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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 28 ottobre 2025
Approvazione delle nuove "Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone del demanio lacuale portuali ed extra portuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda" e dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 per l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite ai Comuni in ambito di demanio lacuale.
Con il presente provvedimento si approvano due nuovi strumenti idonei a superare la frammentazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla sponda veneta del lago di Garda, come sinora ripartite tra gli Enti locali e l'Amministrazione regionale, per realizzare una gestione coordinata dei beni afferenti un unico demanio lacuale, tra i diversi Comuni, con il supporto della Regione del Veneto e ad omogeneizzare conseguentemente le procedure relative alla gestione del demanio portuale ed extra portuale, in attuazione di quanto già previsto nella DGR n. 451/2024.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Giunta regionale in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza di cui all’art. 118, comma 1 della Costituzione e di quanto disposto dalla Legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52, ha completato il processo di conferimento di funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda, delegando ad essi la regolazione, la gestione e la pianificazione delle zone portuali, funzioni in precedenza esercitate dalla Regione.
Il demanio lacuale della sponda veneta del lago di Garda è distinto, come stabilito dal comma 1 dell’art. 6 della Legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52, in 2 ambiti:
Nel demanio lacuale sono altresì individuate e delimitate le aree di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 52/1989:
a) aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale e da diporto;
b) aree portuali di terra destinate all’esercizio di attività artigianali e commerciali;
c) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l’esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;
d) zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto.
Per quanto riguarda le zone portuali, ai Comuni rivieraschi della sponda veneta del lago di Garda, sono state conferite, in due successivi momenti, le funzioni amministrative di gestione, dapprima con Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52, ora abrogata, e a seguire con la L.R. n. 52/1989 e la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 4221 del 28 dicembre 2006. Inoltre con Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 31 marzo 2020 si è provveduto ad approvare le Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone portuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda.
Per le zone extra portuali invece il demanio lacuale risulta normato ai sensi dell’art. 61 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e della successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 04 febbraio 2005, che ha conferito ai Comuni rivieraschi le funzioni amministrative relative a:
a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nel rispetto del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
b) realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.
Sul demanio lacuale possono essere rilasciate, da parte delle Amministrazioni comunali, concessioni con l’utilizzo coerente alle tipologie delle aree di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 52/1989.
Con DGR n. 451 del 2 maggio 2024 si è avviato un rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e i Comuni rivieraschi, ovvero i Comuni di Garda, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda e Malcesine, il cui obiettivo comune è il superamento dell’attuale frammentazione nella gestione dei beni del demanio lacuale fra i vari sopraccitati Comuni, condividendo un percorso che porti progressivamente alla costituzione di un unico soggetto che consenta un più efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative in capo ad essi.
Con la richiamata DGR n. 451/2024 si è quindi approvato uno schema di Accordo Quadro prevedendo la costituzione di Tavoli tecnici anche tematici al fine di risolvere le problematiche nella gestione dei beni del demanio lacuale.
Nel frattempo con Legge 14 novembre 2024, n. 166 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 131/2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” è stata modificata la Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
Nello specifico, la sopracitata Legge n. 118/2022, così come innovata, impartisce nuove disposizioni sull’efficacia in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (artt. 3 e 4).
A seguito della citata riformulazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 118/2022, si è reso necessario aggiornare la previgente disciplina del demanio portuale ed extra portuale cogliendo l’opportunità di una trattazione omogenea che dia indirizzi univoci per la gestione degli spazi acquei e delle aree a terra su tutto il demanio lacuale, in linea con la finalità della DGR n. 451/2024, per superare l'attuale quadro di frammentazione concernente l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla sponda veneta del lago di Garda, come sinora ripartite tra gli Enti locali e l'Amministrazione regionale, al fine di realizzare una gestione coordinata dei beni del demanio lacuale tra i diversi Comuni e una omogeneizzazione delle procedure relative alla gestione del demanio portuale ed extra portuale, con il supporto della Regione del Veneto.
All’esito dei lavori dei Tavoli tecnici previsti dalla citata DGR n. 451/2024 la Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Direzione Infrastrutture e Trasporti, di concerto con le altre strutture regionali competenti, ha redatto il testo delle “Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone del demanio lacuale portuali ed extra portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda”, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale strumento per uniformare le modalità dei beni demaniali lacuali della sponda veneta del lago di Garda.
Inoltre sempre a seguito dei Tavoli tecnici che si sono svolti tra la Regione del Veneto e tutti i Comuni rivieraschi, la Regione del Veneto ha provveduto con Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 ad introdurre l’art. 85 bis alla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 al fine di garantire un esercizio efficace ed efficiente delle funzioni attribuite dalla Regione del Veneto ai Comuni del lago di Garda, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 52/1989 e dell’art. 61 della L.R. n. 33/2002, e con l’impegno di favorire accordi per la gestione in forma associata in materia di demanio lacuale.
Il comma 8, dell’art. 85 bis della L.R. n. 11/2001 stabilisce che “Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 i Comuni in forma associata possono avvalersi di Enti o Società controllati dalla Regione Veneto”. A tal riguardo la società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. istituita ai sensi della Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 risulta adeguata allo svolgimento delle competenze attribuite ai Comuni in materia di demanio lacuale. Inoltre la medesima società è in grado di predisporre, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, un programma annuale di opere di sistemazione di rive, sponde, banchine, pontili, piazzali ed interventi funzionali alla navigazione su beni del demanio lacuale.
Come sopra rappresentato, riconoscendo l’autonomia dei singoli Comuni e la facoltà in capo alle Amministrazioni comunali di esercitare le funzioni attribuite in forma associata, per rispondere alla richiesta del territorio si propone pertanto l'approvazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e i Comuni rivieraschi di Garda, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda e Malcesine, come da Allegato B al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. L’Accordo consente la piena applicazione dei commi 3, 5, 8 dell’art. 85 bis della L.R. n. 11/2001, finalizzati alla gestione coordinata dei beni del demanio lacuale ed alla sua massima efficienza ed efficacia, prevedendo la possibilità di avvalersi della società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., quale soggetto gestore dell’esercizio delle funzioni di cui al già citato art. 85 bis.
Si stabilisce che il sopraccitato Accordo sia sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Si prevede altresì che il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, possa apportare allo schema di Accordo modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale.
Gli otto Comuni rivieraschi, ovvero i Comuni di Garda, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda e Malcesine, coinvolti dal processo di cui alla citata DGR n. 451/2024, hanno espresso durante l’ultimo Tavolo tecnico del 17/10/2025 l'adesione alla proposta regionale di procedere con l’approvazione già precedentmente condivisa, delle “Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone del demanio lacuale portuali ed extraportuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda” e dello schema di Accordo di Programma “per la gestione dei beni del demanio lacuale fra i Comuni rivieraschi della sponda veneta del lago di Garda e la Regione del Veneto”.
Le nuove Linee Guida e l’Accordo per l’esercizio in forma associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio lacuale consentono di portare a compimento la prima fase statuita dalla sopra richiamata deliberazione, per il superamento della frammentazione più sopra rappresentata.
Si da altresì atto che le Linee guida modificano, per quanto attiene le zone extra portuali, la DGR n. 279 del 4 febbraio 2005 in merito alla durata delle concessioni ed alle modalità di affidamento delle stesse e, per quanto attiene le zone portuali, sostituisce le Linee guida approvate con DGR n. 401 del 31 marzo 2020.
Il presente atto viene redatto di concerto, per quanto di competenza, con la Direzione Infrastrutture e Trasporti, la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, la Direzione Turismo e Marketing Territoriale e la Direzione Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi.
Si incarica, per quanto di rispettiva competenza, la Direzione Infrastrutture e Trasporti, la Direzione del Dissesto Idrogeologico e la Direzione Turismo e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
VISTA la L.R. n. 52 del 1° dicembre 1989;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTA la L.R. n. 33 del 4 novembre 2002;
VISTA la L. n. 118 del 5 agosto 2022;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2023;
VISTO il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 166 del 14 novembre 2024;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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