo nei servizi alla persona e nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane.
Oggi, in Veneto, le cooperative iscritte all’Albo regionale previsto dall’articolo 5 della legge n. 381/1991 sfiorano le 600 unità, con un dato che è tuttavia in costante crescita. In Veneto oggi esiste all’incirca una cooperativa sociale ogni 7.500 abitanti, mentre gli occupati presso tali organismi sfiorano complessivamente le 35.000 unità. Sono relazioni numeriche di tutto rispetto.
Tuttavia, a più di dieci anni di distanza quella legge regionale n. 24/1994, che così tanto ha contributo allo sviluppo della cooperazione sociale nella nostra Regione, necessita di una radicale riforma.
La legge n. 328/2000 che ha introdotto il concetto di welfare integrato, la riforma del titolo V della Costituzione con la previsione del nuovo articolo 118 del principio di sussidiarietà, le previsioni di cui alla legge n. 142/2001 con riferimento alla posizione del socio lavoratore, la riforma del diritto societario attuato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e, conseguentemente, la previsione in materia di società a mutualità prevalente e di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di cui alla legge regionale n. 22/2002 hanno inciso profondamente sulla composizione, sulla gestione e sull’attività delle cooperative sociali.
La legge n. 381/1991, che ha riconosciuto e disciplinato le cooperative sociali, ha bisogno di una nuova legge regionale che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvii della legge nazionale rispettando l’identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall’altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale in grado di accompagnare e incentivare il percorso di crescita di questa realtà all’interno del più generale quadro del welfare regionale che si va a delineare.
Le innovazioni più importanti di questo progetto legislativo sono:
- la forte volontà di riconfermare il “rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale”;
- l’allargamento delle categorie svantaggiate anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla legge n. 381/1991;
- il riconoscimento della territorialità, della base sociale multicomponente e dell’imprenditorialità solidale come elementi che contraddistinguono il modello cooperativa sociale;
- la declinazione della legge n. 328/2000 e soprattutto del principio costituzionale di sussidiarietà per coinvolgere la cooperazione come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona;
- una nuova architettura di contributi che consenta di promuovere la cooperazione sociale premiando l’innovazione e i percorsi virtuosi;
- un sistema di affidamento diretto dei servizi che intende partire dal concetto di partecipare alla funzione pubblica per la cooperazione sociale.
In relazione all’articolato, il testo legislativo è composto da 7 capi e 26 articoli.
Articolo 1: identifica i principi e le finalità della legge, grazie alla quale la Regione del Veneto riconosce il valore e la rilevanza pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse della comunità.
Articolo 2: la definizione di cooperazione sociale e consorzi. Vengono individuate le diverse tipologie di cooperative sociali e di consorzi, in quanto imprese sociali senza scopo di lucro che perseguono la finalità dell’interesse generale della comunità, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 381/1991.
Articolo 3: specifica il concetto di persona svantaggiata e introduce la nuova categoria di soggetti deboli, così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002.
Articolo 4: descrive la base sociale multicomponente delle cooperative sociali, riservando particolare evidenza ai soci utenti e ai soci volontari.
Articolo 5: conferma l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 9 della legge n. 381/1991.
Articolo 6: contempla i casi di cancellazione dall’albo regionale.
Articolo 7: prevede il ricorso in opposizione.
Articolo 8: delinea le linee di indirizzo per la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi alla persona.
Articolo 9: dispone il raccordo tra cooperazione sociale e programmazione regionale delle attività sociali, assistenziali, sanitarie, educative, attinenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro.
Articolo 10: prevede la possibilità, per gli Enti pubblici e le società a partecipazione regionale, nei loro rapporti con le cooperative sociali, di ricorrere allo strumento degli affidamenti diretti di servizi, rinviando ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di affidamento.
Articolo 11: introduce la previsione di concessione della titolarità del servizio.
Articolo 12: individua i criteri di valutazione per la scelta del contraente.
Articolo 13: definisce la riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Articolo 14: individua durata e corrispettivi.
Articolo 15: individua forme di valutazione e di verifica.
Articolo 16: individua contributi e favore delle cooperative sociali.
Articolo 17: prevede interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
Articolo 18: prevede interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
Articolo 19: prevede gli interventi finanziari.
Articolo 20: prevede le disposizioni attuative degli inteventi.
Articolo 21: prevede la Commissione regionale della cooperazione sociale.
Articolo 22: disciplina il funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale.
Articolo 23: individua i compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale.
Articolo 24: contiene la norma finanziaria.
Articolo 25: prevede le abrogazioni e le norme transitorie.
Articolo 26: contiene la dichiarazione d’urgenza.
La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 31 maggio 2006 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 3
- Il testo dell’art. 4 della legge n. 381/1991 è il seguente:
“4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.”.
- Il testo dell’art. 22 della legge n. 328/2000 è il seguente:
“22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefìci disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.”.
Note all’articolo 6
- Il testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:
“14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'àmbito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. “.
- Il testo dell’art. 38 della legge n. 104/1992 è il seguente:
“38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.”.
- Il testo dell’art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 è il seguente:
“114. Compiti di assistenza degli enti locali.
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c)reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.”.
- Il testo dell’art. 3 comma 3 della legge n. 381/1991 è il seguente:
“3. Obblighi e divieti.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.”.
- Il testo dell’art. 6 della legge n. 142/2001 è il seguente:
“6. Regolamento interno.
1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'àmbito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.”.
Note all’articolo 10
- Il testo dell’art. 9 comma 2 della legge n. 381/1991 è il seguente:
“9. Normativa regionale.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.”.
- Il testo dell’art. 5 della legge n. 381/1991 è il seguente:
“5. Convenzioni.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.”.
Note all’articolo 11
- Il testo dell’art. 5 della legge n. 328/2000 è il seguente:
“5. Ruolo del terzo settore.
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei princìpi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.”.
- Il testo dell’art. 11 della legge n. 241/1990 è il seguente:
“11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.
- Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:
“30. Concessione di servizi.
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.”.
- Il testo dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:
“Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.
2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.”.
Nota all’articolo 13
- Per il testo dell’art. 5 della legge n. 381/1991 vedi nota all’articolo 10.
Note all’articolo 19
- Il testo dell’art. 1 della legge n. 461/1998 è il seguente:
“1. Ambito della delega.
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.”.
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 17/2005 è il seguente:
“Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;
b) fondo per la concessione di contributi destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l’ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.”.
Nota all’articolo 22
- Il testo dell’art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:
“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.
1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.
2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75. 000 a un massimo di lire 130. 000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.
4. Leggi regionali abrogate
L’art. 25 abroga la legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, fermo restando quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 25.
5. Struttura di riferimento
Direzione servizi sociali