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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 163 del 09 dicembre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1525 del 20 novembre 2025

Erogatori ospedalieri privati accreditati: determinazione dei budget per gli anni 2024 e 2025 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono determinati, in applicazione e nel rispetto dei tetti di spesa massimi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024, i budget per gli anni 2024 e 2025 delle singole strutture ospedaliere private accreditate per l’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale determina i principi e i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale è tenuta, quindi, a definire, tra l’altro, l’insieme delle regole e dei criteri per la remunerazione tariffaria e la determinazione dei tetti di spesa dell’attività sanitaria erogata dai soggetti privati accreditati, sia ospedalieri che esclusivamente ambulatoriali, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, al fine di governare l’offerta delle prestazioni stesse.

Pertanto, con riferimento alle strutture ospedaliere private accreditate la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024 ha definito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata a favore dei cittadini residenti nel Veneto.

In particolare la suddetta Deliberazione ha individuato per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 gli importi massimi non superabili sia dei tetti di spesa per l’attività ambulatoriale e ospedaliera sia della maggiorazione percentuale prevista dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, rinviando poi a successivi provvedimenti regionali l’assegnazione dei budget annuali ai singoli erogatori privati e la determinazione dei criteri per l’eventuale assegnazione agli stessi della succitata maggiorazione percentuale; tali provvedimenti possono altresì aggiornare e/o modificare i criteri di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR n. 1473/2024, anche in caso di mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale o di cambiamenti nel fabbisogno assistenziale e nelle criticità rilevate nei territori delle Aziende Ulss.

Il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 172 del 9 dicembre 2024 ha pertanto provveduto ad assegnare parte della maggiorazione dell'1% per l'anno 2024, di cui all’art. 1, comma 233 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il finanziamento dei Piani Operativi Aziendali delle Aziende sanitarie per il secondo semestre dell’anno 2024, finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d’attesa tramite l’acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati.

Il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 182 del 23 dicembre 2024 ha successivamente assegnato a favore delle strutture ospedaliere private accreditate, alle quali la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 e s.m.i. ha riconosciuto la funzione di “Accettazione e Pronto Soccorso”, un finanziamento pari a 2 milioni di euro quale quota parte della maggiorazione dell'1% per l'anno 2024 di cui all’art. 1, comma 233 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Tutto ciò premesso, considerato che:

  • le Regioni, nel garantire la tutela del diritto alla salute e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, non possono prescindere dalla necessità del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Bilancio regionale;
  • le Regioni sono tenute altresì a rispettare il vincolo previsto dall’art. 15, comma 14 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone il contenimento del costo di acquisto delle prestazioni da privato accreditato entro un determinato valore, rideterminato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 233 nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026;
  • la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 277 ha ulteriormente rideterminato il limite di spesa per le Regioni nell’acquisto di prestazioni dal privato accreditato aumentandolo dello 0,5% per l’anno 2025 e dell’1% a decorrere dall’anno 2026;
  • la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 278 ha destinato le risorse di cui al punto precedente anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio;
  • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1° aprile 2025 “Prestazioni sanitarie erogate a favore dei cittadini residenti nella Regione del Veneto. Contenimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni Sanitarie - Finanziamento aggiuntivo per l'anno 2025.” è quantificata in 27.906.900,83 euro la maggiorazione totale del 3,5% del limite di spesa per gli erogatori privati accreditati prevista per l’anno 2025. La stessa Deliberazione precisa che tale somma risulta già riservata per un importo pari a 3.679.000,00 euro, ai sensi della DGR n. 35/2025, per l'incremento del finanziamento a funzione per l'attività di Pronto Soccorso e di terapia intensiva, al fine di garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, e per un’ulteriore importo pari a 2.100.000,00 euro assegnato, sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1473/2024 e come dettagliato di seguito dal presente provvedimento, per le attività di ricovero nell’ambito di alcune progettualità specifiche quali percorso nascita, gestione dei minori con disturbi psichiatrici e riabilitazione per il recupero della mobilità passiva verso altre Regioni, già riconosciute con la DGR n. 925/2021 e consolidatesi negli anni successivi. La quota residua destinata all’acquisto di prestazioni erogate dalle strutture private accreditate per la riduzione delle liste di attesa e per le finalità di cui all’art. 1, commi 277 e seguenti della Legge n. 207/2024 sarà ripartita tra gli Enti del SSR del Veneto secondo le modalità definite con successivi Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
  • la determinazione dei tetti di spesa deve avvenire entro un ammontare predefinito, che consenta di non superare il limite massimo di spesa programmato e sostenibile per l'assistenza sanitaria, dando così certezza preventiva di tutte le risorse massime assegnate;
  • con Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 30 dicembre 2024 sono stati assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2025;
  • le Aziende sanitarie entro il 28 febbraio di ciascun anno adottano l’aggiornamento al proprio Piano Attuativo Aziendale, come previsto dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024), nel quale viene, tra l’altro, definita l’offerta complessiva di prestazioni nel proprio territorio, programmando l’attività da erogare anche tramite l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate;
  • il sistema di tariffazione e di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero è definito dalla DGR n. 1805 del 8 novembre 2011, modificata da ultimo dalla DGR n. 426 del 6 aprile 2021 e dalla successiva DGR n. 1026 del 28 luglio 2021;
  • dal 15 giugno 2025 è in vigore il nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale definitivo (Deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 29 maggio 2025);
  • sulla base delle valutazioni in merito all’esercizio 2024 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all’art. 12 dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, e analizzate le elaborazioni trasmesse da Azienda Zero, agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR e della Direzione Programmazione Sanitaria, l’Amministrazione regionale ritiene al momento rispettata l’applicazione del Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. per l’anno 2024 relativamente all’acquisto di prestazioni sanitarie (sia assistenza ospedaliera che specialistica ambulatoriale) dagli erogatori privati accreditati;
  • tutti gli erogatori privati accreditati devono concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono, e delle altre Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
  • tutti gli erogatori privati accreditati devono concorrere altresì alla razionalizzazione e all’efficientamento della rete ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del tasso di ospedalizzazione, alla erogazione di adeguati volumi di prestazioni specialistiche nonché a contribuire a garantire l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario,

la Direzione Programmazione Sanitaria, con il presente provvedimento, propone alla Giunta regionale di:

  • assegnare, in attuazione della DGR n. 1473/2024 e nel rispetto dei tetti massimi di spesa dalla stessa previsti, i budget agli erogatori ospedalieri privati accreditati, per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, così come dettagliati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
  • incrementare il limite massimo di spesa previsto per gli anni 2025 e 2026 dalla DGR n. 1473/2024 per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, sulla base di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 277, così come riportato nell’Allegato A del presente provvedimento;
  • affidare a successivi provvedimenti regionali, così come previsto anche dalla DGR n. 333/2025, la determinazione dei criteri per l’eventuale riconoscimento e ripartizione tra le strutture private accreditate degli importi corrispondenti alla maggiorazione del 3,5% prevista per l’anno 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha rideterminato il limite precedente di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

I budget definiti nell’Allegato A rappresentano i tetti di spesa massimi attribuiti alle singole strutture private accreditate. Le prestazioni erogate in supero agli stessi, fatte salve le deroghe di seguito elencate dal presente atto, non saranno pertanto remunerate.

Con riferimento all’attività specialistica i budget, distinti nelle macroaree di “Laboratorio”, “Medicina fisica e riabilitazione” (FKT), “Diagnostica per Immagini” e “Altro” (Branche a visita), sono comprensivi delle prestazioni erogate in regime di Day Service ambulatoriale e della quota di compartecipazione alla spesa (c.d. ticket) a carico dell'utente. Tale compartecipazione dovrà essere recuperata dall'Azienda sanitaria alla prima fatturazione utile in quanto deve intendersi come mero acconto di pagamento.

I budget assegnati dal presente provvedimento sono stati definiti sulla base dei budget assegnati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021 ai singoli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2021-2023, tenendo conto delle modifiche intervenute a seguito di eventuali spostamenti di quote di budget riconosciuti negli anni precedenti dalle Aziende Ulss.

La stessa DGR n. 925/2021 prevedeva, per alcune casistiche particolari, un finanziamento aggiuntivo tramite un fondo ad hoc istituito, tra le quali rientravano l’attività finalizzata al recupero della mobilità passiva (c.d. fughe di pazienti verso altre Regioni) per le prestazioni di ricovero ospedaliero di riabilitazione e ortopedia, l'incremento del numero di parti rilevato nel territorio veronese a seguito della sospensione dell'attività di alcuni Punti Nascita e l’aumento del disagio psichico in età evolutiva a livello regionale; tali casistiche, considerato il persistere delle problematiche allora rilevate, sono state ricomprese nei tetti di spesa complessivi assegnati dalla DGR n. 1473/2024.

Pertanto, sulla base dei dati di attività ricavati dai flussi informativi regionali e degli importi liquidati alle strutture interessate per il triennio 2021-2023 dalle Aziende Ulss territorialmente competenti e dai Decreti regionali, da ultimo il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 187 del 27 dicembre 2024, alcuni budget dell’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato A, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono comprensivi dei seguenti importi (aggiuntivi rispetto ai precedenti budget assegnati dalla DGR n. 925/2021):

  • € 1.000.000,00 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero nelle specialità di Riabilitazione e di Ortopedia destinate al recupero della mobilità passiva, c.d. "fuga di pazienti" verso altre Regioni; gli importi sono stati ripartiti proporzionalmente alle somme riconosciute per il triennio 2021-2023 dal Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 187/2024 tra le seguenti strutture:
    • €    1.331,49 alla Casa di Cura Park Villa Napoleon - Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
    • €  49.154,54 alla Casa di Cura Città di Rovigo - Azienda Ulss 5 Polesana;
    • € 873.937,82 all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Azienda Ulss 9 Scaligera;
    • €   13.106,36 alla Casa di Cura San Francesco - Azienda Ulss 9 Scaligera;
    • €     1.001,90 alla Casa di Cura Villa Garda - Azienda Ulss 9 Scaligera;
    • €   42.062,42 alla Casa di Cura Centro Riabilitativo Veronese - Azienda Ulss 9 Scaligera;
    • €   19.405,47 alla Casa di Cura Villa Santa Chiara - Azienda Ulss 9 Scaligera;
  • € 600.000,00 alla Casa di Cura "Ospedale dr. Pederzoli" in considerazione dell'incremento del numero di parti rilevato rispetto all’anno 2019, oramai sostanzialmente stabilizzatosi negli anni;
  • € 500.000,00 all’Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana a seguito del rilevato aumento nel territorio regionale delle prestazioni erogate a giovani pazienti in età evolutiva, affetti da disturbi del comportamento e disagio psichico, consolidatosi negli anni rispetto al periodo pre pandemia causata da Covid-19.

Inoltre, in analogia agli anni precedenti e a quanto previsto dalla DGR n. 1473/2024, si precisa che:

  • i budget definiti dall’Allegato A del presente provvedimento sono comprensivi delle attività di alta complessità, dell’attività di Chirurgia Oncologica (neoplasia maligna primaria, secondaria, in situ) e dell’attività sia di Medicina Nucleare che di altra specialistica ambulatoriale purché correlate alla citata Chirurgia Oncologica;
  • le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza (Pronto Soccorso) per la definizione del quesito diagnostico, esclusivamente per i casi che non esitano in ricovero, non sono soggette al tetto di spesa e non concorrono pertanto al raggiungimento dei budget assegnati per l’assistenza specialistica di cui alla presente Deliberazione;
  • le prestazioni di Radioterapia, per la loro peculiarità e per la particolarità dei pazienti cui sono rivolte, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni posti in capo al Coordinamento Regionale per le Attività Oncologiche (CRAO) (istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022), non sono soggette al tetto di spesa e non concorrono, se appropriate e previa valutazione del CRAO stesso, al raggiungimento dei budget assegnati per l’assistenza specialistica di cui Allegato A;
  • le prestazioni di Dialisi, anche in riferimento alle deroghe ministeriali concesse sulla verifica del rispetto del Decreto legge n. 95/2012, non sono soggette al tetto di spesa e non concorrono al raggiungimento dei budget annuali di assistenza ambulatoriale;
  • per entrambe le succitate fattispecie (prestazioni di Radioterapia e Dialisi), distintamente per ognuna di esse, all’incremento di fatturato realizzato in ciascuno degli anni 2024 e 2025, rispetto all’anno 2023, si applica un abbattimento del 13% sulla tariffa vigente del Nomenclatore Tariffario Regionale, in quanto i costi fissi devono ritenersi già ristorati dai budget di cui all’Allegato A;
  • con riferimento alla determinazione del budget economico assegnato all’Ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo, struttura afferente all’Azienda Ulss 1 Dolomiti, si rinvia al contratto di concessione e al Piano Economico Finanziario (PEF), nonché agli eventuali atti aggiuntivi che prevedano la parziale rimodulazione del PEF, nelle more della conclusione dei lavori di ristrutturazione.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss sono incaricati della sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 17, comma 3 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, con tutti gli erogatori privati del proprio territorio e alla successiva trasmissione degli stessi entro 30 giorni dalla sottoscrizione ad Azienda Zero, che provvederà all’archiviazione condivisa con la Direzione Programmazione Sanitaria.

In particolare, nelle more dell’adozione dei nuovi schemi tipo di accordo contrattuale e di quanto disposto dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, i Direttori Generali delle Aziende Ulss, sulla base di quanto già previsto dalla DGR n. 1473/2024, sono tenuti a contrattare con ciascun erogatore privato accreditato una quota del budget ospedaliero pari ad almeno il 40% dello stesso e una quota del budget ambulatoriale pari ad almeno l’80% dello stesso; entrambe le quote contrattate sono finalizzate, attraverso l’individuazione della tipologia e dei volumi di specifiche prestazioni, alla riduzione dei tempi di attesa in linea con i Piani Attuativi Aziendali per il governo delle liste di attesa adottati in adempimento alla DGR n. 626/2024.

Il rifiuto da parte dell’erogatore privato all’effettuazione delle specifiche prestazioni contrattate comporterà l'impossibilità dello stesso di poter utilizzare tale quota di budget, che, conseguentemente, sarà detratta dal budget inizialmente assegnato determinando così il nuovo budget di riferimento per l’anno in cui si è verificato il rifiuto. La quota non contrattata potrà essere destinata dall’Azienda Ulss, sempre ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa e previa autorizzazione della Direzione Programmazione Sanitaria, in aggiunta al budget assegnato, per la medesima tipologia di assistenza (ospedaliera o ambulatoriale), a un altro erogatore privato accreditato, anche tra quelli classificati come esclusivamente ambulatoriali, afferente al proprio territorio, o a un territorio limitrofo, che abbia già sottoscritto l’accordo contrattuale per l’anno in questione rispettando le percentuali previste.

Gli eventuali ulteriori importi riconosciuti agli erogatori privati a seguito della maggiorazione del 3,5% prevista per l’anno 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha rideterminato il limite precedente di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dovranno essere oggetto di specifici accordi contrattuali.

Nell’ottica di agevolare la capacità di dare un tempestivo riscontro al fabbisogno di prestazioni sanitarie che possono emergere nell'ambito territoriale nel corso dell’anno e nella logica di un progressivo cambiamento dei setting erogativi in favore del territorio, ciascun erogatore privato, anche su richiesta diretta dell’Azienda Ulss territorialmente competente, può beneficiare in ognuno degli anni di contrattualizzazione del trasferimento di quota parte del budget non utilizzato per l’assistenza ospedaliera in aggiunta al budget per l’assistenza ambulatoriale, e non viceversa, nonché, all’interno del budget assegnato per l’assistenza ambulatoriale, dello spostamento di budget tra le diverse macroaree. Tali trasferimenti, che costituiranno i nuovi budget di riferimento dell’erogatore privato, devono essere formalmente autorizzati dall’Azienda Ulss di ubicazione territoriale entro l’anno di riferimento in cui si chiede lo spostamento e comunicati alla Direzione Programmazione Sanitaria e ad Azienda Zero.

Per l’anno 2026 la Giunta regionale si riserva la facoltà di attribuire direttamente alle Aziende Ulss le risorse economiche complessive destinate all’attività specialistica ambulatoriale degli erogatori privati accreditati dei rispettivi territori, sia per le strutture ospedaliere private accreditate, nel rispetto dei tetti massimi definiti dalla DGR n. 1473/2024, sia per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali; le Aziende Ulss provvederanno quindi ad assegnare i budget annuali ai singoli erogatori secondo i criteri previsti dai provvedimenti regionali in materia.

Si confermano per gli erogatori privati gli obblighi di:

  • interoperabilità con l’Azienda Ulss di ubicazione territoriale delle agende delle prestazioni ambulatoriali, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP), e delle agende delle prestazioni di ricovero, con esclusione degli erogatori che effettuano prestazioni di terapia psichiatrica; tale obbligo è vincolante ai fini della stipula degli accordi contrattuali e del conseguente utilizzo dei budget assegnati a ciascun erogatore privato, ai sensi della Legge 29 luglio 2024, n. 107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”;
  • corretto utilizzo della ricetta dematerializzata, da parte delle strutture autorizzate, per la prescrizione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • integrazione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi;
  • concorrere alla distribuzione diretta di farmaci - ai sensi della Legge n. 405/2001 - secondo le modalità operative da concordare con le Aziende Ulss di ubicazione territoriale, tenuto conto dei limiti di costo assegnati agli Enti del SSR in materia di beni sanitari annualmente determinati con specifici decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate è previsto in 60 giorni dal ricevimento della fattura. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa.

In linea con i precedenti provvedimenti in materia, Azienda Zero è incaricata dell’attività di verifica e monitoraggio dell’attuazione del presente atto ed è tenuta a rendicontare trimestralmente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Programmazione e Controllo SSR i risultati di tali attività, in particolare con riferimento a:

  • verifica, prospettica e consuntiva, del trend di spesa nel rispetto della spending review (articolo 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.);
  • monitoraggio del flusso dei dati di attività dei singoli erogatori privati accreditati, sia per l’assistenza ospedaliera sia per quella ambulatoriale, con l’evidenziazione di situazioni, concrete o potenziali, di criticità;
  • verifica della sottoscrizione degli accordi contrattuali, degli aggiornamenti degli stessi a seguito di eventuali successive modifiche, monitoraggio del loro contenuto e segnalazione di inadempienze e criticità rilevate.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, quanto previsto dal presente atto avrà efficacia oltre il 31 dicembre 2025, in dodicesimi per ciascun mese, fino all’adozione del nuovo provvedimento regionale.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA, in ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

Si rappresenta la previa informazione, nel corso di più incontri tenutisi nell'anno 2025, in ordine al presente provvedimento delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati accreditati, alle quali sono stati illustrati i criteri fondamentali di assegnazione dei tetti di spesa, secondo quanto fin qui esplicitato.

Si incarica infine il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a provvedere, con proprio atto, alla correzione di eventuali errori materiali che non alterano il quadro sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art 15, comma 14, così come modificato, per la rideterminazione del limite di spesa di cui al primo periodo del citato comma, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405;

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTA la Legge 29 luglio 2024, n. 107;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 “Bilancio Finanziario Gestionale 2024 – 2026”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024 “Bilancio Finanziario Gestionale 2025 – 2027”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1805 del 8 novembre 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 6 aprile 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 28 luglio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 30 dicembre 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1° aprile 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 1° aprile 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 29 maggio 2025;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 9 dicembre 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 182 del 23 dicembre 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 187 del 27 dicembre 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 1 del 2 gennaio 2025;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 26 del 6 marzo 2025;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 16 del 14 marzo 2025;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in attuazione della DGR n. 1473/2024 e nel rispetto dei tetti massimi di spesa dalla stessa previsti, i budget dei singoli erogatori ospedalieri privati accreditati, per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, così come dettagliati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di approvare l’incremento del limite massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato previsto per gli anni 2025 e 2026 dalla DGR n. 1473/2024, sulla base di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 277, così come riportato nell’Allegato A;
  4. di affidare a successivi provvedimenti regionali la determinazione dei criteri per l’eventuale riconoscimento e ripartizione tra le strutture private accreditate degli importi corrispondenti alla maggiorazione del 3,5% prevista per l’anno 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha rideterminato il limite precedente di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  5. di dare atto che i budget dell’assistenza ospedaliera di alcune strutture private accreditate (indicate in premessa con i relativi importi) sono stati incrementati, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla DGR n. 1473/2024, in considerazione di particolari situazioni di criticità, rilevate già con la DGR n. 925/2021 e consolidatesi negli anni successivi, quali:
  • ricoveri ospedalieri nelle specialità di Riabilitazione e di Ortopedia destinati al recupero della mobilità passiva "fuga di pazienti" verso altre Regioni;
  • incremento del numero di parti rilevato rispetto all’anno 2019, sostanzialmente stabilizzatosi negli anni e imputabile al perdurare di problematiche presenti in alcuni Punti Nascita del territorio del veronese;
  • aumento nel territorio regionale delle prestazioni erogate a giovani pazienti in età evolutiva, affetti da disturbi del comportamento e disagio psichico, rispetto al periodo pre-pandemia causata da Covid-19;
  1. di dare atto che i Direttori Generali delle Aziende Ulss sono tenuti alla sottoscrizione, in applicazione dei contenuti del presente atto, degli accordi contrattuali con ciascun erogatore privato accreditato del proprio territorio;
  2. di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento avrà efficacia oltre il 31 dicembre 2025, in dodicesimi per ogni mese, fino all’adozione del nuovo provvedimento regionale;
  3. di incaricare Azienda Zero della verifica e del monitoraggio dell’attuazione di quanto contenuto nel presente atto, secondo quanto espresso in premessa, rendicontando trimestralmente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Programmazione e Controllo SSR i risultati di tale attività;
  4. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA in ciascuno degli anni del biennio 2024-2025;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1525_25_AllegatoA_571858.pdf

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