Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025
Articolo, 1, comma 3, Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118". Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.
Con il presente provvedimento vengono fornite le prime disposizioni operative per l’adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai principi di cui al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” è materia di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione.
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, ha, tra le altre cose, dettato disposizioni sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, sono state quindi approvate le Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, e ss.mm.ii. con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, ha introdotto disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, ridefinendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario per il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, apportando, al Titolo III – Capo I, semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. n. 199/2021 prevede che, con successivi decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, siano adottati i relativi modelli unici da utilizzare per la presentazione dei relativi progetti/istanze alle autorità competenti attraverso la Piattaforma SUER.
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, n. 368, recante "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, ha istituito, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021 la Piattaforma unica digitale denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili), disciplinandone funzioni ed operatività.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” è stato emanato il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” (GU n.291 del 12-12-2024), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.
Il D.Lgs. n. 190/2024 ha dettato, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, una nuova disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di assicurare la massima diffusione degli stessi e di conseguire gli improrogabili obiettivi di transizione energetica, pur nel dichiarato rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. A far data dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 190/2024 (30/12/2024) sono state abrogate le previgenti disposizioni normative che disciplinavano i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e segnatamente gli artt. 4, 5, 6, 6 bis, 7bis e 8 bis del D.Lgs. n. 28/2011, nonché l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e la relativa Tabella A.
L’art. 1 del D.Lgs. 190/2024 individua quindi oggetto e finalità dell’intervento, specificando che sono definiti i regimi amministrativi per:
Gli artt. 2 e 3 dettano i principi generali della materia, stabilendo che la realizzazione degli interventi FER avvenga in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità (art. 2, comma 1), comportando che gli stessi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, nonché di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'art. 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e che i relativi regimi amministrativi si uniformano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri ai principi di risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.
Il D.Lgs. n. 190/2024 all’art. 6 individua i seguenti tre regimi amministrativi:
a) attività libera (disciplinata all’art. 7);
b) procedura abilitativa semplificata (disciplinata all’art. 8);
c) autorizzazione unica (disciplinata all’art. 9).
Gli Allegati A, B e C del Decreto individuano quindi gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata (di competenza comunale) e dell’autorizzazione unica (di competenza regionale o di ente delegato dalla Regione).
Il D.Lgs. n. 190/2024 ha inoltre attribuito alle Regioni la competenza in ordine ai procedimenti unici per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale c.d. BESS in configurazione stand alone, qualora si tratti di impianti elencati in Allegato C, Sez. I, lettera u), aventi potenza inferiore o pari a 200 MW.
Per quanto riguarda la normativa regionale, va innanzitutto richiamato l’art. 42 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall’art. 12, comma 1 della Legge regionale 5 novembre 2024, n. 27, che prevede che la Regione esercita le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW.
L’art.10 della Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ha disposto che rientri nella competenza dei Comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad un megawatt, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.
La Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, recante “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato aree con indicatori di presuntiva non idoneità, nonché aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Oltre alle citate Leggi regionali, vanno inoltre richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale che hanno dettato nel corso degli anni, anche per adeguarsi al mutevole contesto normativo statale, disposizioni organizzative e/o procedurali per l’autorizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, in particolare per quel che riguarda gli impianti fotovoltaici ed eolici, e segnatamente:
Da ultimo va menzionato il Decreto del Direttore dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 11 del 16 ottobre 2025 con il quale è stato delegato il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica all’adozione dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l’esercizio dei citati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone. nonché dell’eventuale suo diniego, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024.
Tutto ciò premesso, ancorché il D.Lgs. n. 190/2024 dalla sua entrata in vigore ad oggi abbia già subito interventi correttivi, l’ultimo dei quali peraltro ancora in corso, nelle more di un adeguamento complessivo della disciplina regionale con riferimento a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di superare alcune criticità derivanti dalla applicazione della nuova disciplina dei regimi amministrativi, si ritiene opportuno dettare le prime disposizioni operative di adeguamento ai suoi principi, ai sensi dell’art. 1, comma 3, a beneficio sia dei soggetti proponenti, che delle autorità competenti (Regione e Comuni) alla gestione delle relative procedure.
Vengono pertanto fornite le prime disposizioni operative per l’adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi ai principi di cui al D.Lgs. n. 190/2024, come predisposte dalla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, limitatamente ai soli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, contenute in Allegato A, comprensivo dell’Allegato A1 (documentazione minima a corredo dell’istanza), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per quel che riguarda la disciplina della garanzia per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed il relativo schema di garanzia di cui alla citata DGR n. 253/2012, al fine di superare le criticità che sono state riscontrate nella prassi applicativa da parte dei soggetti interessati a fornire una garanzia conforme allo schema di contratto approvato, si propone di approvare una nuova disciplina che, in analogia a quanto già previsto dalla DGR 29 dicembre 2014, n. 2721 per le attività di smaltimento e di recupero rifiuti, rimodula i termini di efficacia e di durata della garanzia. Tale nuova disciplina, che si applica agli impianti oggetto del presente provvedimento, è contenuta nell'Allegato B al presente provvedimento e prevede un nuovo schema di contratto di garanzia, contenuto nell'Allegato B1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, per gli impianti dallo stesso disciplinati, non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti Deliberazioni, in particolare quelle dettate dalla DGR n. 2373/2009, dalla DGR n. 1270/2011 e dalla DGR n. 827/2012 limitatamente all’Allegato B, nonchè dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento. E' fatto salvo il regime transitorio previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 190/2024.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica l’esecuzione e l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti all’approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
VISTO il DM del 10/09/2010;
VISTO il DM n. 368 del 23/10/2024;
VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n. 7 del 18/03/2011;
VISTA la L.R. n. 13 del 8/07/2011;
VISTA la L.R. n. 24/1991 e ss. mm.;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 17 del 19/07/2022;
VISTA la DGR n. 2204 del 08/08/2008;
VISTA la DGR n. 1192 del 05/05/2009;
VISTA la DGR n. 453 del 02/03/2010;
VISTA la DGR n. 1270 del 03/08/2011;
VISTA la DGR n. 253 del 22/02/2012;
VISTA la DGR n. 827 del 15/05/2012;
VISTA la DGR n. 2611 del 30/12/2013;
VISTA la DGR n. 2721 del 29/12/2014;
VISTA la DGR n. 615 del 08/05/2018;
VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021;
VISTA la DGR n. 789 del 05/07/2022;
VISTA la DGR n. 1543 del 30/12/2024;
VISTA la DGR n. 794 del 15/07/2025;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro