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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 07 ottobre 2025
Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25; periodo 2026-2027; art. 15, L. n. 241/1990.
Si dispone l’approvazione dello schema di convenzione del periodo 2026-2027, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", per regolare l’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca riconosciute alla Provincia di Belluno in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del Veneto”.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 disciplina gli “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
Successivamente, la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, agli articoli 8 e 9, ha dettagliato le funzioni attribuite alla Provincia in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne. La normativa ha riconosciuto alla Provincia un ruolo strategico nella programmazione e pianificazione regionali, attribuendole altresì ulteriori specifiche competenze operative.
In attuazione del suddetto assetto normativo, la Deliberazione della Giunta regionale n. 2022 del 30 dicembre 2019 ha approvato uno schema di Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini di disciplinare l’esercizio delle forme particolari di autonomia riconosciute alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca, avente validità fino al 31 dicembre 2021.
In seguito, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 27 settembre 2022 ha approvato un ulteriore schema di Convenzione, anch’esso in conformità all’art. 15 della L. n. 241/1990, valido fino al 31 dicembre 2025, confermando il riconoscimento delle predette forme di autonomia e disciplinando l’esercizio delle funzioni ad esse correlate.
In vista della scadenza della vigente Convenzione alla data del 31 dicembre 2025, si rende necessaria l’approvazione di un nuovo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno, che disciplini l’esercizio delle relative funzioni venatorie e ittiche in continuità con le precedenti Convenzioni e tenendo conto delle esigenze operative nel frattempo intervenute. Lo schema di Convenzione, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà durata biennale, rinnovabile per ulteriori due anni.
Con riferimento alle funzioni di caccia e pesca oggetto della Convezione, va altresì specificato che con la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50” sono state apportate modifiche agli artt. 23 e 24 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
In particolare sono state introdotte specifiche disposizioni per la Provincia di Belluno come di seguito riportate:
- il comma 3-bis all’art. 23, che attribuisce alla Provincia di Belluno la facoltà di emanare disposizioni integrative e attuative, nonché, in regime di intesa con la Giunta regionale, disposizioni modificative, in linea con le specificità territoriali e le tradizioni locali;
- il comma 5-bis all’art. 24, che conferma per i Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno l’applicazione dell’articolo 68, comma 2, della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, ovvero la non applicazione alla Provincia di Belluno delle disposizioni regionali relative ai comprensori alpini.
Inoltre, per garantire un esercizio più efficace e vicino al cittadino delle funzioni in materia di caccia e pesca a livello territoriale, si rende necessario consolidare l’operatività sul territorio; di conseguenza, il nuovo schema di Convenzione di cui all’Allegato A conferma la suddivisione delle funzioni e delle relative procedure amministrative in materia di caccia e pesca già oggetto della precedente Convenzione di cui alla DGR n. 1192/2022.
In aggiunta, si stabilisce che la Provincia di Belluno, provveda inoltre a realizzare alcuni progetti di particolare rilevanza regionale per la annualità 2026-2027 quali:
Con riferimento alle suddivisioni delle specifiche funzioni in materia venatoria e ittica e alle relative procedure amministrative della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno, queste sono dettagliate rispettivamente nell’Allegato A1 ad oggetto “Elenco delle procedure amministrative di competenza della Provincia di Belluno” che indica le procedure amministrative relative alle funzioni regionali in ambito ittico e faunistico-venatorio delegate alla Provincia di Belluno, e nell’Allegato A2 ad oggetto “Elenco delle procedure amministrative di competenza della Regione del Veneto”, inerente le procedure amministrative delle funzioni regionali in ambito ittico e faunistico-venatorio di carattere programmatorio, che restano di competenza della Regione.
Le funzioni amministrative e gestionali in materia ittica, faunistica e venatoria in capo alla Provincia di Belluno sono così riassumibili:
1. Funzioni in materia venatoria
2. Funzioni in materia ittica
Analogamente, la Provincia di Belluno partecipa alla pianificazione regionale nel settore della pesca e gestisce direttamente alcune competenze operative in sostituzione della Giunta regionale.
Tra queste rientrano:
Nell’esercizio di queste funzioni, la Provincia di Belluno assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali rappresentativi dei settori della caccia e della pesca, favorendo un approccio partecipato e condiviso. I provvedimenti amministrativi vengono adottati dagli organi provinciali competenti, secondo quanto previsto dall’ordinamento interno. Tutte le competenze non espressamente attribuite alla Provincia restano in capo alla Regione del Veneto.
La Convenzione di cui all’Allegato A avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2026 e una durata di due anni, rinnovabile per ulteriori due anni.
Per l’esercizio delle attività amministrative oggetto di delega previste dalla Convenzione in oggetto, la Regione del Veneto riconosce alla Provincia di Belluno, a titolo di concorso finanziario per l’espletamento delle maggiori funzioni delegate esercitate dalla Provincia, un contributo annuo pari a Euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 per un importo complessivo di Euro 160.000,00.
In relazione alla necessità di garantire una adeguata dotazione di personale per lo svolgimento delle funzioni in materia di caccia e pesca, la Convenzione di cui all’Allegato A prevede il distacco temporaneo di 9 dipendenti regionali presso la Provincia di Belluno per la durata della Convenzione e precisamente per gli anni 2026-2027, i cui costi sono a carico della Regione del Veneto, come indicato all’art. 4, con mantenimento del rapporto di lavoro in capo all’Amministrazione regionale, che continuerà a sostenere gli oneri retributivi del personale distaccato.
Il distacco si rende necessario in considerazione della prevalenza delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca attribuite alla Provincia di Belluno, rispetto a quelle residue rimaste in capo alla Regione, come stabilito dagli artt. 2 e 3 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 8 "Disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni provinciali" e in attuazione degli accordi di delega stipulati ai sensi dell’art. 118, primo comma della Costituzione e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tuttavia, il personale regionale in distacco attualmente impiegato nelle funzioni sopra descritte è destinato a ridursi a causa del pensionamento di alcune unità previsto proprio nel biennio 2026-2027, coincidente con la durata della Convenzione.
Si rende pertanto necessario prevedere la copertura dei costi relativi all’assunzione di personale a tempo determinato direttamente da parte della Provincia di Belluno. Invero, la nuova Convenzione agli artt. 5 e 7 stabilisce specifici obiettivi assunzionali per il biennio 2026–2027, individuando i posti attualmente vacanti e le previste cessazioni dal servizio, nonché definendo la quota di budget da destinare alla Provincia di Belluno. Quest’ultima provvederà, in autonomia, allo svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale, nel rispetto dei limiti finanziari assegnati.
Si prevede pertanto che la Provincia di Belluno dovrà garantire la sostituzione del personale che cesserà il servizio e che non sarà reintegrato dalla Regione del Veneto, mantenendo così l’attuale dotazione organica di 9 unità assegnate alle funzioni, attraverso nuove assunzioni.
Al riguardo, l'Assessore al Territorio, alla Cultura, alla Sicurezza, ai Flussi Migratori, alla Caccia e Pesca, con propria nota prot. n. 212826 del 28/04/2025 indirizzata all’Assessore alla Programmazione, Attuazione Programma, Rapp. con Cons. Reg., Bilan. e Patrim., AA.GG. e EE.LL. ha evidenziato la necessità di assicurare una previsione di spesa finalizzata alla copertura dei costi del personale assunto direttamente dalla Provincia di Belluno, nell’ambito dell’autonomia amministrativa riconosciuta alla medesima Provincia in materia di caccia e pesca, in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.
Il fabbisogno di spesa necessario per la copertura delle spese destinate alle nuove assunzioni di personale da parte della Provincia di Belluno, nel biennio 2026-2027, è determinato come segue:
La copertura finanziaria del fabbisogno di personale è prevista a valere sul Capitolo di Spesa n. 102454/U “Fondo per l’attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali – Trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n. 19 – art. 1, L.r. 30/12/2019, n. 30)” del Bilancio regionale di previsione 2025-2027, esercizi 2026 e 2027.
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha attestato che il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi ha autorizzato lo stesso ad operare sul Capitolo di Spesa n. 102454/U “Fondo per l’attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali – Trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n. 19 – art. 1, L.r. 30/12/2019, n. 30)”.
Infine, la Convenzione prevede all’art. 9 che la Provincia di Belluno aderisca alla richiesta della Regione del Veneto di ospitare il decentramento organizzativo di parte della U.O. Fitosanitaria, al fine di meglio affrontare le emergenze fitosanitarie derivanti dal “Piano di azione per l’emergenza Bostrico” e dalla “Flavescenza dorata della vite”, nonché per garantire una gestione più efficiente delle tematiche connesse alla gestione forestale alpina. Pertanto la Provincia di Belluno destina un'area dedicata all'interno della sede provinciale di Belluno a supporto logistico dell’Unità Operativa Fitosanitaria regionale e tale spazio sarà a disposizione dei tecnici referenti incaricati.
Al momento della stipula della Convenzione, il dirigente preposto della Provincia di Belluno e il Direttore dell’Unità Operativa Fitosanitaria individuano di concerto i locali debitamente attrezzati per lo svolgimento di tali attività e ne daranno formale comunicazione mediante scambio di note formali.
Si dà atto, altresì, che anche nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione con la Provincia di Belluno. In particolare, in ordine alla descrizione degli obiettivi del presente provvedimento, l’Ufficio di Presidenza del CAL e l'Osservatorio Regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91 della Legge n. 56/2014, hanno rispettivamente espresso parere favorevole, nella seduta del 01/09/2025 e nella seduta del 04/09/2025.
Si autorizza il Direttore della Direzione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare agli Allegati A, A1 e A2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale.
Infine, si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana art. 118, comma 1 – Principio di sussidiarietà “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” ;
VISTO il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96";
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
VISTA la Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";
VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 3016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";
VISTE le DGR n. 2022 del 30/12/2019 e n. 1192 del 27/09/2022 che approvavano lo schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa;
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";
VISTI i pareri favorevoli resi dall'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014 e dall’ Ufficio di Presidenza del CAL Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi all’art. 15 – Accordi fra pubbliche amministrazioni “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, in particolare l’art. 9, comma 5 che prevede che “Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione”.
delibera
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