Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1560 del 30 dicembre 2025
Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura. Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Individuazione di personale da assegnare ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale procede ad individuare il personale da assegnare alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale e della Direzione del Presidente su proposta dei rispettivi componenti, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
Il Vicepresidente Lucas Pavanetto riferisce quanto segue.
L’art. 8 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:
In data 5 dicembre 2025 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto per la XII Legislatura.
Nelle more della nomina della Giunta regionale, trova applicazione l’art. 51, comma 6 della Legge regionale statutaria, il quale dispone che “il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale”.
A norma di quanto previsto dalla suddetta disposizione, il Presidente della Giunta regionale con propri Decreti n. 79 del 11/12/2025 e n. 81 del 15/12/2025, confermati con Deliberazione di Giunta regionale n. 1528 del 23/12/2025, ha ritenuto necessario individuare una parte del personale da assegnare alle Segreterie del Presidente e della Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle iniziali indifferibili attività di segreteria.
Successivamente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto n. 83 del 16 dicembre 2025, ha determinato la dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale e della Direzione del Presidente per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 54/2012, come segue: 1 responsabile, 2 dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e 2 dipendenti dell’Area degli Istruttori, stabilendo che nel rispetto del limite complessivo di unità di personale per ciascuna Segreteria è ammessa la possibilità di individuare dipendenti di categoria inferiore.
La Giunta regionale, viste le prime richieste di assegnazione di personale pervenute dai neonominati componenti della Giunta regionale, con Deliberazione n. 1534 del 23/12/2025, ha provveduto ad individuare una parte del personale da assegnare alle rispettive Segreterie, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 54/2012.
Tutto ciò premesso, viste le ulteriori richieste di assegnazione di personale pervenute dai componenti della Giunta regionale, come specificate nell’Allegato A del presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, risulta necessaria l’adozione di un provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 54/2012.
Verificata la disponibilità nella dotazione organica di ciascuna Segreteria, come determinata con il su richiamato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/2025, è possibile procedere alle assegnazioni richieste come specificate nell’Allegato A.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 54/2012, ai responsabili delle Segreterie è attribuito, per la durata dell’incarico assegnato, il trattamento economico equiparato a quello previsto per il direttore preposto alla direzione di Unità Organizzativa di cui all’art. 17 della medesima L.R. n. 54/2012, tenuto conto che se l’articolazione organizzativa regionale prevede differenti fasce retributive nell’ambito delle unità organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente ad inizio Legislatura. Il conferimento dell’incarico di responsabile di Segreteria ai dipendenti regionali avviene con contratto di diritto privato a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria di assegnazione, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; il contratto individuale stabilisce, tra l’altro, che il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore che ne ha proposto l’assunzione.
La competente Direzione Organizzazione e Personale provvederà all’adozione degli atti necessari all’assegnazione del personale alle rispettive Segreterie richiedenti, ivi compresa la stipula dei relativi contratti di lavoro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 51, comma 6 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e, in particolare, l’art. 8;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 11 dicembre 2025, n. 81 del 15 dicembre 2025 e n. 83 del 16 dicembre 2025;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1528 del 23/12/2025 e n. 1534 del 23/12/2025;
VISTE le richieste di assegnazione di personale pervenute dai componenti della Giunta regionale;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro