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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 27 gennaio 2026
Estensione dell'accreditamento istituzionale e determinazioni relative a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame si procede all’estensione dell’accreditamento istituzionale in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con le DGR n. 992/2023, n. 789 del 2024 e n. 663/2025 e ad assumere determinazioni in merito a modifiche societarie ai sensi della DGR n. 2201/2012 e cessazioni di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso, ovvero del mantenimento, dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002.
La Giunta regionale, verificata la sussistenza dei presupposti prodromici previsti ai sensi dell’art. 19, comma 1 sexies della L.R. n. 22/2002, ha approvato con le DGR n. 992 dell’11 agosto 2023, n. 789 del 12 luglio 2024, acquisiti i previsti pareri della Quinta commissione consiliare, le procedure straordinarie e con la DGR n. 663 del 17 giugno 2025 la procedura ordinaria per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati, erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
Nell’ambito degli avvisi citati hanno presentato domanda di estensione dell’accreditamento istituzionale i legali rappresentanti di soggetti, già accreditati in forza di precedenti provvedimenti della Giunta regionale come individuati nell'Allegato A.
In forza di quanto premesso, dalla documentazione agli atti, all’esito dei vari iter procedimentali conclusi, risulta che:
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), come previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002, nelle sedute del 17 novembre 2025, 15 dicembre 2025 e 14 gennaio 2026, ha preso atto dei pareri di coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria locale e regionale, si è espressa favorevolmente in relazione ai procedimenti di estensione dell’accreditamento istituzionale come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Inoltre, i soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie identificati nell'Allegato B, hanno presentato domanda per la variazione di titolarità ai sensi della DGR n. 2201/2012 ovvero hanno comunicato la cessazione dell’attività.
La C.R.I.T.E., nelle sedute del 17 novembre 2025, 15 dicembre 2025 e 14 gennaio 2026, si è espressa in merito alle variazioni di titolarità di soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 2201/2012 e alle cessazioni, come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L'attività istruttoria è stata condotta dalla Unità Organizzativa Programmazione Risorse Strumentali SSR, afferente alla Direzione Programmazione e controllo SSR, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, costituito ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 81 del 23 maggio 2024.
Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale, acquisiti i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 e della DGR n. 2201/2012, di approvare sia l’estensione dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in capo ai soggetti già accreditati, erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, sia le determinazioni in merito ai soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, come riportato negli Allegati:
Allegato A: relativo all’estensione dell’accreditamento istituzionale a erogatori di prestazioni socio-sanitarie; Allegato B: relativo a variazioni di titolarità ai sensi della DGR n. 2201/2012 e cessazioni di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
Si dà atto che il presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento gli Allegati A e B, in caso presentino errori materiali non sostanziali.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;
VISTA la DGR n. 992 dell’11 agosto 2023 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023”;
VISTA la DGR n. 789 del 12 luglio 2024 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 43 del 20 maggio 2024”;
VISTA la DGR n. 663 del 17 giugno 2025 “Determinazioni in merito al rilascio ed estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Approvazione dello schema di Avviso per l'anno 2025. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 81 del 23 maggio 2024;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 136 del 24 settembre 2025;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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