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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 121 del 30 novembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 28 del 26 novembre 2004

Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge si prefigge lo scopo di ridurre, attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori, il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, che costituiscono frequente causa di infortuni in ipotesi di caduta, schiacciamento o folgorazione elettrica causata da avvicinamenti e contatti con linee elettriche aeree in tensione.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati, come definiti dall'articolo 3 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e successive modificazioni e dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e successive modificazioni, nonché i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a qualsiasi titolo o i lavoratori autonomi operanti su spazi privati o pubblici all'interno del territorio regionale.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

Art. 3

Attività escluse

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai servizi ed agli impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della difesa, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
2. É inoltre escluso dal campo di applicazione della presente legge l'esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per autovetture.

Art. 4

Formazione e aggiornamento

1. Gli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi individuati dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, sono tenuti, in riferimento agli obblighi sanciti agli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, alla frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento della durata di almeno otto ore, con verifica finale di apprendimento, nella materia della sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, dei rischi connessi all'uso di mezzi di sollevamento delle persone e dei rischi elettrici legati alla vicinanza di linee elettriche aeree in tensione.
2. Per i lavoratori dipendenti l'attività di formazione ed aggiornamento e la verifica finale di apprendimento costituiscono a tutti gli effetti attività di formazione ai sensi degli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, pertanto il tempo impiegato rientra nel normale orario di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto le procedure, le modalità di svolgimento, i requisiti, la periodicità ed i tempi dei corsi di formazione ed aggiornamento, individuando anche i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione, l'aggiornamento e la verifica finale di apprendimento.
4. Con il medesimo provvedimento vengono inoltre definiti i ruoli dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e della struttura regionale competente in materia di prevenzione nell'attività di formazione, verifica finale di apprendimento e rilascio degli attestati.

Art. 5

Titoli pregressi

1. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, quantifica il credito formativo da attribuire all'attività di formazione che sia già stata effettuata dagli operatori del settore.

Art. 6

Attestato per l'utilizzo dei mezzi di sollevamento

1. Al candidato che partecipi all'attività di formazione ed aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che consente l'utilizzo all'interno del territorio regionale dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio di cui all'articolo 2.
2. L'attestato ha validità di 5 anni dalla data del rilascio.
3. Il rinnovo dell'attestato viene rilasciato in seguito ad uno specifico corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. In caso di revoca dell'attestato, di cui all'articolo 9 da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà essere rilasciato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7

Oneri

1. Gli oneri per la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e per la verifica finale di apprendimento sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.


Art. 8

Sanzioni

1. Chiunque utilizza, all'interno del territorio della Regione del Veneto, sia in ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi previsti all'articolo 2, comma 2, senza il possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro. Se si tratta di un lavoratore dipendente la sanzione va applicata anche al datore di lavoro.

Art. 9

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli SPISAL delle ULSS che provvedono tramite il proprio personale di vigilanza ed ispezione.
2. Gli SPISAL che nel corso delle verifiche accertino violazioni da parte dei lavoratori operanti sugli apparecchi di cui alla presente legge, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, possono disporre la revoca dell'attestato di formazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Attività escluse
Art. 4 - Formazione e aggiornamento
Art. 5 - Titoli pregressi
Art. 6 - Attestato per l'utilizzo dei mezzi di sollevamen- to
Art. 7 - Oneri
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Vigilanza

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 28
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 novembre 2003, dove ha acquisito il n. 442 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Sernagiotto e Bazzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n. 12882.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'iniziativa di presentare un progetto di legge regionale per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei nasce dalla constatazione che un elevato numero di infortuni, spesso mortali, è legato al non corretto utilizzo di queste macchine. L'imperizia e l'imprudenza, accompagnate anche da una scarsa informazione sui fattori di rischio e da un'insufficiente formazione specifica sull'uso in sicurezza di tali macchine, costituiscono le cause fondamentali degli incidenti in questo settore.
Gli obblighi di informazione e formazione, previsti dagli articoli 21, 22, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", sono ottemperati con sempre maggiore regolarità.
Pur tuttavia, alla luce degli infortuni che continuano a verificarsi, si rileva che per alcune categorie di lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e per alcune tipologie di apparecchiature, l'informazione e la formazione permangono tuttora insufficienti.
Recenti infortuni per folgorazione da contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree sono stati provocati da comportamenti disinvolti o imprudenti degli operatori. Nella quasi totalità dei casi gli operatori ignoravano l'esistenza dell'articolo 11 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", che vieta l'esecuzione di lavori a distanza inferiore ai cinque metri dalle linee elettriche aeree in tensione.
La diffusione di macchine (che possono raggiungere in pochi istanti distanze di decine di metri), può comportare pericolosi avvicinamenti alle linee se gli operatori non adottano adeguate misure di sicurezza.
Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che la maggior parte dei lavoratori non è stata addestrata a distinguere le meno pericolose linee a 220 o 380 volt dalle quasi somiglianti ma purtroppo micidiali linee a 10.000 o 20.000 volt, il cui contatto (ed a volte il semplice avvicinamento) provoca una scarica mortale.
Non sono comunque solo le gru ad essere esposte al rischio di folgorazione; sono esposte a tale rischio anche le altre apparecchiature che comportano l'utilizzano di bracci aerei per il trasferimento di materiali allo stato fluido come le pompe per il trasporto del calcestruzzo dalle autobetoniere agli edifici in costruzione ed altri mezzi simili, nonché i ponti mobili sviluppabili (chiamati anche piattaforme elevatrici) utilizzati per il sollevamento delle persone in quota.
Poiché, durante le indagini su queste tipologie di infortuni si è constatato che nella maggior parte dei casi l'incidente poteva essere evitato se gli operatori fossero stati adeguatamente informati e formati, il presente progetto di legge si prefigge lo scopo di ridurre tali rischi attraverso la formazione e l'aggiornamento (articolo 1) che si auspica possano anche contribuire a far nascere negli operatori stessi una responsabilizzazione nelle azioni ed uno stimolo per l'educazione continua alla sicurezza.
Attraverso le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, viene delimitato il campo di applicazione delle norme contenute nel progetto di legge.
Gli articoli 4 e 5 e 6 introducono l'obbligo per i lavoratori, individuati dagli articoli precedenti, di frequentare specifici corsi di formazione, al termine dei quali viene rilasciato un attestato, che consente l'utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 2, all'interno del territorio regionale.
L'articolo 8 definisce le sanzioni, mentre l'articolo 9 affida agli SPISAL la vigilanza.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 2
- Il testo dell'art. 3 del DPR n. 547/1955 è il seguente:
"3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.".

Nota all'articolo 4
- Il testo degli artt. 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 è il seguente:
"22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.".

4. Struttura di riferimento
Direzione prevenzione

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