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Bur n. 26 del 03 marzo 2026


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 25 febbraio 2026

Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria massima del Territorio Lagunare Vallivo della provincia di Rovigo - ATC RO03 per la stagione 2026/2027. L.R. n. 50/1993. L.R. n. 2/2022. DACR n. 85/2023. DGR n. 401/2024.

Note per la trasparenza

Si determina, in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. n. 2/2022 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, nonché aggiornato con DGR n. 401 del 09.04.2024, l’Indice di Densità Venatoria (IDV) massima nel Territorio lagunare Vallivo della provincia di Rovigo - ATC RO03 per la stagione venatoria 2026/2027, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 35 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) come aggiornato e definito.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

L'art. 8, comma 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale come disposto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare, la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) minima e massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della L. n. 157/1992 che stabilisce che “Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.”.

Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, nonché aggiornato con DGR n. 401 del 09.04.2024, al Titolo III, art. 4 prevede che, ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CA), derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria è stabilito ai sensi del Titolo VI del Regolamento medesimo.

Al Titolo VI “Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel TLV”, art. 9 “Ammissione cacciatori all’ATC” viene stabilito che “ai fini dell’iscrizione all’ATC, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto di massimo di 3 cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in 7 cacciatori per ogni 100 ettari.”.

La Relazione al PFVR 2022-2027 (Allegato C della Deliberazione del Consiglio regionale 1° agosto 2023, n. 85, così come aggiornato dall'Allegato C1 della DGR n. 401 del 09 aprile 2024) al punto 4 “Determinazione dell’IDV - indice di densità venatoria” prevede la distinzione tra le aree comprese nel TLV – Territorio Lagunare Vallivo e le aree comprese nel TD – Territorio Deltizio, corrispondente all’ATC RO03, per le quali trovano applicazione degli IDV specifici. In particolare, per il Territorio Deltizio si parla di indice “di tutela” inferiore all’IDV regionale.

Il Delta del Po si prefigura infatti come un territorio estremamente diversificato, ma chiaramente caratterizzato come un'unità “geografico-culturale-ambientale” a sé stante, costituita sia da zone umide che da terre emerse. Tale “unicità” è stata chiaramente individuata a diversi livelli di pianificazione territoriale, tra i quali il Piano ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e la Rete Natura 2000, fino al riconoscimento a Riserva della Biosfera – MAB UNESCO, avvenuto nel 2015.

Il Delta del Po presenta dunque caratteristiche di sostanziale omogeneità ambientale, che può essere identificata secondo vari criteri, in particolare termici, pedologici, vegetazionali e faunistici.

Da un punto di vista più spiccatamente faunistico, il Delta può essere considerato un'unità geografica a sé stante. La presenza dei vari rami fluviali permette, infatti, una diffusione di molte specie di uccelli acquatici che utilizzano le terre coltivate circostanti come aree di rimessa o alimentazione. Le secche del fiume, inoltre, consentono la presenza di diverse specie tipicamente costiere, tra cui la Volpoca e la Beccaccia di mare.

A ciò si aggiunge che molti Anatidi fanno la spola tra le zone umide del Delta e le terre circostanti, ed i rapaci legati alle zone umide utilizzano le aree coltivate come territori di caccia. In generale i censimenti dell’avifauna effettuati alla metà di gennaio mostrano una buona frequentazione delle terre di bonifica da parte degli uccelli acquatici, qualificando la zona deltizia come una delle zone umide più importanti d’Italia, includente valli da pesca, sacche, aste fluviali, ed aree di bonifica.

In relazione quindi alla specificità, delicatezza e fragilità nel territorio deltizio compreso all’interno dei confini dell’ATCRO03 così come definiti nel PFVR 2022-2027, e al fine di salvaguardare i valori naturali di tale area, lo svolgimento dell’attività venatoria nell’ATC medesimo deve essere regolamentato con maggior tutela, in particolare per quanto riguarda il numero di cacciatori ammissibili in tale Ambito di caccia. Ciò consente di mantenere uno stretto legame territorio-cacciatore a tutto vantaggio di una corretta e responsabile gestione del patrimonio faunistico e per l'attività venatoria sostenibile.

Preso atto che con la DGR n. 401 del 09.04.2024 la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 2/2022 e dell’art. 8, comma 6 della L.R. n. 50/1993, all’aggiornamento del PFVR 2022-2027 di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023, a mezzo dei documenti predisposti a seguito del monitoraggio, provvedendo altresì all’aggiornamento del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) della Regione, ai fini del calcolo dell’indice di densità venatoria dell’ATC RO03 per la stagione venatoria 2026-2027, analogamente alle precedenti stagioni venatorie, la quantificazione della superficie presa a riferimento è il TASP aggiornato e imputabile all’ATC RO03 al netto del territorio destinato a protezione. Sulla base delle predette elaborazioni la superficie risultante assomma a ettari 41.895.

In considerazione di quanto evidenziato, con riferimento alla superficie dell’ATC RO03 come sopra definita, si propone di confermare per l’ATC RO03 un indice di densità venatoria massimo “di tutela”, pari ad 1 cacciatore ogni 35 ettari.

L’indice di 1 cacciatore ogni 35 ettari non comporta aumento della pressione venatoria esercitata nell’ATC RO03 rispetto alle passate stagioni venatorie, ed è inferiore alla densità massima dei cacciatori così come fissata al TITOLO VI, art. 9 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027.

Infine, si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata con L. R. n. 27/2017, con L. R. n. 30/2018 e, da ultimo, con L.R. n. 2/2022;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali»; VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017»;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027)”;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 1° agosto 2023, n. 85 (BUR n. 105-I/2023) “Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.148 del 18.07.2023. Art. 8 comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024 «Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art.3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023»;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria (IDV) massima nel Territorio Deltizio – Territorio lagunare e vallivo della provincia di Rovigo – ATC RO03, per la stagione venatoria 2026/2027, in 1 cacciatore ogni 35 ettari del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) dell’ATC RO03, come definito nelle premesse, ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, art. 4 e al Titolo VI, art. 9 del Regolamento di Attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 (PFVR 2022/2027), approvato con L.R. n. 2/2022 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 e aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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