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Bur n. 26 del 03 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 25 febbraio 2026

Riparto tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle risorse destinate al personale del Comparto Sanità per il riconoscimento dell'indennità di Pronto soccorso e formulazione di Linee di indirizzo per le stesse Aziende. Periodo di riferimento 1 giugno 2023 - 31 dicembre 2026. L. 234/2021, art. 1, comma 293.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 il riparto tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L. 234/2021 e s.m.i. destinate al personale del Comparto Sanità operante nei servizi di pronto soccorso e, secondo la previsione dell'art. 7 del CCNL del Comparto Sanità del 27 ottobre 2025, si formulano linee di indirizzo nei confronti delle stesse Aziende per la definizione dei criteri di riconoscimento del beneficio.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

L’art. 1, comma 293 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha previsto che “Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.

Relativamente a tale indennità, l'art. 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 ha stabilito che "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente”.

La Tabella G allegata al CCNL sopracitato, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L. 234/2021, ha attribuito alla Regione del Veneto la somma di 4.349.914,00 euro, al netto degli oneri riflessi.

A fronte delle suddette previsioni normative e contrattuali, nonché sulla base dell’art. 7 del CCNL già citato, che dava facoltà alle Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa anche con riferimento al piano di riparto tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L. 234/2021, in data 23 novembre 2022 è stato sottoscritto un verbale di confronto regionale tra l’Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità.

Tale verbale, recepito con DGR n. 1639 del 19 dicembre 2022, ha disciplinato le modalità di riparto e di distribuzione dell’indennità di Pronto soccorso al personale del Comparto Sanità con riferimento agli anni 2022 e 2023. Con le medesime modalità è stata altresì anticipata l’indennità in parola ai dipendenti in servizio anche con riferimento agli anni 2024-2025, nel limite dell’importo riconosciuto dall'art. 1, comma 293 della L. 234/2021.

Successivamente il Legislatore è intervenuto nuovamente in materia, incrementando gli importi definiti dall’art. 1, comma 293 della L. 234/2021 come di seguito rappresentato.

L’art. 1, comma 526 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, modificato dall’art. 11, comma 3 del Decreto- Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, incrementa infatti i limiti di spesa lordi previsti dall'art. 1, comma 293 della L. 234/2021 per la definizione dell'indennità di Pronto soccorso, dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la Dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del Comparto Sanità, e con decorrenza dal 1° gennaio 2024 di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la Dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del Comparto Sanità.

L’art. 1, comma 323 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede, inoltre, che “Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità”.

Le risorse di cui sopra, destinate al personale del Comparto Sanità, sono assegnate alla Regione del Veneto annualmente in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

Per il periodo 1 giugno 2023 - 31 dicembre 2026, sulla base delle rielaborazioni fatte dalla Direzione Risorse Umane del SSR, le risorse a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’indennità di Pronto soccorso per il personale del Comparto Sanità, al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente, sono di seguito riportate in tabella:

 

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Risorse da ripartire

1.422.692,28 €

12.174.951,42 €

14.274.080,98 €

16.373.210,53 €

 

Nel frattempo, in data 27 ottobre 2025 è stato sottoscritto anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità riferito al triennio 2022/2024.

L'art. 7 del citato CCNL stabilisce che, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo agli Enti o Aziende anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle risorse di cui all’art. 1, comma 293 della L.234/2021 e s.m.i..

Con riferimento specifico all’indennità di Pronto soccorso, l’art. 69 del CCNL vigente stabilisce che ”I valori dell’indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell’art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda, sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale” e che “In conseguenza di quanto previsto al comma 1, con le decorrenze stabilite dalle citate norme di legge, i valori dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuti in base alle previsioni di cui all’art.  107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda o ente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) e confluiscono nel Fondo di cui all’art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)”.

L’art. 64, comma 3 del medesimo CCNL stabilisce, inoltre, che le disponibilità del fondo premialità e condizioni di lavoro siano incrementabili, sulla base del piano di riparto tra le Aziende e gli Enti, effettuato a livello regionale previo confronto.

A tal fine è stato avviato dall'Assessore alla Sanità - Programmazione Sanitaria e dai competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità firmatarie del CCNL del 27 ottobre 2025 per pervenire ad una condivisione dei criteri di riparto alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle ulteriori risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi delle Leggi sopra citate, nonché delle linee indirizzo regionali nei confronti delle stesse Aziende.

Tale condivisione si è formalizzata con il verbale di confronto sottoscritto il 29 gennaio 2026 dall'Amministrazione regionale e da tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 27 ottobre 2025.

Di seguito si illustrano i criteri che sono stati oggetto di confronto regionale e che hanno per destinatarie le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (di seguito denominate Aziende).

Considerata la ratio dell’indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, si propone che le risorse assegnate alla Regione del Veneto in attuazione delle disposizioni succitate siano ripartite tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi, pesati in relazione al profilo di appartenenza, rilevati nelle seguenti date:

  • per le risorse di cui all’art. 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197: in base al personale in servizio nell’esercizio di competenza;
  • per le risorse di cui all’art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207: in base al personale in servizio nell’esercizio di competenza;

secondo la Tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A).

Le Aziende, secondo la previsione dell'art. 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, dovranno attribuire l'indennità ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati ai servizi di pronto soccorso, con la precisazione che a tali servizi è riconducibile anche il personale assegnato alle UOC "Centrale operativa SUEM" e alle UOC "Pronto soccorso pediatrico" individuate dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019, nonché il personale assegnato stabilmente per garantire la gestione del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza dei Poli di II livello, che sono previsti negli Ospedali di Treviso, Mestre e Vicenza dalla DGR n. 3318 del 3 novembre 2009.

Relativamente alla differenziazione dell’indennità tra le diverse figure professionali di cui all’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, si propone che i valori dell’indennità in parola, a decorrere dal 1 giugno 2023, siano diversificati secondo criteri che tengano in considerazione il processo assistenziale con responsabilità diretta, la presa in carico e le procedure operative, come segue:

  1. personale ruolo sanitario: peso 1;
  2. personale ruolo tecnico: peso 0,75;
  3. operatori socio sanitari: peso 0,75;
  4. personale ruolo amministrativo: peso 0,4.

Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del Comparto Sanità che opera nei servizi di cui trattasi, l'indennità sarà erogata in forma di acconto mensile, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, non rilevando le assenze dal servizio per congedo ordinario e per permessi retribuiti, riconoscendo i seguenti importi:

  1. 340,00 euro mensili per il personale del ruolo sanitario;
  2. 250,00 euro mensili per il personale del ruolo tecnico;
  3. 250,00 euro mensili per gli operatori socio sanitari;
  4. 140,00 euro mensili per il personale del ruolo amministrativo.

Le Aziende distribuiranno entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo.

Si precisa che i criteri di riparto delle risorse tra le Aziende hanno validità per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026. Per gli anni successivi tali criteri potranno essere ridefiniti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in 60.615.561,24 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trovano le loro coperture come di seguito specificato:

Anno

Importo al netto
oneri riflessi

Importo al lordo
oneri riflessi

Copertura

Anno 2023

1.422.692,28 €

1.949.088,42 €

Quota indistinta del FSR stanziata sui bilanci aziendali

Anno 2024

12.174.951,42 €

16.666.300,00 €

Risorse della LS GSA 320/2024 afferente al capitolo 103285

Anno 2025

14.274.080,98 €

19.202.454,00 €

Risorse della LS GSA 320/2025 afferente al capitolo 103285

Anno 2026

16.373.210,53 €

22.797.718,82 €

Risorse della GSA afferenti al capitolo 103285

Totale

44.244.935,21 €

60.615.561,24 €

 

 

Si incarica la Direzione Risorse Umane del SSR all'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l’art. 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l’art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO l’art. 107 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022;

VISTI gli artt. 7, 64 e 69 del CCNL del Comparto Sanità del 27 ottobre 2025;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019,;

VISTA la D.G.R. n. 3318 del 3 novembre 2009;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 32 del 19 dicembre 2024;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 14 del 24 marzo 2025;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 10157 del 15 gennaio 2026;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto che in data 27 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità riferito al triennio 2022/2024, che all'art. 7 stabilisce che, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo agli Enti o Aziende anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa anche in relazione al piano di riparto tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle risorse per l’indennità di Pronto soccorso destinate al personale del Comparto Sanità;
  1. di prendere atto che in data 29 gennaio 2026 è stato sottoscritto il verbale di confronto tra l’Amministrazione regionale e tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 27 ottobre 2025 per pervenire ad una condivisione dei criteri di riparto alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle ulteriori risorse assegnate alla Regione per l’indennità di Pronto soccorso destinate al personale del Comparto Sanità, nonché delle linee di indirizzo regionali nei confronti delle stesse Aziende;
  1. di prendere atto che le risorse per l’indennità di Pronto soccorso destinate al personale del Comparto Sanità assegnate alla Regione del Veneto in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il periodo 1 giugno 2023 - 31 dicembre 2026 ammontano a complessivi € 44.244.935,21, al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente;
  1. di stabilire che le risorse di cui al punto 4 siano destinate alle Aziende ULSS del Veneto, all'Azienda Ospedale-Università di Padova e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi, pesati in relazione al profilo di appartenenza, rilevati nelle seguenti date:
  • per le risorse di cui all’art. 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197: in base al personale in servizio nell’esercizio di competenza;
  • per le risorse di cui all’art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207: in base al personale in servizio nell’esercizio di competenza;
  1. di ripartire pertanto per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 tra le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità del 29 gennaio 2026, le risorse al netto degli oneri riflessi, messe a disposizione a favore delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per il riconoscimento al personale avente titolo dell' indennità di Pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., secondo la Tabella contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di stabilire che le Aziende di cui al punto 5 dovranno attribuire l'indennità ai lavoratori secondo le linee di indirizzo riportate nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente provvedimento e, in particolare, del riparto delle risorse già assegnate e non ripartite delle annualità 2024 e 2025 di cui in premessa e all’assegnazione e riparto delle risorse 2026 a carico della GSA;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_83_26_AllegatoA_577553.pdf

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