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Bur n. 30 del 10 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 25 febbraio 2026

Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari, Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende e degli Enti del SSR del Veneto. Aggiornamento e approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene aggiornato e approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari, dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 dettano le disposizioni relative all’incarico di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Il D.Lgs. n. 171/2016 all’art. 3, co. 1 dispone che il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, il Direttore dei Servizi socio-sanitari sono  nominati dal Direttore Generale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre Regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una Commissione nominata dalla Regione.

L'art. 3 bis del D.Lgs n. 502/1992 al co. 8 stabilisce, altresì, che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice civile, stabilendo che la Regione disciplini le cause di risoluzione del rapporto con il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

Quanto alla durata dell’incarico, anche l’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che “l'incarico di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di Direttore dei Servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" all’art. 2, c. 1, prevede inoltre che “Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3 -bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.”.

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 171/2016, con DGR n. 211 del 24 febbraio 2021 è stato adottato uno schema di contratto di prestazione d'opera per regolare il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale adeguandolo alla nuova disciplina statale intervenuta. In particolare, si è provveduto ad adeguare il contratto richiamando in esso la nuova procedura di nomina, rappresentata dalla costituzione degli elenchi regionali di idonei nel cui ambito il Direttore Generale deve attingere per l'assegnazione degli incarichi, fermo restando in capo al medesimo Direttore Generale l'obbligo di accertare la permanenza dei requisiti richiesti in occasione della candidatura prima di procedere all'assegnazione dell'incarico.

La citata DGR n. 211/2021 ha inoltre stabilito la misura del trattamento economico annuo del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi socio-sanitari, definendolo nella misura percentuale massima di cui all'art. 2, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 pari all'ottanta per cento del trattamento base attribuito al Direttore Generale. Inoltre si è stabilito che il predetto trattamento possa essere integrato di un'ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e delle realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori, e che possa essere ulteriormente integrato fino al corrispondente importo massimo quantificato ai sensi dell'art. 2, co. 5 bis del D.P.C.M. n. 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio promosse dalla Regione.

Da ultimo, con DGR n. 345 del 4 aprile 2024, analogamente a quanto disposto per i Direttori Generali con la DGR n. 168 del 20 febbraio 2024, preso atto della mancanza di un'espressa clausola contrattuale in ordine alla tutela legale, si è ritenuto opportuno prevedere anche a favore dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR del Veneto, quali figure direzionali apicali il cui rapporto, al pari del Direttore Generale, è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d'opera, l'applicazione delle medesime disposizioni di cui all'art. 89 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12 in materia di tutela legale, introducendo nello schema di contratto di prestazione d'opera una specifica clausola.

In considerazione dell’avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, di cui alla DGR n. 1561 del 30 dicembre 2025, e al fine di assicurare ai nuovi Direttori Generali la possibilità di conferire gli incarichi di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari attingendo alla più ampia platea di candidati, nonché in considerazione della proroga dell’innalzamento temporaneo a sessantotto anni del limite di età per l’accesso agli elenchi regionali, con DGR n. 2 del 13 gennaio 2026, è stata disposta l'attivazione della procedura di selezione volta all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti idonei al conferimento degli incarichi di:

  • Direttore Amministrativo;
  • Direttore Sanitario;
  • Direttore dei Servizi socio-sanitari,

nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016.

Tale procedura si pone in continuità e costituisce un aggiornamento della precedente DGR n. 20 del 16 gennaio 2024, ad esito della quale sono stati adottati i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 66 del 24 aprile 2024, n. 88 del 18 giugno 2024 e n. 160 del 15 novembre 2024 di approvazione degli elenchi di nominativi di soggetti idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari.

Con la citata DGR n. 2/2026 sono stati altresì approvati gli schemi di avviso pubblico e i relativi modelli di candidatura per i diversi profili direttivi, pubblicati nel BUR n. 7 del 13 gennaio 2026.

La DGR n. 2/2026 ha stabilito che gli elenchi dei nominativi idonei - ripartiti per le tre tipologie di incarico e disposti in ordine alfabetico - saranno formalizzati con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e resi disponibili ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, i quali potranno attingere sia dai nuovi elenchi sia da quelli approvati nel 2024 e sopra riportati.

Ai fini dell'efficacia delle nomine, i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale acquisiranno dagli interessati le dichiarazioni relative alla permanenza dei requisiti posseduti all'atto della proposta di candidatura per l'inserimento negli elenchi regionali, con particolare riferimento al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, alla insussistenza di cause ostative e di inconferibilità ed incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, o ad eventuali variazioni sopravvenute.

Si dà atto, inoltre, che la medesima Deliberazione ha espressamente previsto che in sede di proposta di candidatura il candidato dichiari di non trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza, ed ha rinviato a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori in argomento.

Tutto ciò premesso, si propone, quindi, di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR - di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale troverà applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi di Direttore Aamministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

In particolare all’art. 6 del nuovo schema di contratto si prevede, analogamente a quanto  stabilito  dalla citata DGR n. 1561/2025 e riportato nel nuovo schema di contratto di prestazione d’opera dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR ed in relazione al requisito di non essere collocato in quiescenza richiesto in occasione della proposta di candidatura, una specifica causa di decadenza dall’incarico di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale a seguito del collocamento in quiescenza avvenuto successivamente al conferimento dello stesso. Parallelamente, sono precisati gli oneri di comunicazione dell’incaricato nei confronti del Direttore Generale, relativamente a variazioni di situazioni, condizioni o stati dichiarati in occasione della proposta di candidatura e della nomina.

Inoltre, il nuovo schema di contratto del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi socio-sanitari all’art. 6 ha eliminato la previsione secondo cui costituisce causa di estinzione del rapporto la risoluzione del contratto del Direttore Generale in ragione dell’avvenuta abrogazione del co. 8 undecies dell’art. 13 della L.R. n. 56/1994 ad opera dell’art. 1, co. 7 della L.R. 9 agosto 2024, n. 20 recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.".

In aggiunta, il nuovo schema di contratto fissa in tre anni la durata dell’incarico di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende e degli Enti del SSR del Veneto.

Si confermano invece alcune previsioni riportate nello schema di contratto approvato da ultimo con la DGR n. 345/2024, in particolare le previsioni contrattuali relative al trattamento economico (art. 4), alla tutela legale (art. 5), le disposizioni che prevedono l’obbligo della presentazione annuale della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, nonché le altre clausole che regolano il rapporto di prestazione d’opera di tali figure direttive in attuazione di disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti, lo schema di Contratto di prestazione d’opera riportato nell’Allegato A al presente provvedimento sostituisce integralmente lo schema di Contratto di prestazione d’opera di cui all’Allegato A della DGR n. 345 del 4 aprile 2024.

Si incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171;

Vista la Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

Vista la Legge regionale 14 settembre 1994, n 56;

Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la Legge regionale 9 agosto 2024, n. 20;

Vista la DGR n. 160 del 9 febbraio 2021;

Vista la DGR n. 211 del 24 febbraio 2021;

Vista la DGR n. 168 del 20 febbraio 2024;

Vista la DGR n. 345 del 4 aprile 2024

Vista la DGR n. 1561 del 30 dicembre 2025;

Vista la DGR n. 2 del 13 gennaio 2026;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito della procedura avviata con DGR n. 2 del 13 gennaio 2026 relativa al conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, la durata dell’incarico dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR è pari a tre anni;

4. di confermare il trattamento economico - già definito con DGR n. 211 del 24 febbraio 2021 e con DGR n. 345 del 4 aprile 2024 - dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale stabilito nella misura percentuale massima di cui all’art. 2, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995, pari all’ottanta per cento del trattamento base attribuito al Direttore Generale, con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori, oltre a ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato ai sensi dell’art. 2, co. 5 bis del D.P.C.M. n. 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio, promosse dalla Regione;

5. di stabilire che lo schema di Contratto di prestazione d’opera riportato nell’Allegato A del presente provvedimento sostituisce integralmente quello riportato nell’Allegato A della DGR n. 345 del 4 aprile 2024;

6. di stabilire che il nuovo schema di contratto troverà applicazione con riferimento ai nuovi incarichi di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi socio-sanitari di Aziende ed Enti del SSR che saranno conferiti dai Direttori Generali ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.Lgs. n. 171/2016;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

8. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente provvedimento mediante adozione di ogni atto conseguente;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_77_26_AllegatoA_577630.pdf

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