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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1271 del 14 ottobre 2025
Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Noale (VE) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Noale (VE), ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Il Comune di Noale (VE) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 09/07/2025, trasmessa con nota n. 21184 del 31/07/2025 acquisita al protocollo regionale n. 377140 dell’1/08/2025 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 25517 del 18/09/2025 acquisita al protocollo regionale n. 468550 di pari data, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta per disporre l’alienazione di n. 15 alloggi, di cui n. 11 risultano assegnati e n. 4 attualmente liberi, su un totale di n. 35 alloggi.
Come da specifica del Comune, il ricavato della vendita sarà destinato al reinvestimento in edifici ed alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitano di urgenti ed ingenti interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, al fine di rendere dignitose ed idonee ad altre assegnazioni le unità immobiliari rimanenti in proprietà comunale, di cui diverse risultano sfitte.
Il Comune, in riferimento alla percentuale di vendita richiesta, precisa che allo stato attuale, esso dispone di un numero elevato di alloggi ERP rispetto al numero degli abitanti ed, inoltre, trattasi di abitazioni la cui costruzione risale per la gran parte agli anni ’60, per le quali nel tempo non sono stati previsti adeguati interventi di manutenzione, a causa della mancanza di fondi da destinare. Il numero di immobili che il Comune mantiene in proprietà, considerata la disponibilità finanziaria di cui dispone al fine di garantirne idonea manutenzione, è pertanto dallo stesso ritenuto sufficiente a far fronte alle effettive necessità sociali della cittadinanza.
Giova altresì precisare che la maggior parte degli attuali inquilini, nel corso degli anni, ha manifestato interesse all’acquisizione degli alloggi inseriti nel Piano Vendita, sia per mezzo di proprie richieste di informazioni fatte pervenire al Comune sia in seguito ad indagine preventiva svolta dall’Ente.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Programmazione Lavori Pubblici – Unità Organizzativa Edilizia ha valutato che la proposta di Piano di vendita presentata dal Comune di Noale (VE) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2018.
Come stabilito dall’art. 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Si incarica la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Noale (VE) n. 26 del 09/07/2025, trasmessa con nota n. 21184 del 31/07/2025 acquisita al protocollo regionale n. 377140 dell’1/08/2025 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 25517 del 18/09/2025 acquisita al protocollo regionale n. 468550 di pari data;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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