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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 05 febbraio 2026
Aggiornamento dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio delle strutture di ricovero intermedie denominate "Ospedale di Comunità". Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame viene approvato l’aggiornamento dei requisiti generali di autorizzazione all’esercizio delle strutture di ricovero intermedie “Ospedali di Comunità” di cui alle DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 e DGR n. 2108 del 10 novembre 2014, a seguito dell’acquisizione del parere dell’Organismo Tecnico Consultivo – OTC costituito ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/2002.
L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli Ospedali di Comunità (di seguito ODC), rientranti tra le strutture intermedie, garantiscono le cure necessarie "a quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista medico e non richiedono assistenza ospedaliera, ma sono troppo instabili per poter essere trattati in un semplice regime ambulatoriale o residenziale classico e che trattano problemi che si risolvono in un periodo limitato di tempo".
Gli ODC, inseriti quali unità di offerta nella classificazione di cui alla DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007, fanno riferimento agli standard organizzativi sperimentali previsti nella DGR n. 2481 del 6 agosto 2004.
Successivamente con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 sono state definite le tipologie di strutture di ricovero intermedio e approvati i requisiti di autorizzazione all’esercizio dell’ODC.
In seguito con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 77 del 23 maggio 2022 è stata regolamentata la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.
Infine, con DGR n. 776 del 27 giugno 2023 è stata recepita l’Intesa n. 17/CSR del 20 febbraio 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, relativa ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità.
Sul tema il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR con Decreto n. 57 del 14 novembre 2023, così come modificato con Decreto n. 46 del 23 luglio 2024, ha costituito uno specifico Gruppo di lavoro composto da esperti qualificati dipendenti della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, allo scopo di analizzare e valutare i requisiti di autorizzazione all’esercizio delle strutture intermedie “Ospedale di Comunità”, così come approvati con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 e DGR n. 776 del 27 giugno 2023.
Gli esiti del Gruppo di lavoro, così predisposti nel corso del biennio 2023-2024 sono stati, infine, trasmessi alla Direzione Programmazione e controllo SSR a conclusione delle attività.
La successiva istruttoria condotta dalla citata Direzione regionale, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, ha evidenziato la necessità di disporre la disapplicazione degli standard strutturali minimi di cui alla DGR n. 2108 del 10 novembre 2014 relativamente ai soli Ospedali di Comunità e contestualmente di confermare l’attuale disciplina in vigore riferita all’Unità Riabilitativa Territoriale di cui alle citate DGR n. 2718/2012 e DGR n. 2108/2014.
La proposta di aggiornamento dei requisiti in parola elaborata dal Gruppo di lavoro sopra citato è stata, quindi, sottoposta ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 22/2002 all’esame dell'Organismo Tecnico Consultivo, di seguito OTC - costituito con DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 e aggiornato nella sua composizione da ultimo con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 4 del 10 gennaio 2025 - nella seduta del 5 giugno 2025 e valutata positivamente e risulta riferita alle seguenti categorie di requisiti:
Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, preso atto dell’istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro e alla luce della citata valutazione positiva espressa dall’OTC, la Direzione Programmazione e controllo SSR, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, propone alla Giunta regionale l’aggiornamento dei requisiti generali di autorizzazione all’esercizio relativi alle strutture intermedie denominate “Ospedali di Comunità”, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tale Allegato A sostituisce l'Allegato C della DGR n. 2718/2012 e gli Allegati A e B della DGR n. 2108/2014. Pertanto, con l'approvazione del presente provvedimento, viene meno l'efficacia limitatamente alla disciplina afferente agli ODC contenuta nei predetti Allegati.
Contestualmente, si incarica la Direzione Programmazione Sanitaria della revisione e dell'aggiornamento, per quanto di competenza relativamente alle specifiche caratteristiche dell'erogazione delle attività sanitarie delle strutture intermedie, dell'Allegato A della DGR n. 2718/2012 in merito alle caratteristiche delle strutture intermedie ODC, alla luce dell’aggiornamento dei requisiti di cui al presente provvedimento.
La Direzione Programmazione e controllo SSR, incaricata dell’esecuzione del presente atto, potrà procedere alla redazione di specifici documenti tecnici esplicativi, anche tramite Azienda Zero, a beneficio dei soggetti valutati e degli Enti a cui è demandata l’attività di verifica del possesso dei requisiti.
Si propone che i requisiti generali di autorizzazione all’esercizio di cui all’Allegato A entrino in vigore e si applichino ai procedimenti avviati con istanze presentate a partire dal 1° marzo 2026, al fine di consentire ad Azienda Zero di aggiornare e adeguare le relative procedure.
Si propone altresì che le strutture già in esercizio alla data del 1° marzo 2026 adeguino i relativi standard alla presente disciplina entro il 31 maggio 2026.
Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A nel caso in cui contenga errori materiali non sostanziali.
Il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR è altresì autorizzato a predisporre, col supporto tecnico di Azienda Zero, quanto necessario per dare adeguata pubblicità alle modifiche intervenute alle discipline vigenti, curando anche la predisposizione dei testi coordinati degli Allegati della DGR n. 2718/2012 e della DGR n. 2108/2014.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché ad Azienda Zero al fine di consentire la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Infine si incarica la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
VISTA la DGR n. 2481 del 6 agosto 2004 "Sperimentazione organizzativa ai sensi dell'art. 25 della L.R. 03.02.1996, n. 5 nell'ambito del progetto per l'attivazione di strutture sanitarie intermedie a seguito di dismissioni ospedaliere";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2022, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;
VISTA la DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007 “L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie. Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2501/2004”;
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 “Legge regionale 29 giugno 2012 n. 23, art. 10. Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”;
VISTA la DGR n. 2108 del 10 novembre 2014 "Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario";
VISTA la DGR n. 776 del 27 giugno 2023 “Recepimento Intesa n. 17/CSR del 20 febbraio 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente "Intesa, ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell'Ospedale di Comunità";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 4 del 10 gennaio 2025;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 57 del 14 novembre 2023 e n. 46 del 23 luglio 2024;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(L’Allegato A sostituisce l'Allegato C della DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 e gli Allegati A e B della DGR n. 2108 del 10 novembre 2014 limitatamente alla disciplina relativa agli Ospedali di Comunità, ndr)
(seguono allegati)
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