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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 03 ottobre 2025


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1128 del 22 settembre 2025

Autorizzazione alla vendita di patrimonio disponibile dell'IPAB 'Casa del Sorriso' di Badia Polesine (RO). DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 e DGR n. 2307 del 9 agosto 2005. Articolo 45, comma 1 della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, e articolo 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'IPAB ‘Casa del Sorriso’ di Badia Polesine (RO) a vendere, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 542.000,00, un immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente, al fine di sostenere il Piano di risanamento risolutivo in corso di approvazione ai sensi del Disciplinare procedimentale di cui all’Allegato B della DGR n. 282 del 21 marzo 2024.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'art. 45, comma 1 della Legge regionale n. 46 del 9 settembre 1999 e successivamente con l'art. 8 della  Legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012, la Regione del Veneto ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari". All'interno del quadro normativo descritto, la DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 disciplina specifiche indicazioni sulla modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale alle alienazioni e le successive DGR n. 2307 del 9 agosto 2005 e n. 455 del 28 febbraio 2006 stabiliscono i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle IPAB.

Nell’ambito della cornice normativa sopra richiamata, con nota acquisita al prot. reg. n. 661005 del 30 dicembre 2024, l’IPAB ‘Casa del Sorriso’ di Badia Polesine (RO), di classe 1B, con sede legale in Via San Nicolò n. 118 – Badia Polesine (RO), ha chiesto l’autorizzazione all'alienazione di un bene immobile facente parte del proprio patrimonio disponibile, denominato “Palazzo Ex Bari” e sito in Via San Nicolò n. 118 a Badia Polesine (RO). Il compendio immobiliare, costituito da un palazzo ottocentesco sviluppato su tre piani sovrapposti e accorpato con la struttura sanitaria socioassistenziale per anziani gestita dall’Ente, risulta così censito catastalmente: Comune di Badia Polesine (RO) – Sezione Urbanistica BP – Foglio n. 8 – Particella 37 – Subalterno 1 – Categoria B/1 – Classe 2 – Consistenza 1.695 m.c. – Superficie Catastale totale 920 m.q. – Rendita Euro 1.750,78.

La perizia di stima giurata allegata all’istanza, redatta in data 8 agosto 2024 dall’Arch. Pierluigi Roman di Villa Bartolomea (VR), iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona al n. 1714, attesta un valore di mercato del bene pari € 542.000,00.

L’istanza di autorizzazione, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB n. 35 del 23 dicembre 2024 e corredata del parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente rilasciato in data 27 dicembre 2024, è stata presentata dall’Ente ai sensi della lettera d) della DGR n. 2307/2005, secondo cui le IPAB possono alienare il proprio patrimonio disponibile per “eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio, su presentazione di particolareggiato e risolutivo piano annuale o pluriennale di risanamento”. La vendita dell’immobile, infatti, rientra tra le azioni di risanamento e sostegno economico-finanziario previste nel Piano di risanamento risolutivo pluriennale acquisito al prot. reg. n. 661005 del 30 dicembre 2024, per il quale è attualmente in corso l’iter procedimentale di cui all’Allegato B della DGR n. 282 del 21 marzo 2024. Nell’ambito del suddetto Piano di risanamento risolutivo, che mira a ricondurre in equilibrio la deficitaria situazione economico patrimoniale in cui versa l’IPAB, l’immobile de quo è stato trasferito da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 23 dicembre 2024, in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 della L.R. n. 43/2012, secondo cui “la dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all'ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale”.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che il compendio sopra descritto non risulta idoneo ad accogliere ospiti non autosufficienti a causa di motivi strutturali e che l’Ente non dispone, allo stato, di risorse sufficienti per provvedere ad una completa ristrutturazione del medesimo con cambio di destinazione d’uso.

Si precisa che la U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane ha valutato positivamente l'operazione di vendita poiché contribuirà a ridurre l’esposizione debitoria, garantendo il ripristino dell’equilibrio economico dell’IPAB e consentendo in tal modo la continuità dei servizi erogati dall’Ente sul territorio.

In ottemperanza alla Legge regionale n. 46/1999 e alla Legge regionale n. 43/2012, nonché alle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica regionale competente per la valutazione delle istanze di alienazione/acquisto del patrimonio disponibile da parte delle IPAB, istituita, da ultimo, con Decreto del Direttore regionale dell’Area Sanità e Sociale n. 124 dell'11 novembre 2021, ha valutato l’istanza esprimendo parere favorevole all’operazione, così come si evince dal verbale agli atti dell’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane.

Si propone pertanto, sulla base delle valutazioni tecniche dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane e nelle more dell'approvazione del Piano di risanamento ai sensi del Disciplinare procedimentale di cui all’Allegato B della DGR n. 282/2024, di autorizzare l'IPAB ‘Casa del Sorriso’ di Badia Polesine (RO) all’alienazione, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 542.000,00 dell’immobile facente parte del proprio patrimonio disponibile, sito a Badia Polesine (RO), identificato catastalmente come segue: Comune di Badia Polesine (RO) – Sezione Urbanistica BP – Foglio n. 8 – Particella 37 – Subalterno 1 – Categoria B/1 – Classe 2 – Consistenza 1.695 m.c. – Superficie Catastale totale 920 m.q. – Rendita Euro 1.750,78.

Considerato che l'alienazione è funzionale all'attuazione del Piano di risanamento risolutivo pluriennale dell’IPAB e che è attualmente in corso l’iter procedimentale di approvazione del Piano medesimo (ai sensi dell'Allegato B della DGR n. 282/2024), si propone che il ricavato dalla vendita venga, nelle more, investito inizialmente dall’IPAB in titoli, senza possibilità di diverso utilizzo, per poi poterlo impiegare nell’ambito delle successive fasi di risanamento.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, l’autorizzazione avrà durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considererà automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine.

Infine, si dispone che l’IPAB produca alla U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane gli esiti delle attività relative alle procedure di vendita.

Si incarica il Direttore dell’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI l'art. 45, comma 1 della L.R. n. 46/1999 e l'art. 8, comma 9 della L.R. n. 43/2012;

VISTE la DGR n. 757/2005, la DGR n. 2307/2005, la DGR n. 455/2006, la DGR n. 3476/2007, la DGR n. 1445/2011, la DGR n. 725/2023 e la DGR n. 282/2024;

VISTO il Decreto del Direttore regionale dell’Area Sanità e Sociale n. 124 del 11 novembre 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, sulla base delle valutazioni tecniche dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane e nelle more dell'approvazione del Piano di risanamento ai sensi del Disciplinare procedimentale di cui all’Allegato B della DGR n. 282/2024, l’IPAB ‘Casa del Sorriso’ di Badia Polesine (RO) all’alienazione, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 542.000,00, dell’immobile, facente parte del proprio patrimonio disponibile, catastalmente identificato come segue: Comune di Badia Polesine (RO) – Sezione Urbanistica BP – Foglio n. 8 – Particella 37 – Subalterno 1 – Categoria B/1 – Classe 2 – Consistenza 1.695 m.c. – Superficie Catastale totale 920 m.q. – Rendita Euro 1.750,78;

3. di dare atto che il ricavato dalla vendita di cui al precedente punto 2, nelle more del procedimento di approvazione del Piano di risanamento previsto dal Disciplinare di cui all’Allegato B alla DGR 282/2024, dovrà essere inizialmente investito dall’IPAB in titoli, senza possibilità di diverso utilizzo, per poi impiegarlo nell’ambito delle successive fasi di risanamento dell’Ente;

4. di prescrivere che l'IPAB autorizzata produca all’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane gli esiti delle attività relative alla procedura di vendita;

5. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 2, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, avrà durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considererà automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;

6.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell’esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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