Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138 del 22 settembre 2025
Restituzione di fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. DGR n. 226/2022.
Si provvede alla restituzione di fondo (Foglio 87 e Mappali 35, 36 e 38 nel Comune di Cavarzere (VE)) al territorio destinato alla gestione programmata della caccia, dando atto della risultanza istruttoria approvata con Decreto n. 324/2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” all'art. 15, commi 3 e 4 prevede che il proprietario o il conduttore che intenda vietare su di un fondo l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare al Presidente della Giunta regionale motivata richiesta. Tale istanza viene accolta qualora non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della medesima L. n. 157/1992. Si prevede altresì che la richiesta possa essere accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
La Regione del Veneto all'art. 8, comma 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.” ha previsto pertanto che “Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.
Nell’ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.”, con DGR n. 226 del 8 marzo 2022 “Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001.” sono state stabilite le modalità per la sottrazione dei fondi nonché approvato lo schema di Convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai fini della raccolta delle domande e la conservazione delle stesse, tramite l'utilizzo di un apposito applicativo informatico.
La disciplina di cui alla DGR n. 226/2022 prevede la trasmissione, da parte di AVEPA, delle istanze pervenute alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria nonché l'istruttoria delle medesime in capo all'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria, sulla scorta delle disposizioni di cui alla citata DGR n. 226/2022.
Inoltre tale Deliberazione disciplina, al paragrafo 4 dell'Allegato A, che per la fattispecie di sottrazione dei fondi “B3)” Attività di rilevante interesse economico, sociale, didattico-formativa o ambientale per le quali l'esercizio dell'attività venatoria è motivo di danno o disturbo” le domande possano essere valutate annualmente, fatto salvo che il limite massimo previsto dell'1% del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) calcolato a livello provinciale non risulti già raggiunto.
Nel corso della finestra temporale per l’annualità 2022 per la presentazione delle istanze “B3)”, la Società Agricola Salvagnini S.S. Società Semplice aveva presentato domanda di sottrazione per il fondo, che risultava essere adibito a Fattoria Didattica formalmente riconosciuta, ubicato nel Comune di Cavarzere (VE), Foglio 87 e Mappali 35, 36 e 38, che è stata successivamente trasmessa dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
A conclusione della relativa valutazione istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022 “Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria. L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 236/2022.”, aveva approvato l’esito istruttorio relativo all’istanza in parola, come rappresentato nell’Allegato B del medesimo Decreto, ai fini della sottoposizione alla Giunta regionale per l’adozione del provvedimento di approvazione della sottrazione parziale del fondo richiesto dall’esercizio dell’attività venatoria.
La Giunta regionale con DGR n. 76 del 26 gennaio 2023 aveva approvato la sottrazione parziale del fondo in parola dall’esercizio dell’attività venatoria essendo il fondo adibito a Fattoria Didattica come dettagliato nel relativo Allegato B.
Successivamente il Dr. Agr. Andrea Salvagnini, quale Amministratore unico della Società Agricola, con nota prot. n. 189727 del 14.04.2025, acquisita agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha inviato la comunicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) datata 10 gennaio 2025, da cui risulta che la suddetta Società ha rinunciato all’attività connessa all’esercizio di Fattoria Didattica e, quindi, con la conseguenza diretta della restituzione del fondo in parola al territorio destinato alla gestione programmata della caccia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027.
Con il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 140 del 13 maggio 2025 avente per oggetto “Approvazione dell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.i. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. D.G.R. n. 591/2015 D.G.R. n. 1997/2018. Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 117 dell’8 novembre 2016. Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 3 dell’9 gennaio 2025. Aggiornamento al 30 aprile 2025.”, è stato approvato l’elenco delle Fattorie Didattiche aggiornato al 30 aprile 2025.
Dall’Allegato A1 del richiamato Decreto n. 140/2025, si evince la cessazione volontaria della Fattoria Didattica, già iscritta all’elenco regionale di cui al Decreto n. 3/2025, denominata “Botta e Cuore” Societa’ Agricola Salvagnini S.S. – Societa’ Semplice di Salvagnini Andrea, con sede Legale in Piazzale Alberto Mario, 3 – 45100 Adria (RO) e sede Aziendale in via Botta, 6 – 30014 Cavarzere (VE), C.I.A.A.: 04353130273, P.IVA: 01528760299.
Ciò premesso, a seguito delle suddette premesse e a conclusione dell’iter istruttorio, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con proprio Decreto n. 324 del 09 settembre 2025 “Approvazione della risultanza istruttoria relativa alla restituzione di fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia. Anno 2025. DGR n. 226/2022.”, ha approvato l’esito istruttorio relativo all’istanza in parola, ai fini della sottoposizione alla Giunta regionale per l’adozione del provvedimento di restituzione del territorio alla gestione programmata della caccia di cui al fondo con Foglio 87 e Mappali 35, 36 e 38 nel Comune di Cavarzere (VE).
Infine si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;
VISTA la DGR n. 1011 del 11 agosto 2023 “Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023.”;
VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 1197 del 23 dicembre 2022 “Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria. L. r. n. 2/2022;
VISTA la DGR n. 76 del 26/01/2023 avente per oggetto “Sottrazione dei fondi all’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022.”;
VISTA la nota del Dr. Agr. Andrea Salvagnini, quale Amministratore unico della Società Agricola Salvagnini S.S., acquisita al protocollo regionale n. 135853 del 17.03.2025;
VISTA la nota prot. regionale n. 188131 del 11.04.2025 dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria (sede di Venezia) di comunicazione motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90 e s.m.i., relativa all’accoglimento dell’istanza per l’istituzione di una Zona di Addestramento dei Cani da caccia (ZAC);
VISTA la nota del Dr. Agr. Andrea Salvagnin, quale Amministratore unico della Società Agricola Salvagnini S.S., acquisita agli atti presso la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con prot. n. 189727 del 14.04.2025;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 140 del 13 maggio 2025 avente per oggetto “Approvazione dell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.i. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. D.G.R. n. 591/2015 D.G.R. n. 1997/2018. Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 117 dell’8 novembre 2016. Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 3 dell’9 gennaio 2025. Aggiornamento al 30 aprile 2025.”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 324 del 09 settembre 2025 avente per oggetto “Approvazione della risultanza istruttoria relativa alla restituzione di fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia. Anno 2025. DGR n. 226/2022.”,
delibera
Torna indietro