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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 27 gennaio 2026
Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025.
Con il presente atto la Giunta regionale approva, sulla base del preconsuntivo 2025, la determinazione del prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2025 e gli elenchi delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.
L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
Con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” è stata introdotta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, la disciplina relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali.
L’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede:
- al comma 8 che “Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.”;
- al comma 9 che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.”;
- al comma 10 che “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;
- al comma 11 che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10………”.
L’art. 1, comma 1 della Legge regionale 7 ottobre 2025, n. 25 recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026” prevede che “Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell’ articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025.”.
Sulla base della gestione finanziaria effettuata nel corso dell’esercizio 2025 è possibile determinare le risultanze provvisorie della gestione di tale esercizio, fermo restando che il risultato di amministrazione troverà determinazione finale alla luce delle risultanze della ricognizione ordinaria dei residui alla data del 31 dicembre 2025 di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.Lgs. n. 118/2011.
Considerate le risultanze derivanti dalla verifica di preconsuntivo effettuato con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2025 si procede a determinare il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 rappresentato nel prospetto “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli elenchi delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui ai seguenti Allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti ai sensi del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/1, punto 9.11.4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:
Si propone di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la L.R. 27.12.2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”;
VISTA la L.R. 7.10.2025, n. 25 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026”;
delibera
(seguono allegati)
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