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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 07 ottobre 2025
Perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera di Variante (codice) V22, apportata al progetto della Tratta AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale "Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona)" (CUP F81H91000000008). Artt. 169, comma 3, e 165, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il provvedimento è finalizzato all’espressione del parere che la Regione del Veneto deve rendere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 169, comma 3 e dell’art. 165, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, sul progetto esecutivo della variante in oggetto specificata, per il perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle relative opere, in quanto ricadenti all’esterno del corridoio individuato ai fini urbanistici con l’approvazione, da parte del CIPE, del lotto funzionale “Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona)" della tratta AV/AC Brescia - Verona.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE, oggi CIPESS) con Delibera n. 42 del 10 luglio 2017 ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del Lotto funzionale “Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona)”, della tratta AV/AC Brescia - Verona parte del Corridoio Mediterraneo della Rete Centrale europea dei trasporti.
Nel successivo sviluppo del progetto esecutivo - affidato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in qualità di soggetto aggiudicatore, al General Contractor (GC) Consorzio CEPAV DUE - sono state apportate diverse varianti alla soluzione assentita dal CIPE, proprio al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nella sopramenzionata Delibera CIPE n. 42/2017.
Il progetto, inoltre, ha subito ulteriori modifiche a seguito degli esiti di intervenuti approfondimenti tecnici, nonché dell’accoglimento di alcune osservazioni pervenute nell’ambito della procedura di pubblica utilità.
In particolare, dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE e nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo è intervenuta la modifica agli impianti di trazione elettrica per mezzo dell’adozione del sistema a 3kVcc su tutto il tracciato della linea AV/AC, in luogo di quello a 25kVca, inizialmente previsto. Tale modifica ha comportato la necessità di correlate opere di adeguamento, tra le quali, in particolare, la Variante codificata V22, riguardante la realizzazione della nuova sottostazione elettrica di trasformazione 132/3kVcc (comprensiva di piazzale, fabbricati e viabilità di accesso), ubicata nel Comune di Sona (VR), in luogo dell’originario piazzale ove era previsto un posto di parallelo semplice (PPS), che interessava un’area di limitate dimensioni.
Relativamente a tale variante, con nota prot. n. PRE/5118 del 05/03/2024 (acquisita in pari data al prot. regionale n. 114277), il General Contractor CEPAV DUE, per conto di Rete Ferroviaria Italiana, ha trasmesso agli Enti ed Amministrazioni interessati la documentazione progettuale ed ambientale della sopramenzionata opera modificativa, qualificabile come variante localizzativa, in quanto ricadente al di fuori del corridoio urbanistico individuato con l’approvazione, da parte del CIPE, del lotto funzionale di che trattasi.
A tal riguardo, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – ancora applicabile alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale quale quella in esame, in virtù delle disposizioni transitorie già dettate dall’art. 216, commi 1-bis e 27 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e ora trasfuse nell’art. 225, commi 10 e 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" – proprio in considerazione della rilevanza della suddetta variante sotto l’aspetto localizzativo, prevede che, ai fini della sua approvazione, siano attivate le procedure di cui agli artt. 169, comma 3 e 165, comma 5, ovvero che la stessa sia approvata dal CIPE (ora CIPESS) con il consenso del Presidente della Regione, sentiti i Comuni territorialmente interessati.
Attualmente, rispetto alle suddette disposizioni normative il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed in particolare l’art. 1, comma 15 è intervenuto a semplificare l’iter di approvazione delle varianti di che trattasi, stabilendo che “….. per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato;……..”.
Sussistendo tali condizioni nel caso di specie, la Società Rete Ferroviaria Italiana, con nota del 13/03/2024, prot. n. RFI-VDO.DIN.DIPAV\A0011\P\2024\0000012 (prot. regionale n. 131165 del 14/03/2024), ha provveduto a convocare, per il giorno 11/04/2024 apposita Conferenza di Servizi, con finalità istruttoria, ai sensi del combinato disposto dall’art. 169, comma 3 e dell’art. 165, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 1, comma 15 del D.L. n. 32/2019, invitando ogni amministrazione, ente o società interessati ad esprimere il parere di propria competenza entro il termine previsto dal citato D.Lgs. 163/2006.
A seguito di tale convocazione, la Regione del Veneto, con comunicazione prot. n. 165332 del 03/04/2024, a firma del Rappresentante Unico Regionale (RUR) - all’uopo delegato con nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 153806 del 26/03/2024 - ha attivato apposita istruttoria interdirezionale, a rilevanza interna, nell’ambito della quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione progettuale presentata dal soggetto proponente.
Una volta soddisfatte tali richieste di integrazioni e tenuto conto dei pareri espressi dalle Strutture regionali coinvolte, la Regione del Veneto, per il tramite dello stesso RUR, ha formulato il proprio parere favorevole con nota prot. n. 314046 del 26/06/2025, alle condizioni riportate nella nota medesima.
Il completamento di tale iter autorizzativo, in considerazione della sussistenza della rilevanza della variante sotto l’aspetto localizzativo, presuppone quindi che, ai fini dell’approvazione della stessa da parte del Soggetto Aggiudicatore, sia acquisito anche il consenso del Presidente della Regione, espresso con la procedura di cui all’art. 165, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, ovvero sentiti i Comuni nel cui territorio si realizzano le opere.
Pertanto, ad espletamento della suddetta finalità, il Presidente della Regione, con nota prot. n. 388774 del 07/08/2025 ha provveduto a convocare il Sindaco del Comune di Sona (VR), territorialmente interessato, per l’esame congiunto del progetto esecutivo della variante di che trattasi, dal punto di vista localizzativo.
In tale incontro, tenutosi il giorno 12/08/2025, secondo la modalità della videoconferenza - alla presenza del Direttore regionale della Direzione Infrastrutture e Trasporti, giusta delega del Presidente della Giunta regionale prot. n. 388949 del 07/08/2025 - il sopramenzionato Comune, come da verbale acquisito agli atti, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla localizzazione delle opere proposte in variante urbanistica, con la specifica richiesta di prevedere, per quanto possibile, delle alberature ad alto fusto lungo i confini delle opere da realizzare, al fine di mitigare l’impatto visivo delle stesse e delle barriere antirumore posizionate lungo i bordi della ferrovia.
Con nota prot. reg. n. 432081 del 05/09/2025 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ha quindi trasmesso all’Amministrazione comunale il verbale del sopracitato incontro, comunicando che, qualora non fossero sopraggiunte osservazioni entro il termine di 7 giorni, lo stesso sarebbe stato ritenuto condiviso tra le parti.
Di conseguenza, decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni da parte del Comune di Sona (VR), si è ritenuto definitivamente acquisito il parere favorevole alla localizzazione delle opere.
Tenuto conto, pertanto, di quanto emerso nell’incontro del 12/08/2025, e in considerazione del fatto che le opere previste in variante non comportano modifiche significative alle opere già approvate, si propone di esprimere il parere favorevole della Regione del Veneto ai fini dell’Intesa di cui all’art. 165, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alla localizzazione della Variante V22 al progetto del Lotto funzionale “Brescia Est – Verona (escluso Nodo di Verona)” della Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona - Tratta Brescia - Verona.
Si incarica la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; VISTO il D.Lgs. n. 36/2023; VISTO il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e ss.mm.ii.; VISTA la Delibera CIPE n. 42 del 10/07/2017; VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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