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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1443 del 11 novembre 2025
Organizzazione dei lavori per la definizione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Art. 12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
Con il presente provvedimento, stante il carattere di trasversalità della materia, si costituisce un Gruppo di lavoro incaricandolo di elaborare una proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, previsto dall’art. 15 quater della Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413; ai sensi dall’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 le zone di accelerazione sono individuate nell'ambito delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del Decreto Legislativo n. 199 del 2021.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato introdotto, all’art. 12, l’istituto delle zone di accelerazione per favorire la rapida diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.
Tale innovazione si colloca nel solco degli indirizzi dell’Unione europea volti a semplificare gli iter autorizzativi ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), aggiornato a seguito del pacchetto legislativo Fit for 55.
La definizione delle zone di accelerazione è data dall’art. 15 quater della Direttiva UE 2018/2001, come introdotto dalla Direttiva UE 2023/241 cd. RED III; sono tali le “zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta […]”.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblichi, entro il 21 maggio 2025, una mappatura nazionale delle aree disponibili per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Sulla base di tale mappatura, le Regioni sono chiamate ad adottare, entro il 21 febbraio 2026, un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, individuate nell'ambito delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che dovranno comprendere aree sufficientemente omogenee, prive di vincoli ambientali e tali da non generare impatti significativi, garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi nazionali.
Già a livello statale, con il Decreto interministeriale 21 giugno 2024, recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (cd. Decreto Aree Idonee), erano stati definiti i principi ed i criteri generali cui le Regioni devono attenersi per l’individuazione delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie nonché delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Il provvedimento ha attribuito alla Regione del Veneto un obiettivo incrementale di potenza installata pari a 5.828 MW al 2030, nell’ambito di un quadro nazionale che prevede 80 GW aggiuntivi rispetto al 2020.
L’iter regionale di attuazione del D.M. 21 giugno 2024, che aveva portato alla predisposizione della proposta di un nuovo Disegno di Legge (la Regione del Veneto si era già dotata della Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 in materia di impianti fotovoltaici a terra), si è tuttavia intrecciato con le sentenze del TAR Lazio (maggio e agosto 2025), che hanno parzialmente annullato i criteri del citato Decreto e sollevato questioni di legittimità costituzionale, imponendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di riformulare alcuni dei principi nazionali.
In questo complesso contesto normativo generale, l’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede che il Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri debba:
L’elaborazione del Piano di accelerazione rappresenta quindi un passaggio strategico per assicurare la coerenza tra gli obiettivi di decarbonizzazione, la tutela del paesaggio e la gestione sostenibile del territorio; essa costituisce altresì una delle misure per consentire al Veneto di rispettare i target assegnati nel quadro del nuovo burden sharing nazionale e, contestualmente, di valorizzare gli strumenti già attivati in materia di pianificazione energetica e ambientale, quali la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento alla macroarea 5, ed il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), previsto dall’art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 ed approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 18 marzo 2025, con i quali dovrà coordinarsi.
L’allineamento tra tali strumenti di pianificazione rappresenta quindi una condizione imprescindibile per garantire l’efficacia e la coerenza delle azioni regionali nel processo di transizione energetica e per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS).
Gli effetti del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri sono disciplinati dal comma 10 del citato art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024 come segue:
Considerato che il processo di elaborazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri prevede, innanzitutto, l’individuazione del sopra citato contenuto minimo inderogabile, il GSE ha provveduto a mapparne e pubblicarne la rappresentazione cartografica sul portale zone di accelerazione della Piattaforma Aree Idonee (PAI), vale a dire, la mappatura delle aree industriali esistenti sul territorio regionale, utilizzando il Corine Land Cover 2018, che prevede la derivazione di una serie di prodotti cartografici digitali per il rilevamento ed il monitoraggio delle caratteristiche di copertura ed uso del territorio.
Su tale mappatura, la Direzione Pianificazione Territoriale, avvalendosi anche dei livelli informativi disponibili su IDT-RV2.0, ha provveduto ad effettuare il riallineamento ai fini dell'aggiornamento cartografico previsto dal comma 7bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024. Sono, quindi, stati singolarmente analizzati, verificati e ridefiniti i n. 817 elementi di tipo poligonale, singolarmente georeferenziati, che rappresentano le aree industriali mappate da GSE, all’interno delle quali ricadono oltre ai n. 4046 poligoni del livello “Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi” della Carta di Copertura del Suolo, anche aree aventi diverse destinazioni d’uso (commerciale, militari, residenziali, a servizi, quali cimiteri, scuole, ospedali e aeroporti, etc.). Tale verifica è stata effettuata attraverso la sovrapposizione di diversi livelli informativi: la Carta di Copertura del Suolo in formato vettoriale, il visualizzatore regionale della pianificazione urbanistica a livello comunale e, laddove quest’ultimo non sia aggiornato a date posteriori al 2021, le zonizzazioni dei Piani degli Interventi se disponibili nei siti comunali.
Con nota prot. n. 408785 del 25 agosto 2025 il Segretario Generale della Programmazione ha, quindi, fornito le prime indicazioni organizzative affinché gli opportuni approfondimenti sulle tematiche emerse nell’ambito della verifica dei disallineamenti tra le cartografie pubblicate dal GSE sulla PAI ed i dati territoriali regionali siano affrontati trasversalmente e congiuntamente dalle strutture interessate da tale materia, al fine di addivenire a soluzioni condivise.
Alla luce di quanto esposto e considerato che il citato comma 5 del D.Lgs. n. 199 del 2024 prevede che le zone di accelerazione sono individuate nell'ambito delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199 del 2021, giova ricordare che nell’ambito del processo di aggiornamento delle politiche energetiche e di aggiornamento del NPER ex L.R. n. 25/2000, la Giunta regionale con Deliberazione n. 313 del 29 marzo 2022 aveva provveduto a costituire specifici Gruppi di Lavoro tematici, tra i quali il Gruppo di lavoro Aree idonee, coordinato in qualità di referente dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Per l'intrinseco carattere di trasversalità della materia ed in continuità con le attività di redazione sia del NPER che della proposta di disegno di legge di attuazione del D.M. 21 giugno 2024, sono individuate, quali Aree le cui complesse competenze concorrono nel processo di elaborazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, le seguenti:
Al fine quindi di garantire il necessario coordinamento interdisciplinare, si ritiene di costituire un apposito Gruppo di lavoro (GdL) per poter procedere rapidamente a:
Il Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri è conseguentemente composto come segue:
Il Gruppo di lavoro ha come obiettivo l’elaborazione e la redazione di una proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, da sottoporre agli organi competenti per le successive valutazioni e approvazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
Il Coordinatore del GdL, oltre a svolgere la funzione di organizzazione e gestione dei lavori del Gruppo medesimo, secondo il cronoprogramma concordato con il Responsabile dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, riferirà a quest'ultimo sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento dei lavori, al fine di consentire al medesimo un efficace coordinamento tra tutte le Aree interessate nella definizione e condivisione di obiettivi, strategie ed azioni.
Si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, art. 15 quater;
VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 12;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda, titolo II;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 giugno 2024;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;
VISTA la Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20/2025 di approvazione del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 29 marzo 2022;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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