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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 04 novembre 2025
Azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2025.
Con la presente deliberazione si determina il riparto, ai fini del trasferimento alle Unioni Montane e alla Provincia di Verona, della disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2025, per le azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con l’articolo 48 bis “Turismo di montagna” della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta.
La norma regionale persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna.
La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.
Il comma 2 dell’art. 48 bis definisce quindi la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall’art. 27 – “Strutture ricettive complementari” – della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
L’art. 48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni Montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’art. 2, lettera b) della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai Comuni.
Con i commi 4, 5 e 6 dell’art. 48 bis della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:
In particolare, il comma 4 dell’art. 48 bis della L.R. n. 11/2013 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni Montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.
Ciascuna Unione (nel caso la trasformazione ai sensi della Legge regionale n. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell’esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall’art. 48 bis della Legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.
La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con specifiche deliberazioni, a censire e formalizzare – attraverso i relativi elenchi – gli elementi principali costituenti la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini, che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il programma di richieste di contributo da parte delle Unioni Montane.
Attualmente risultano ufficialmente operativi le seguenti strutture e infrastrutture di montagna:
L’individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette di poter prevedere, in via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell’escursionismo e del turismo alpino.
La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni Montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica.
Con Deliberazione n. 1341 del 29/08/2016 la Giunta regionale ha individuato i criteri di ripartizione tra le Unioni Montane e dei fondi disponibili, criteri che vengono così confermati anche per il corrente anno, ad eccezione della definizione del limite dell’importo di euro 3.000,00, anziché di euro 2.000,00, per il finanziamento del 100% degli interventi, in considerazione anche della maggiore disponibilità finanziaria nel corrente esercizio.
I criteri di riparto sono i seguenti:
Nel corrente anno sono pervenuti alla Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura competente per materia, dalle Unioni Montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica, da svolgersi nel corso del 2025, riferiti alla sola rete sentieristica gestita dalle locali sezioni del CAI, nonché per i sopralluoghi annuali su vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini.
Il contributo per la parte variabile richiesto ed ammesso all’esito della fase istruttoria, viene quindi rideterminato in maniera proporzionale rispetto alla somma disponibile iscritta a bilancio.
In relazione all’UM della Valle del Boite, con Deliberazione n. 453 del 02/05/2024 della Giunta regionale, l’Unione Montana stessa è stata sciolta e nominato un commissario liquidatore, pertanto i Comuni appartenenti all’Unione Montana (Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore e Vodo di Cadore) hanno chiesto che, limitatamente al corrente esercizio finanziario, le quote di riparto dei fondi vengano assegnate direttamente ai Comuni. Con nota del 23/04/2024 n. 199219 la competente Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi ha accolto tale richiesta. In continuità con quanto previsto nel 2024, i Comuni che hanno presentato il programma 2025 sono: Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore.
In riferimento alla Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo, riconosciuta con DGR del 24/02/2023, n. 142, si prevede, anche per il corrente esercizio finanziario, nelle more di una ridefinizione generale dei criteri di riparto, di non assegnare loro le risorse. Gli interventi riguardanti i sentieri situati nel loro territorio verranno gestiti dall’ Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti.
In merito alla Comunità Montana della Lessinia, in considerazione della formale estinzione a partire dal 01/10/2025, stabilita con DGR n. 253/2025, pur rimanendo in carica il Commissario ad acta con l’esclusivo compito di adottare gli atti amministrativi, fiscali e contabili per la chiusura di tutte le posizioni facenti capo all’ex Comunità Montana (DGR n. 1156/2025), si ritiene di ripartire le somme alla Provincia di Verona, alla quale sono state conferite le funzioni attinenti all’area montana con DGR n. 6/2021, per il completamento delle azioni previste con il programma presentato dalla Comunità Montana Lessinia.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, con L.R. n. 16/2025 “Assestamento del Bilancio di previsione 2025-2027” è stato inoltre previsto un ulteriore finanziamento pari a euro 100.000,00 a valere sull’art. 48 della L.R. n. 11/2013, in aggiunta allo stanziamento iniziale di euro 200.000,00, portando la capienza del capitolo di spesa n. 104510, denominato “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11)” ad un importo di euro 300.000,00.
Il finanziamento di euro 100.000,00, in base al Resoconto della 187° Seduta pubblica del Consiglio regionale del 30/07/2025, è finalizzato alla messa in sicurezza del sentiero denominato “Strada delle 52 Gallerie”, che costituisce un percorso storico importante per il territorio regionale e che merita di essere messo nelle condizioni di essere vissuto e ulteriormente valorizzato. Il sentiero è situato nel Comune di Valli del Pasubio (VI), Comune appartenente alla Unione montana Pasubio Piccole Dolomiti.
La quota di euro 100.000,00 sarà pertanto interamente erogata all’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti per la realizzazione di interventi di manutenzione del sentiero “Strada delle 52 Gallerie”. A tal proposito l’Unione montana Pasubio Piccole Dolomiti dovrà presentare uno specifico programma di interventi secondo le consuete modalità previste dall’art. 48bis comma della L.R. n. 11/2013.
In riferimento al finanziamento dell’intervento di manutenzione del sentiero “Strada delle 52 Gallerie” destinato alla Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, considerato che l’integrazione di euro 100.000,00 del capitolo è avvenuto ben dopo il termine del 31/03/2025 per la presentazione dei programmi, l’invio del programma sarà previsto prima del provvedimento di impegno.
Tale finanziamento è aggiuntivo rispetto alla quota spettante per la manutenzione di tutti i sentieri CAI dell’Unione Montana.
Con il presente provvedimento si provvede quindi, ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al capitolo di spesa n. 104510, denominato “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11)” con uno stanziamento di competenza e cassa di euro 300.000,00 a favore delle Unioni Montane, della Provincia di Verona e dei Comuni di Cortina d’Ampezzo e di San Vito di Cadore (di seguito Enti beneficiari), con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. n. 40/2012.
Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l’impegno contabile e la liquidazione delle somme.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 14.06.2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, articolo 48 bis, “Turismo di montagna”;
VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni Montane”;
VISTE le DGR n. 2747 del 24.12.2012 e n. 952 del 22.06.2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d’alta montagna, vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini, comprese le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 1341 del 29.08.2016 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal Bilancio di previsione 2016”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n.39;
VISTA la L.R. 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1535, di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 (DTA);
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 30 dicembre 2024, n. 12 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 (BFG);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2025, n. 58 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2025-2027”;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54.
delibera
(seguono allegati)
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