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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 02 settembre 2025


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 26 agosto 2025

IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR). Autorizzazione all'alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile. DGR n. 757 dell'11 marzo 2005. Articolo 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, e articolo 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR) a vendere la propria quota di proprietà di due beni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge regionale n. 46 del 9 settembre 1999, art. 45, comma 1 dapprima, e successivamente con Legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012, art. 8, la Regione del Veneto ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari". All'interno del quadro normativo descritto, la DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 disciplina specifiche indicazioni sulla modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale alle alienazioni e le successive DGR nn. 2307 del 9 agosto 2005 e 455 del 28 febbraio 2006 stabiliscono i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle IPAB.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 201077 del 18 aprile 2025, l’IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), di classe 1B, con sede legale in Legnago, Corso della Vittoria n. 14 (di seguito anche solo ‘IPAB’), ha chiesto l’autorizzazione all’alienazione della quota del 50%, di proprietà dell’Ente, di due beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile, ubicati in Legnago (VR), Via Roma n. 19 e n. 23, e catastalmente identificati come di seguito indicato:

  • Lotto A - C.T. Fg. 17, Part. 966, Sub. 14, Cat. C1, negozi e botteghe, Cl. 8, mq. 266,00, R. € 5.975,92. Trattasi di negozio sito a piano terra composto da ampio locale commerciale con spogliatoi, magazzino, bagno e relativo antibagno, cortile esterno e locale; al piano primo ed al piano secondo si trovano dei locali ripostigli con bagno;
  • Lotto B - C.T. Fg. 17, Part. 966, Sub. 15, Cat. C1, negozi e botteghe, Cl. 8, mq. 399,00, R. € 8.963,89. Trattasi di negozio sito a piano terra composto da ampio locale commerciale con spogliatoi, bagni e relativi antibagni.

La perizia asseverata redatta il 17 marzo 2025 dal Geom. Luca De Gani di Legnago (VR), iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Verona al n. 1945, attesta un valore complessivo dei due beni immobili in € 407.602,91 (€ 159.234,90 quanto al Lotto A e € 248.368,01 quanto al Lotto B). Conseguentemente, visto che l’IPAB è proprietaria di entrambi i beni per la quota del 50%, il valore di detta quota è pari a complessivi € 203.801,46, (€ 79.617,45 quanto al Lotto A e ad € 124.184,01 quanto al Lotto B).

L'istanza di autorizzazione è stata approvata dall'IPAB con Deliberazione consiliare n. 13 del 26 marzo 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che gli immobili de quibus non rilevano per l’Ente al fine di potenziare le attività istituzionali, ma costituiscono invece una previsione di costo in termini di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi che incidono negativamente sul patrimonio strumentale dell’Ente stesso. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha rappresentato altresì la difficoltà nel dare in locazione gli spazi, essendo i beni medesimi in comproprietà con altro soggetto di natura privata.

Con il medesimo provvedimento, il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha precisato che il ricavato dalla vendita degli immobili sarà destinato all’acquisto di prodotti finanziari quali titoli di Stato. Nello specifico, l’Ente procederà all’acquisto di Buoni Ordinari del Tesoro con il miglior rendimento medio ponderato alla prima asta utile successiva all’alienazione. Il criterio a cui ascrivere l’operazione, pertanto, è quello previsto dalla lettera a) della DGR n. 2307 del 2005 (“reinvestimento del ricavato dall’alienazione in beni immobili o strumenti a carattere finanziario ammessi dall'ordinamento destinati a produrre una rendita comunque non inferiore alla eventuale rendita propria del bene alienato”).

A corredo dell’istanza l’IPAB ha trasmesso, altresì, parere favorevole dell’Organo di Revisione datato 22 aprile 2025.

L’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane ha valutato positivamente l’operazione di vendita degli immobili, in quanto gli stessi non risultano funzionali allo scopo istituzionale dell’IPAB e, per converso, potrebbero costituire fonte di costi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, in ottemperanza alla Legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012, nonché alle DGR nn. 455/2006, 3476/2007, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica regionale competente per la valutazione delle istanze di alienazione/acquisto del patrimonio immobiliare da parte delle IPAB, rinnovata nella composizione, da ultimo, con Decreto del Direttore Genereale dell'Area Sanità e Sociale n. 124 del 11 novembre 2021.

L'autorizzazione alla vendita, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, avrà durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considererà automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI l'art. 45, comma 1 della L.R. n. 46/1999 e l'art. 8, comma 9 della L.R. n. 43/2012;

VISTE la DGR n. 757/2005, la DGR n. 2307/2005, la DGR n. 455/2006, la DGR n. 3476/2007, la DGR n. 1445/2011 e la DGR n. 725/2023;

VISTO il  Decreto del Direttore Genereale dell'Area Sanità e Sociale n. 124 del 11 novembre 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare l'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), per le motivazioni e finalità esposte in premessa, all’alienazione, per un importo a base d'asta pari a complessivi € 203.801,46, della quota del 50%, di proprietà dell’Ente, dei due beni immobili di seguito catastalmente identificati:
    • Lotto A - C.T. Fg. 17, Part. 966, Sub. 14, Cat. C1, negozi e botteghe, Cl. 8, mq. 266,00, R. € 5.975,92 (importo a base d’asta pari a € 79.617,45);
    • Lotto B - C.T. Fg. 17, Part. 966, Sub. 15, Cat. C1, negozi e botteghe, Cl. 8, mq. 399,00, R. € 8.963,89 (importo a base d’asta pari a € 124.184,01);
  3. di dare atto che il ricavato dalla vendita di cui al precedente punto 2 dovrà essere utilizzato dall’IPAB per l’acquisto di titoli di Stato, in conformità con quanto previsto dalla DGR n. 2307/2005;
  4. di prescrivere che l'IPAB autorizzata produca all’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane gli esiti delle attività relative alla procedura di alienazione dei beni immobili sopra descritti;
  5. di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, avrà durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considererà automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell’esecuzione del presente atto;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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