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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 08 agosto 2025


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 29 luglio 2025

Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Interventi di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E. Proroga della durata della Convenzione tra Regione del Veneto e l'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ed esonero della corresponsione del canone per gli oneri demaniali. D.C.R. n. 150/2019, D.G.R. n. 1033/2020 e D.G.R. n. 1661/2021.

Note per la trasparenza

L’Agenzia Veneto Agricoltura beneficia di un finanziamento a valere sui fondi regionali per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna per la realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E, acquisite a patrimonio indisponibile regionale, per i quali è stata sottoscritta, da ultimo in data 3 dicembre 2021, una specifica Convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR n. 1661/2021.

In riscontro ad istanza dell’Agenzia, si prorogano al 31 dicembre 2026 i termini di validità della Convenzione, esonerando contestualmente la stessa Agenzia alla corresponsione dei canoni demaniali di derivazione idriche in quanto si tratta di lavori di interesse e di competenza regionale.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

In attuazione dell’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 9 agosto 2013, n. 98 “Trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui al D. Lgs n. 85/2010” (c.d. “Federalismo Demaniale”) sono state trasferite dallo Stato alla Regione del Veneto le aree corrispondenti alle Casse di Colmata B e D/E.

Il compendio territoriale in argomento, risultato di un’importante opera di bonifica avviata a partire dal 1963 per la realizzazione della III Zona Industriale di Marghera (definitivamente interrotta nel 1969), copre un’area complessiva di circa 1.300 ettari, ricadente principalmente nel territorio comunale di Mira e, per una parte residuale, nel Comune di Venezia, come si evince dai Decreti di trasferimento della proprietà dell’Agenzia del Demanio del 15 marzo 2019 prot. n. 2019/4285/DR-VE, prot. n. 2019/4286/DR-VE e prot. n. 2019/4287/DR-VE.

Con il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio n. 41 del 22 marzo 2019 la Regione ha provveduto alla classificazione negli Inventari del Patrimonio immobiliare regionale, all’interno della categoria dei terreni indisponibili, dei compendi immobiliari denominati “Casse di Colmata B, D, E”, ubicati nei Comuni di Venezia e Mira.

Ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, le Casse di Colmata rientrano nell’ambito della Zona di Protezione Speciale ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, nonché della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3250030 “Laguna di Venezia medio inferiore”.

Le sopra citate aree, collocate all’interno della conterminazione della Laguna di Venezia, sono interessate da elevate forme di tutela paesaggistica/ambientale, disciplinate da una serie di strumenti di pianificazione regionale, quali il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il “Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana – PALAV”, il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, i PAT dei Comuni di Mira e di Venezia, nonché da altri strumenti di pianificazione quale il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”.

Al fine di valorizzare detto compendio territoriale, il Consiglio regionale con Deliberazione n. 150 del 10 dicembre 2019, recepita dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, ha approvato il Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, individuando una specifica Scheda Progettuale (indicata B/1) finalizzata a finanziare, tra gli altri, anche progetti di riqualificazione Ambientale delle Casse B e D/E, di interesse (ex art. 2 della L.R. n. 27/2003) e di competenza regionale (ex L.R. n. 17/1990).

A tal fine, con Deliberazione n. 1661 del 29 novembre 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura, regolante l’attuazione di interventi di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E. L’art. 4.1 di detta Convenzione ne fissa la durata dalla data di sottoscrizione, avvenuta, da ultimo, in data 3 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2024, riservando alle parti la possibilità di prorogarne i termini in caso di motivate esigenze.

Con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 84 del 4 novembre 2024 è stato approvato il progetto degli "Interventi di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E", in linea tecnica, economica, ambientale e paesaggistica.

In particolare, per quanto attiene alla realizzazione di due pozzi di modeste dimensioni (individuati catastalmente nel Foglio n. 58 del Comune di Mira, mappali nn. 8, 10 e 17, coordinate Gauss-Boaga: X1= 5.029.114 N; Y1= 1.753.432 E; X2= 5.028.714 N; Y2= 1.754.510 E), ritenuti necessari per l’esecuzione delle opere previste, si è preso atto che la procedura per il rilascio del Permesso di ricerca di acque sotterranee è stata assolta dalla U.O. Genio Civile di Venezia, mediante la Valutazione ex-ante di derivazione idrica da Corpo idrico sotterraneo, con l’acquisizione del Parere favorevole vincolante dell’Autorità del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e dell’art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006.

Successivamente, il Direttore della U.O. Genio Civile di Venezia, con la comunicazione prot. n. 518953 del 10 ottobre 2024, ha rilasciato il Permesso di ricerca di acque sotterranee, con termine fissato al 10 ottobre 2025, come disposto dal R.D. n. 1775/1933.

Entro tale data l’Agenzia Veneto Agricoltura dovrà dare notizia alla U.O. Genio Civile di Venezia della scoperta di acqua sotterranea per la predisposizione del provvedimento di Autorizzazione alla captazione idrica e la corresponsione dei relativi canoni demaniali.

In considerazione della complessità del procedimento tecnico ed amministrativo finalizzato all'approvazione del progetto degli interventi di riqualificazione di cui al citato Decreto n. 84/2024, della tipologia degli interventi la cui attuazione è limitata ad alcune stagioni dell'anno, nonché delle tempistiche fissate per la ricerca delle acque sotterranee, l’Agenzia Veneto Agricoltura, sulla base di quanto previsto al citato art. 4.1 della suddetta Convenzione, con nota del 14 ottobre 2024, prot. n. 529489, ha chiesto una proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di validità della stessa.

Alla luce delle motivazioni espresse dall'Agenzia Veneto Agricoltura e in ordine alla necessità di completamento degli interventi di competenza, la struttura competente ritiene che ci siano le condizioni per accogliere l'istanza di proroga dei termini della Convenzione, senza soluzioni di continuità, al 31 dicembre 2026.

Infine, per quanto concerne la corresponsione del canone per oneri demaniali ai sensi dell’art. 83 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, trattandosi di opere finalizzate alla riqualificazione ambientale delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione del Veneto, si ritiene di esonerare l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura dall’applicazione del canone in relazione all’opera idraulica di captazione e derivazione idrica, subordinando l’esonero degli oneri contabili (quali canoni, contributi, cauzioni legate al canone) al permanere della titolarità delle relative manutenzioni in capo alla Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE;

VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio 1992;

VISTO il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

VISTI il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – T.U. Beni Ambientali e Paesaggistici; il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTE le Leggi regionali 27.02.1990 n. 17; 26.03.1999 n. 10 e ss.mm.ii.; 28.11.2014, n. 37; 07.01.2011 n. 1; 13.04.2001, n. 11;

VISTI gli art. 14, comma 1, lett. b) e l’art. 54 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii., con cui vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo regionale; il comma 6 relativo alla fissazione dei termini per l’esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento regionale, ed il comma 7;

VISTA la D.C.R. 01.03.2000 n. 24 che approva il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;

VISTA la D.C.R. n. 150/2019 di approvazione del Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 931/2017; n. 1033 del 28 luglio 2020; n. 1661 del 29 novembre 2021;

VISTA la D.G.R. n. 762 del 29 giugno 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della U. O. Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 51 del 10 ottobre 2022 di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della U. O. Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia e deleghe di attività al Direttore Vicario della Direzione Progetti speciali per Venezia.

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 3.12.2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale di presente provvedimento;
  2. di prendere atto dell'istanza, presentata dall' Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura con nota prot. n. 529489 del 14 ottobre 2024, di proroga al 31 dicembre 2026 dei termini della Convenzione, il cui schema è stato approvato dalla DGR n. 1661 del 29 novembre 2021;
  3. di fissare al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, il termine di validità della Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura, sottoscritta tra le parti, da ultimo, in data 3 dicembre 2021, al fine di consentire il completamento dei lavori previsti nel progetto “Interventi di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E” (CUP: J49J21013750002), dell’importo totale di Euro 1.000.000,00, finanziato con i fondi regionali della Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;
  4. di esonerare, per le motivazioni riportate nelle premesse, l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura, in relazione alle opere idrauliche di captazione e derivazione idrica di cui al Permesso di ricerca di acque sotterranee, rilasciato con nota prot. n. 518953 del 10 ottobre 2024 dalla U.O. Genio Civile di Venezia, nell’ambito del progetto di interesse e competenza regionale in argomento, dall’obbligo di corrispondere oneri demaniali e cauzioni legati alla derivazione, fintanto che resta in capo alla Regione ed all’Agenzia la gestione dell’opera idraulica;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell’attuazione del presente provvedimento;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia per l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura e alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Venezia;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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