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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 10 febbraio 2026
Attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3. Istituzione e disciplina dell'elenco regionale dei gemellaggi degli enti territoriali del Veneto.
Con il presente provvedimento si istituisce l’elenco regionale dei gemellaggi internazionali degli enti territoriali del Veneto e se ne disciplina il funzionamento ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3.
Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.
La Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3, “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, promuove forme di collaborazione tra gli enti territoriali del Veneto e realtà estere al fine di favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.
L’art. 3 della Legge regionale n. 3/2025 stabilisce che la Giunta regionale istituisca presso la Struttura competente l’elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disponga la pubblicazione in un’apposita sezione del sito istituzionale della Regione del Veneto.
L’elenco ha finalità conoscitive e promozionali, volte a valorizzare e rendere accessibili le relazioni internazionali attivate dagli enti locali della Regione. L’iscrizione è riservata agli enti territoriali veneti che abbiano formalizzato un gemellaggio con un ente omologo estero.
La base giuridica per la sottoscrizione dei gemellaggi internazionali da parte degli enti territoriali locali è costituita dall’art. 6, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa”.
In attuazione di tali principi opera altresì la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2015, che prevede che la sottoscrizione di gemellaggi, intese e accordi con soggetti esteri da parte degli enti territoriali sia subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione di appartenenza e all’acquisizione del necessario assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al fine di garantirne la coerenza con la politica estera dello Stato e di evitare interferenze con gli impegni internazionali assunti dall’Italia.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, come specificato nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del MAECI, si definisce “gemellaggio” ogni documento avente come Parti contraenti Enti sub-regionali (Province, Città metropolitane, Comuni) ed Enti omologhi stranieri, indipendentemente dal titolo formale dell’atto stesso (ad esempio: Gemellaggio, Protocollo di collaborazione, Patto di amicizia e collaborazione, Giuramento di fraternità). La mera dichiarazione di amicizia priva di atto deliberativo dell’Ente non è considerata gemellaggio.
Gli enti territoriali del Veneto che hanno in essere uno o più gemellaggi comunicano alla competente Direzione Relazioni Internazionali la sussistenza degli stessi, indicando per ciascun gemellaggio:
Nell’elenco saranno riportati anche i gemellaggi sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 131/2003 e tuttora considerati attuali dall’Ente.
Una volta raccolti i dati da parte degli enti territoriali, la Direzione Relazioni Internazionali provvederà alla predisposizione e pubblicazione di un elenco digitale consultabile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.
L’elenco digitale, che comprenderà tutti i Comuni, le Province e la Città metropolitane del Veneto, sarà organizzato in modo da consentire la navigazione per ente territoriale locale e, all’interno di ciascuno, la visualizzazione dei gemellaggi attivi. Per ogni gemellaggio in essere saranno indicati la denominazione dell’ente estero omologo, lo Stato di appartenenza e l’anno di sottoscrizione.
L’elenco sarà dotato di strumenti di ricerca e filtro (per ente territoriale, per Stato estero, per anno di sottoscrizione), di mappa con la localizzazione delle comunità gemellate e sarà reso disponibile anche in formato open data per facilitarne la consultazione e la rielaborazione da parte degli stakeholder.
La Direzione Relazioni Internazionali invierà agli enti territoriali un’apposita comunicazione contenente il collegamento all’elenco digitale affinché possano verificarne i contenuti ed eventualmente aggiornarli entro trenta giorni. Decorso tale termine, l’elenco sarà pubblicato per l’annualità di riferimento sul sito istituzionale della Regione del Veneto, fermo restando che gli enti potranno comunicare successive modifiche anche in corso d’anno.
L’iscrizione all’elenco è volontaria e non costituisce presupposto né titolo preferenziale per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 2 della Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3. Il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali con proprio decreto curerà l’aggiornamento annuale dell’elenco, i cui dati potranno essere utilizzati per finalità statistiche e informative.
Si propone pertanto di istituire formalmente l’elenco regionale dei gemellaggi internazionali degli enti territoriali del Veneto e di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali del relativo aggiornamento annuale e degli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3; VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTA la Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
VISTA la DGR n. 569 del 29.05.2025;
delibera
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