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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1157 del 30 settembre 2025
Assemblea straordinaria e ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 9.10.2025.
Partecipazione all’Assemblea straordinaria e ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 9.10.2025 alle ore 10.00, in seconda convocazione, avente all’ordine del giorno, per la parte straordinaria, alcune modifiche allo Statuto e, per la parte ordinaria, l’autorizzazione da parte dell’Assemblea per l’acquisto di nuovi spazi aziendali.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Veneto Acque S.p.A. è una società “in house” della Regione del Veneto, la quale detiene il 100% del capitale sociale.
La società sviluppa le proprie attività principalmente su mandato regionale nei seguenti comparti:
- acquedottistico e di tutela delle risorse idriche;
- risanamento ambientale, bonifica di siti contaminati e smaltimento di rifiuti abbandonati;
- difesa del suolo, salvaguardia idrogeologica e riqualificazione paesaggistica.
Con nota di Veneto Acque S.p.A. prot. n. 3493 del 09.09.2025 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società, da tenersi presso la propria sede in Venezia-Mestre, via Torino, 180, il giorno 25 settembre 2025 alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 9 ottobre 2025 alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Assemblea Parte Straordinaria
1. Statuto sociale: modifiche agli art. 1 (ragione sociale), art. 2 (oggetto sociale), 18 (poteri dell’organo amministrativo), 26 (rinvio normativo) e introduzione dell’art. 2-ter (adempimenti società benefit).
Assemblea Parte Ordinaria
1. Autorizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto Sociale a seguito della delibera assunta dall'Assemblea dei soci del 18.06.2025 al punto n. 4 (approvazione budget 2025).
Ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’Assemblea.
In relazione all’argomento posto all’ordine del giorno della Parte Straordinaria, si fa presente che l’art. 1, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2025, n. 18 recante ”Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della società Veneto Acque spa alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 'Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune’” autorizza la Giunta regionale a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’adeguamento dello Statuto societario di Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit di cui all’art. 1, commi da 376 a 382 della Legge n. 208/2015, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle società benefit previsto dall’ articolo 4 della Legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 ad oggetto “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”.
Il successivo comma 2 dell’art. 1 della suddetta L.R. n. 18/2025 precisa che “Per le finalità di cui al comma 1, Veneto Acque S.p.A. svolge la propria attività a beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti e associazioni ed altri portatori di interesse del territorio veneto. In particolare essa promuove la realizzazione di finalità a beneficio comune operando nei seguenti ambiti:
a) nel supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d’ambito nella pianificazione e realizzazione delle opere acquedottistiche di interesse strategico regionale, anche nel quadro del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, al fine di migliorare l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, rafforzando la governance regionale nel settore;
b) nella progettazione e costruzione delle opere di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) di cui all’ articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e del quale la società è concessionaria, allo scopo di potenziare la resilienza dei sistemi idrici, aumentando le interconnessioni e riducendo le perdite ed i consumi energetici;
c) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale nel campo del recupero ambientale e paesaggistico e della salvaguardia idrogeologica, tra cui indagini, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio, bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati, rimozione e smaltimento di rifiuti, gestione dei relativi impianti di trattamento e smaltimento, riqualificazione e recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, con l’obbiettivo di contribuire all’eliminazione delle fonti di pressione ambientale ed alla sicurezza del territorio garantendo aree fruibili ai cittadini;
d) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale che contribuiscono alla promozione dell’economia circolare ed alla decarbonizzazione di cui al piano energetico regionale, tra cui la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.”
La sopracitata L.R. n. 18/2025, al comma 3 dell’art. 1 prevede altresì che Veneto Acque S.p.A. svolga le attività a beneficio comune indicate al comma 2 e le ulteriori attività previste dallo Statuto sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale e che possa svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi nel rispetto del limite di fatturato previsto per le società “in house”.
Insieme alla nota di convocazione la Società ha trasmesso, accompagnata da una relazione dell’Amministratore Unico, la proposta di modifica statutaria (Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di seguito illustrata, volta a recepire quanto previsto dalla nuova legge regionale di cui sopra.
All’art. 1 la modifica concerne la denominazione sociale, che dovrà riflettere l’acquisizione della qualifica di società benefit e che pertanto diventa "VENETO ACQUE Società Benefit per Azioni" o, in forma abbreviata, “VENETO ACQUE S.b.p.a.”.
All’art. 2 sono inserite le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e gli effetti attesi da tale attività. La Relazione di impatto annuale sarà poi chiamata a definire gli obbiettivi specifici e gli indicatori con i quali misurare il loro conseguimento in fase di rendicontazione, secondo le modalità previste dallo standard di valutazione prescelto. Vengono inoltre proposte delle precisazioni in alcuni punti dell’oggetto sociale, nonché due nuovi punti che meglio specificano la possibilità per la società di gestire impianti per la produzione di energie rinnovabili, come previsto alla lett. d) del comma 2 della L.R. n. 18/2025 e di svolgere attività di formazione, studio e ricerca in ambiti inerenti al proprio oggetto sociale.
Viene introdotto un nuovo articolo, l’art. 2 ter per regolamentare alcuni adempimenti richiesti alle società benefit, tra cui l’individuazione del Responsabile d’Impatto ad opera dell’Organo Amministrativo, cui compete altresì la redazione della Relazione annuale in merito al perseguimento del beneficio comune, che dovrà avvenire con l’utilizzo di uno Standard di Valutazione Esterno che deve essere sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato con la stessa.
All’art. 18, in tema di poteri dell’Organo Amministrativo, è aggiunto un comma che chiarisce come in Veneto Acque S.p.A., in quanto Società benefit, la gestione della Società condotta dall’Organo Amministrativo è volta al bilanciamento dell’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
All’art. 26 viene inserito un rinvio alle norme che disciplinano le società benefit e cioè all’art. 1, commi da 376 a 384, della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.
Prima ancora del venire in essere della nuova normativa regionale specifica sopra riportata, su una prima stesura di proposta di modifica dello Statuto predisposta da Veneto Acque S.p.A. era stato chiesto con note prot. n. 0180842 del 8.04.2025 e n. 0206510 del 26.04.2025 della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali il parere delle Strutture regionali affidanti incarichi alla Società o comunque competenti nelle materie interessate dal suo oggetto sociale.
Le Strutture regionali interpellate hanno dato parere positivo o non hanno formulato rilievi, ad esclusione della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, la quale, con nota prot. n. 208916 del 24.04.2025, ha proposto alcune modifiche al testo originariamente trasmesso. Variazioni accolte ed inserite nel testo oggetto di approvazione assembleare.
Considerato quanto sopra rappresentato e che il testo statutario presentato dalla Società Veneto Acque S.p.A. e riportato nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è coerente con le previsioni della L.R. 18/2025, si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per l’approvazione delle modifiche statutarie presentate.
Per quanto concerne l’argomento iscritto nella Parte Ordinaria dell’Assemblea, si fa presente che lo Statuto societario vigente, all’art. 13, prevede che per gli atti negoziali di qualsivoglia natura e di valore unitario superiore ad euro 250.000,00 che non siano ricompresi nel piano industriale o nel budget sia necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea.
In merito a ciò si rammenta che nel budget 2025 approvato dall’Assemblea societaria del 18.06.2025, giusta DGR n. 625 del 11.06.2025, veniva prefigurata la necessità di acquisizione “di un immobile destinato ad ampliare gli spazi aziendali, per far fronte ad un ulteriore e significativo incremento delle attività in programma ed al rafforzamento della pianta organica previsto nel Piano Triennale 2024-2026 approvato con DGR 1496 del 16.12.2024”.
La DGR n. 625/2025 sullo specifico punto ha previsto ad ogni modo che vi fosse “una successiva specifica autorizzazione assembleare con riferimento all’operazione immobiliare di acquisizione di nuovi spazi aziendali, da rilasciarsi previa formulazione, da parte di Veneto Acque S.p.A., di dettagliata proposta la quale declini l’opzione più conveniente per la Società”.
In ragione di ciò la Società Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso insieme alla nota di convocazione anche la “Relazione dell’Amministratore Unico per l’acquisto di nuovi spazi aziendali” che viene allegata al presente provvedimento (Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
Come riportato nella citata relazione, “la Società ha l’esigenza di superare la già attualmente insufficiente dotazione di spazi aziendali e di far fronte all’ingresso di quattro nuove risorse aziendali (dalle 12 attuali alle 16 previste), per poter dare attuazione al piano assunzionale e consentire di conseguenza la piena operatività aziendale. (…) In quest’ottica, rispetto all’odierna dotazione di spazi per una superficie di circa 300 mq, risulta necessario un immobile tra i 500 e i 600 mq”.
Come risulta dalla relazione, la Società Veneto Acque S.p.A. ha individuato la zona di localizzazione dell’immobile e le caratteristiche che questo dovrebbe avere.
Con riferimento alle modalità con le quali procurare la disponibilità dell’immobile, l’Amministratore Unico della Società nella sua relazione evidenzia la convenienza dell’acquisto rispetto alla locazione per le ragioni che seguono:
“a) stabilità e controllo a lungo termine: la società evita il rischio del mancato rinnovo del contratto di locazione e mantiene la facoltà di adattare l’immobile alle proprie esigenze, senza restrizioni imposte dal locatore;
b) risparmio nel medio-lungo periodo: anche se l’acquisto comporta un investimento iniziale elevato, risulta meno oneroso nel tempo rispetto ai canoni di locazione continuativi ed elimina l’indicizzazione annuale del canone, esposto ai rischi inflazionistici;
c) valorizzazione patrimoniale: l’immobile entra a far parte del patrimonio della Società, aumentando l’attivo patrimoniale, con possibilità di valorizzazione futura, in caso di rivalutazione immobiliare;
d) contenimento della spesa corrente: la locazione grava sulla spesa corrente, mentre l’acquisto può essere imputato a spesa in conto capitale.
(…) assume poi un carattere di rilievo il fatto che la società beneficia attualmente di una dotazione finanziaria in grado di supportare l’acquisto senza necessità di ricorrere al mercato dei capitali, con evidenti vantaggi in termini di costi finanziari”.
Sempre dalla relazione si evince che, considerata di interesse la zona di Mestre, e i relativi indici di cui alla Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, rilevati al secondo semestre 2024, gli eventuali lavori di adattamento, la necessità di arredi e le correlate spese tecniche, il costo da sostenere da parte della Società è previsto essere non superiore a euro 1.500.000,00.
Veneto Acque S.p.A., con nota prot. n. 2848 del 16.07.2025 ha manifestato alla Direzione Gestione del Patrimonio la necessità di dotarsi di nuovi spazi aziendali, evidenziando i relativi fabbisogni sia in termini di localizzazione dell’immobile che di altre sue caratteristiche, chiedendo di rappresentare l’eventuale disponibilità di spazi aventi le suddette caratteristiche nella disponibilità della Regione del Veneto. La predetta Direzione, con nota prot. n. 400151 del 18.08.2025, ha comunicato che l’Amministrazione regionale non è in possesso, nell’ambito territoriale richiesto, di alcun bene idoneo a tale utilizzo.
È inoltre pervenuto, su richiesta della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, il Parere del Collegio Sindacale della Società (prot. reg. n. 476013 del 19.09.2025) in merito alla sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione di acquisto dell’immobile, agli atti dei competenti uffici regionali.
Nel suddetto parere viene riportato quanto segue.
“Tenuto conto dei tempi necessari per dar corso ad una procedura trasparente per l’individuazione e l’acquisto dell’immobile, la Società prevede uno slittamento di parte dell’investimento al 2026, per circa 300.000 €. (…) I valori di sintesi dell’operazione, necessari alla nostra analisi di sostenibilità economico - finanziaria, sono pertanto i seguenti:
valore complessivo massimo dell’investimento €. 1.500.000,00;
impatto finanziario:
esercizio 2025 €. 1.200.000,00;
esercizio 2026 €. 300.000,00.”
Nel prosieguo viene poi rappresentato come: “Dall’analisi del budget di cassa suddetto, la sostenibilità finanziaria dell’investimento, che andrà ad impattare negli esercizi 2025 e 2026 è senza dubbio garantita con fondi propri della Società.
Per quanto riguarda gli effetti economici dell’investimento sui bilanci futuri, devono essere considerati i maggiori eventuali ammortamenti che l’investimento produrrà sui bilanci futuri della società.
L’immobile attuale sede della Società, acquistato nel 2010 per euro 1.200.000 ha un impatto sul bilancio di esercizio di euro 30.000 per effetto della quota di ammortamento: essendo l’importo dell’immobile da acquistare stimato all’incirca dello stesso valore, i bilanci futuri non saranno gravati da maggiori ammortamenti, salvo che la società decida di non vendere l’immobile attuale ma di tenerlo e di affittarlo.
In questo caso, si avranno comunque gli effetti positivi del canone di locazione, effetti che, come detto sopra, non sono stati prudenzialmente considerati nel budget di cassa predisposto dalla società.
Per quanto riguarda gli ammortamenti dei lavori di adattamento e dei nuovi arredi, questi avranno comunque un effetto limitato sui bilanci futuri, in quanto per i nuovi arredi sono previsti valori di acquisto non elevati mentre per i lavori di adeguamento l’attuale normativa prevede tempi di ammortamento solitamente ultradecennale che contribuiscono ad attenuare l’impatto dei costi da imputare a ciascun singolo bilancio futuro interessato, nonostante la significatività del costo da sostenere per le operazioni di adeguamento. Quanto sopra posto, tenuto conto anche degli effetti positivi e potenzialmente compensativi dei costi che si potrebbero avere in futuro, specie con l’immissione a reddito dell’attuale sede, si ritiene non necessario approfondire ulteriormente in questa sede l’impatto dei costi di arredamento ed adeguamento del nuovo immobile sui bilanci futuri. Alla luce di queste considerazioni, il Collegio evidenzia che anche da un punto di vista economico la sostenibilità dell’investimento è garantita”.
Considerato quanto fin qui esposto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare in favore dell’autorizzazione alla Società Veneto Acque S.p.A. a procedere all’acquisizione dell’immobile che verrà individuato secondo le caratteristiche specifiche richieste e sopra illustrate ed entro un costo complessivo massimo, comprensivo delle spese per gli arredamenti, spese tecniche ed eventuali lavori di adattamento, di euro 1.500.000,00 mediante le procedure previste volte ad assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, procedendo all’acquisto previa valutazione della congruità del prezzo, sulla scorta di apposita valutazione tecnica.
Si propone, inoltre, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di dare indicazione alla Società Veneto Acque S.p.A. di apportare gli eventuali aggiornamenti al budget 2025 ove ciò risultasse necessario a seguito dell'operazione di acquisizione dell'immobile.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Partecipazioni societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;
VISTA la L.R. 12.08.2025, n. 18 “Indirizzi per l’adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune””;
VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A.;
VISTA la nota di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria di Veneto Acque S.p.A. prot. n. 3493 del 09.09.2025;
VISTO il parere del Collegio Sindacale della Società in merito alla sostenibilità economico finanziaria dell’operazione di acquisizione dell’immobile, agli atti dei competenti uffici regionali, prot. reg. n. 476013 del 19.09.2025;
delibera
1. Autorizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto Sociale a seguito della delibera assunta dall'Assemblea dei soci del 18.06.2025 al punto n. 4 (approvazione budget 2025);
Allegati (omissis)
(seguono allegati)
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