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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 11 novembre 2025
Proroga della Convenzione stipulata con le Organizzazioni di Volontariato e con l'Associazione Nazionale Alpini per le attività antincendio boschivo. L.R. 1 giugno 2022, n. 13.
Con il presente provvedimento si intende disporre la proroga della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto con alcune Organizzazioni di Volontariato e con l’Associazione Nazionale Alpini per regolamentarne l’impiego nelle attività connesse all’antincendio boschivo ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 13 dell’11 gennaio 2022 e dell’art. 3 comma 2 della vigente Convenzione in essere tra le parti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 ad oggetto “Disciplina delle attività di protezione civile”, prevede all’art. 23 che gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi siano attuati anche da squadre specializzate di volontari appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile. La medesima norma, all’art. 9 prevede che la Giunta regionale possa definire specifiche Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile che per giustificati motivi rivestano un carattere strategico per l’intero Servizio regionale di protezione civile.
Nonostante la L.R. n. 13/2022 sia di recente emanazione, la Regione del Veneto per effetto della precedente norma di settore (L.R. n. 6/1992), ha previsto la stipula di una specifica Convenzione con alcune Organizzazioni di Volontariato, specializzate negli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi sin dal 1999. La più recente Convenzione, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 13 dell’11 gennaio 2022, cesserà la propria efficacia il 31 dicembre 2025.
Al fine di definire le modalità per la stipula di una nuova Convenzione, in data 1° ottobre 2025 è stato convocato presso la sede della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale il Comitato regionale dei volontari antincendi boschivi, costituito ai sensi dell’art. 15 della Convenzione dai rappresentanti provinciali delle Organizzazioni di Volontariato firmatarie e dal Referente del settore antincendi boschivi dell’Associazione Nazionale Alpini.
Nel corso dell’incontro le parti si sono trovate concordi riguardo alla necessità di definire un nuovo schema di Convenzione e pertanto di avvalersi dell’art. 3 della Convenzione vigente, che prevede la possibilità di prorogarne fino ad un massimo di dodici mesi la validità, previa accettazione delle parti.
Ciò premesso, considerato che la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha acquisito l’accettazione della proroga della Convenzione attuale da parte di tutti i soggetti interessati, con il presente provvedimento si intende concedere la proroga della Convenzione in essere per dodici mesi, estendendone la validità fino al 31 dicembre 2026.
Nel frattempo, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale si attiverà per definire con il Comitato regionale dei volontari antincendi boschivi un nuovo schema di Convenzione, anche alla luce della recente L.R. n. 13/2022.
Infine, si incarica la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 dell’11 gennaio 2022;
delibera
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