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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 05 febbraio 2026
Approvazione modifiche al bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto tipo di intervento 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 18 febbraio 2025.
Il provvedimento dispone l'approvazione di una modifica al bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per tipo di intervento 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022, approvato con la DGR n. 155 del 18 febbraio 2025, volta a recepire l’indicazione fornita dalla nota Ares(2026)65320 del 6 gennaio 2026 della DG COMP della Commissione europea.
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR/CR n. 71 del 10 giugno 2014 e approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.
La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.
A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento (UE) n. 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni (cioè fino al 2022) e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025.
Con DGR n. 155 del 18 febbraio 2025 è stato approvato il bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sul tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana. Il tipo d’intervento prevede l’erogazione di un’indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.
La copertura finanziaria del bando è assicurata, oltre che dalle risorse del PSR 2014-2022, anche da un aiuto integrativo di 1.000.000,00 euro, stanziato dall’art. 18 “Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano” della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33.
Il bando approvato con la DGR n. 155/2025 dispone che l’aiuto integrativo regionale sia utilizzato per i pagamenti erogati da Avepa dopo il 31 dicembre 2025 e che ad esso si applicano le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione.
Vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione Europea chiarimenti in merito al corretto trattamento da applicare ai pagamenti di aiuti concessi ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 entro il 31 dicembre 2025 ma che verranno erogati successivamente a tale data – conclusione del periodo di programmazione – ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
Con la nota Ares(2026)65320 del 6 gennaio 2026 la DG COMP della Commissione Europea ha fornito indicazione, secondo la quale i pagamenti di aiuti concessi ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 entro il 31 dicembre 2025, che verranno erogati successivamente a tale data, – conclusione del periodo di programmazione –, anche avvalendosi di aiuti nazionali integrativi, ricadono all’interno dell’esenzione prevista dall’art. 42 del TFUE, ai sensi degli artt. nn. 81 e 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Alla luce di questa indicazione, appare superflua la previsione del bando, approvato con DGR n. 155/2025, di applicare il regime “de minimis” agricolo ai pagamenti effettuati da Avepa successivamente al 31 dicembre 2025 utilizzando l’aiuto integrativo disposto dall’art. n.18 “Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano” della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33.
In conseguenza dell’indicazione della DG COMP della Commissione Europea comunicata il 6 gennaio 2026 si rende necessario stralciare dal paragrafo 4.1 - Importo finanziario a bando dell’Allegato A alla DGR n. 155/2025 la frase “All’aiuto regionale, stabilito dall’articolo n.18 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, si applicano le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli nn. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, secondo cui l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario “impresa unica” non può superare i 50.000,00 euro nell’arco di tre anni.”.
Il Direttore della Direzione competente AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha verificato che le modifiche di cui al presente provvedimento, non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento in corso.
La Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione provvederà all'esecuzione del presente atto nonché alla predisposizione del testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 155 del 18 febbraio 2025 con le modifiche disposte dal presente provvedimento.
La Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dà atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento non costituiscono modifica sostanziale della DGR/CR n. 6 del 07 gennaio 2025 e successiva DGR n. 155 del 18 febbraio 2025, per cui si provvede a trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza alla competente Commissione consiliare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 ;
VISTA la DGR/CR n. 6 del 07/01/2025, Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 18 febbraio 2025, con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 del PSR 2014-2022;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025“;
VISTA la nota Ares(2026)65320 del 6 gennaio 2026, con la quale la DG COMP della Commissione Europea ha fornito indicazione, secondo la quale i pagamenti di aiuti concessi ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 entro il 31 dicembre 2025 che verranno erogati successivamente tale data – conclusione del periodo di programmazione -, anche avvalendosi di aiuti nazionali integrativi, ricadono all’interno dell’esenzione prevista dall’art. n. 42 del TFUE, ai sensi degli artt. nn. 81 e 82 del Regolamento (UE) 1305/2013;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della nota Ares(2026)65320 del 6 gennaio 2026 della DG COMP della Commissione Europea, secondo la quale i pagamenti di aiuti concessi ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 entro il 31 dicembre 2025, che verranno erogati successivamente a tale data – conclusione del periodo di programmazione -, anche avvalendosi di aiuti nazionali integrativi, ricadono all’interno dell’esenzione prevista dall’art. n. 42 del TFUE, ai sensi degli artt. nn. 81 e 82 del Regolamento (UE) 1305/2013;
3. di approvare la modifica del paragrafo 4.1 - Importo finanziario a bando dell’Allegato A della DGR n. 155/2025, stralciando la frase “All’aiuto regionale, stabilito dall’articolo n. 18 della L.R. 27 dicembre 2024, n. 33, si applicano le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli nn. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, secondo cui l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario “impresa unica” non può superare i 50.000,00 euro nell’arco di tre anni.”;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell'esecuzione del presente atto nonché della predisposizione del testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 155 del 18 febbraio 2025 con le modifiche disposte dal presente provvedimento;
7. di dare atto che, pur non trattandosi di modifica sostanziale della DGR/CR n. 6 del 07 gennaio 2025 e successiva DGR n. 155 del 18 febbario 2025, si incarica la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione consiliare;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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