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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1525 del 20 novembre 2025
Erogatori ospedalieri privati accreditati: determinazione dei budget per gli anni 2024 e 2025 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024.
Con il presente provvedimento vengono determinati, in applicazione e nel rispetto dei tetti di spesa massimi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024, i budget per gli anni 2024 e 2025 delle singole strutture ospedaliere private accreditate per l’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale determina i principi e i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
La Giunta regionale è tenuta, quindi, a definire, tra l’altro, l’insieme delle regole e dei criteri per la remunerazione tariffaria e la determinazione dei tetti di spesa dell’attività sanitaria erogata dai soggetti privati accreditati, sia ospedalieri che esclusivamente ambulatoriali, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, al fine di governare l’offerta delle prestazioni stesse.
Pertanto, con riferimento alle strutture ospedaliere private accreditate la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024 ha definito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto.
In particolare la suddetta Deliberazione ha individuato per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 gli importi massimi non superabili sia dei tetti di spesa per l’attività ambulatoriale e ospedaliera sia della maggiorazione percentuale prevista dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, rinviando poi a successivi provvedimenti regionali l’assegnazione dei budget annuali ai singoli erogatori privati e la determinazione dei criteri per l’eventuale assegnazione agli stessi della succitata maggiorazione percentuale; tali provvedimenti possono altresì aggiornare e/o modificare i criteri di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR n. 1473/2024, anche in caso di mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale o di cambiamenti nel fabbisogno assistenziale e nelle criticità rilevate nei territori delle Aziende Ulss.
Il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 172 del 9 dicembre 2024 ha pertanto provveduto ad assegnare parte della maggiorazione dell'1% per l'anno 2024, di cui all’art. 1, comma 233 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il finanziamento dei Piani Operativi Aziendali delle Aziende sanitarie per il secondo semestre dell’anno 2024, finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d’attesa tramite l’acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati.
Il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 182 del 23 dicembre 2024 ha successivamente assegnato a favore delle strutture ospedaliere private accreditate, alle quali la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 e s.m.i. ha riconosciuto la funzione di “Accettazione e Pronto Soccorso”, un finanziamento pari a 2 milioni di euro quale quota parte della maggiorazione dell'1% per l'anno 2024 di cui all’art. 1, comma 233 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tutto ciò premesso, considerato che:
la Direzione Programmazione Sanitaria, con il presente provvedimento, propone alla Giunta regionale di:
I budget definiti nell’Allegato A rappresentano i tetti di spesa massimi attribuiti alle singole strutture private accreditate. Le prestazioni erogate in supero agli stessi, fatte salve le deroghe di seguito elencate dal presente atto, non saranno pertanto remunerate.
Con riferimento all’attività specialistica i budget, distinti nelle macroaree di “Laboratorio”, “Medicina fisica e riabilitazione” (FKT), “Diagnostica per Immagini” e “Altro” (Branche a visita), sono comprensivi delle prestazioni erogate in regime di Day Service ambulatoriale e della quota di compartecipazione alla spesa (c.d. ticket) a carico dell'utente. Tale compartecipazione dovrà essere recuperata dall'Azienda sanitaria alla prima fatturazione utile in quanto deve intendersi come mero acconto di pagamento.
I budget assegnati dal presente provvedimento sono stati definiti sulla base dei budget assegnati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021 ai singoli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2021-2023, tenendo conto delle modifiche intervenute a seguito di eventuali spostamenti di quote di budget riconosciuti negli anni precedenti dalle Aziende Ulss.
La stessa DGR n. 925/2021 prevedeva, per alcune casistiche particolari, un finanziamento aggiuntivo tramite un fondo ad hoc istituito, tra le quali rientravano l’attività finalizzata al recupero della mobilità passiva (c.d. fughe di pazienti verso altre Regioni) per le prestazioni di ricovero ospedaliero di riabilitazione e ortopedia, l'incremento del numero di parti rilevato nel territorio veronese a seguito della sospensione dell'attività di alcuni Punti Nascita e l’aumento del disagio psichico in età evolutiva a livello regionale; tali casistiche, considerato il persistere delle problematiche allora rilevate, sono state ricomprese nei tetti di spesa complessivi assegnati dalla DGR n. 1473/2024.
Pertanto, sulla base dei dati di attività ricavati dai flussi informativi regionali e degli importi liquidati alle strutture interessate per il triennio 2021-2023 dalle Aziende Ulss territorialmente competenti e dai Decreti regionali, da ultimo il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 187 del 27 dicembre 2024, alcuni budget dell’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato A, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono comprensivi dei seguenti importi (aggiuntivi rispetto ai precedenti budget assegnati dalla DGR n. 925/2021):
Inoltre, in analogia agli anni precedenti e a quanto previsto dalla DGR n. 1473/2024, si precisa che:
I Direttori Generali delle Aziende Ulss sono incaricati della sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 17, comma 3 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, con tutti gli erogatori privati del proprio territorio e alla successiva trasmissione degli stessi entro 30 giorni dalla sottoscrizione ad Azienda Zero, che provvederà all’archiviazione condivisa con la Direzione Programmazione Sanitaria.
In particolare, nelle more dell’adozione dei nuovi schemi tipo di accordo contrattuale e di quanto disposto dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, i Direttori Generali delle Aziende Ulss, sulla base di quanto già previsto dalla DGR n. 1473/2024, sono tenuti a contrattare con ciascun erogatore privato accreditato una quota del budget ospedaliero pari ad almeno il 40% dello stesso e una quota del budget ambulatoriale pari ad almeno l’80% dello stesso; entrambe le quote contrattate sono finalizzate, attraverso l’individuazione della tipologia e dei volumi di specifiche prestazioni, alla riduzione dei tempi di attesa in linea con i Piani Attuativi Aziendali per il governo delle liste di attesa adottati in adempimento alla DGR n. 626/2024.
Il rifiuto da parte dell’erogatore privato all’effettuazione delle specifiche prestazioni contrattate comporterà l'impossibilità dello stesso di poter utilizzare tale quota di budget, che, conseguentemente, sarà detratta dal budget inizialmente assegnato determinando così il nuovo budget di riferimento per l’anno in cui si è verificato il rifiuto. La quota non contrattata potrà essere destinata dall’Azienda Ulss, sempre ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa e previa autorizzazione della Direzione Programmazione Sanitaria, in aggiunta al budget assegnato, per la medesima tipologia di assistenza (ospedaliera o ambulatoriale), a un altro erogatore privato accreditato, anche tra quelli classificati come esclusivamente ambulatoriali, afferente al proprio territorio, o a un territorio limitrofo, che abbia già sottoscritto l’accordo contrattuale per l’anno in questione rispettando le percentuali previste.
Gli eventuali ulteriori importi riconosciuti agli erogatori privati a seguito della maggiorazione del 3,5% prevista per l’anno 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha rideterminato il limite precedente di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dovranno essere oggetto di specifici accordi contrattuali.
Nell’ottica di agevolare la capacità di dare un tempestivo riscontro al fabbisogno di prestazioni sanitarie che possono emergere nell'ambito territoriale nel corso dell’anno e nella logica di un progressivo cambiamento dei setting erogativi in favore del territorio, ciascun erogatore privato, anche su richiesta diretta dell’Azienda Ulss territorialmente competente, può beneficiare in ognuno degli anni di contrattualizzazione del trasferimento di quota parte del budget non utilizzato per l’assistenza ospedaliera in aggiunta al budget per l’assistenza ambulatoriale, e non viceversa, nonché, all’interno del budget assegnato per l’assistenza ambulatoriale, dello spostamento di budget tra le diverse macroaree. Tali trasferimenti, che costituiranno i nuovi budget di riferimento dell’erogatore privato, devono essere formalmente autorizzati dall’Azienda Ulss di ubicazione territoriale entro l’anno di riferimento in cui si chiede lo spostamento e comunicati alla Direzione Programmazione Sanitaria e ad Azienda Zero.
Per l’anno 2026 la Giunta regionale si riserva la facoltà di attribuire direttamente alle Aziende Ulss le risorse economiche complessive destinate all’attività specialistica ambulatoriale degli erogatori privati accreditati dei rispettivi territori, sia per le strutture ospedaliere private accreditate, nel rispetto dei tetti massimi definiti dalla DGR n. 1473/2024, sia per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali; le Aziende Ulss provvederanno quindi ad assegnare i budget annuali ai singoli erogatori secondo i criteri previsti dai provvedimenti regionali in materia.
Si confermano per gli erogatori privati gli obblighi di:
Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate è previsto in 60 giorni dal ricevimento della fattura. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa.
In linea con i precedenti provvedimenti in materia, Azienda Zero è incaricata dell’attività di verifica e monitoraggio dell’attuazione del presente atto ed è tenuta a rendicontare trimestralmente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Programmazione e Controllo SSR i risultati di tali attività, in particolare con riferimento a:
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, quanto previsto dal presente atto avrà efficacia oltre il 31 dicembre 2025, in dodicesimi per ciascun mese, fino all’adozione del nuovo provvedimento regionale.
Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA, in ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
Si rappresenta la previa informazione, nel corso di più incontri tenutisi nell'anno 2025, in ordine al presente provvedimento delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati accreditati, alle quali sono stati illustrati i criteri fondamentali di assegnazione dei tetti di spesa, secondo quanto fin qui esplicitato.
Si incarica infine il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a provvedere, con proprio atto, alla correzione di eventuali errori materiali che non alterano il quadro sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art 15, comma 14, così come modificato, per la rideterminazione del limite di spesa di cui al primo periodo del citato comma, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
VISTA la Legge 29 luglio 2024, n. 107;
VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 “Bilancio Finanziario Gestionale 2024 – 2026”;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024 “Bilancio Finanziario Gestionale 2025 – 2027”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1805 del 8 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 6 aprile 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 28 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 30 dicembre 2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1° aprile 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 1° aprile 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 29 maggio 2025;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 9 dicembre 2024;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 182 del 23 dicembre 2024;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 187 del 27 dicembre 2024;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 1 del 2 gennaio 2025;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 26 del 6 marzo 2025;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 16 del 14 marzo 2025;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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