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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 29 luglio 2025
Sostegno economico alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato come montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 "Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe" e Decreto dell'11 dicembre 2024 del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Approvazione bando finanziamento.
Con il presente provvedimento si dispone l'attivazione di una linea di finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui al Decreto dell’l1 dicembre 2024 del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, rivolta alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato come “montano”, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani” e della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 “Norme sulla classificazione dei territori montani”, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta, al fine del loro miglioramento igienico-sanitario nonché del loro efficientamento energetico.
L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
Con il termine malga ci si richiama a quell’unità produttiva silvo-pastorale in cui avviene la monticazione, svolta in una frazione dell’anno solare, formata da aree prative e boscata, dotata di pozze di abbeveraggio per gli animali al pascolo nonché di edifici destinati anche per la produzione e conservazione dei prodotti caseari e eventuale ricovero del bestiame.
Nella Regione del Veneto, in base ai dati in possesso del settore regionale dell’economia e dello sviluppo montano, gli ambiti destinati a pascolo e malga sono complessivamente circa 700 realtà, che si sviluppano, per circa il 24% nella Provincia di Verona (settore del Baldo e dei Monti Lessini), per circa il 38% nella Provincia di Vicenza (tra le Piccole Dolomiti e l’Altopiano dei sette Comuni), per il 25% nell’area vasta del bellunese e per il 13% più a sud, nell’area del Monte Grappa e delle Prealpi Trevigiane.
Si tratta di una realtà articolata e diffusa nel territorio alpino veneto, con un patrimonio pascolivo che necessita di una corretta gestione al fine di garantire un’adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell’assetto idrogeologico del territorio montano, nonché dell’identità territoriale.
Al riguardo, la Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 concernente la “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe” all’art. 1, comma 1, prevede infatti che “La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e storico - paesaggistico, promuove e valorizza il patrimonio regionale delle malghe. Tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico dell’attività agricola tradizionale e identitario del paesaggio montano regionale svolgendo un’importante funzione ambientale, socioeconomica nonché di erogazione di servizi ecosistemici”. Al secondo comma, l’art. 1 della medesima L.R. n. 4/2023 stabilisce inoltre che “Per le finalità di cui al comma 1, la corretta gestione delle malghe e dell’esercizio dell’attività di alpeggio costituiscono azioni essenziali per garantire un’adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell’assetto idrogeologico del territorio montano”.
La citata L.R. n. 4/2023, all’art. 2, definisce poi la malga pubblica come “il complesso fondiario di proprietà o in gestione ad enti pubblici nonché alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, in forma singola o consortile, funzionale a svolgere attività agricola in area montana per una frazione dell’anno solare, di norma non superiore a otto mesi, e costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento, integrato da eventuali edifici annessi”.
Particolare rilievo rivestono poi, nel territorio regionale, le malghe pubbliche del territorio veneto classificato montano che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari, nonché la loro eventuale somministrazione e vendita diretta, evocando in “primis” il concetto comune di malga.
Tali attività, svolte in ambito montano, oltre a permettere la produzione di alimenti in una filiera cortissima, apprezzata e ricercata dal consumatore anche per la sua qualità, creano opportunità lavorative, consentendo di arginare lo spopolamento montano e favorendo un ruolo sempre più rilevante e caratterizzante, quale volano turistico nell’ambito alpino, grazie alle forme di ricettività che queste malghe possono offrire, sposandosi altresì a quello che è l’approccio di sviluppo sostenibile di turismo.
Al riguardo, si ricorda che nel solo decennio 2010-2020 la contrazione delle superfici a prati e pascoli a livello regionale è stata pari al 31% e se si considera che i prati e i pascoli sono particolarmente concentrati nelle aree montane, il dato diventa maggiormente significativo.
Per quanto concerne ancora l’attività di produzione di prodotti lattiero-caseari, occorre tuttavia rimarcare le difficoltà gestionali legate al contesto montano quali, ad esempio, la mancanza, in taluni casi, di fornitura di energia dalla rete elettrica e di acqua potabile dal sistema acquedottistico, di accesso dei mezzi e del personale addetto alla manutenzione, la ridotta dimensione dei locali e il loro numero esiguo, rendono alquanto oneroso il mantenimento in efficienza della struttura e difficoltosa la gestione dei processi produttivi, in linea con le prescrizioni normative attualmente vigenti in materia di scurezza alimentare (in particolare, Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 e Reg. CE n. 852 del 29 aprile 2004) .
Si rammenta che, al fine di garantire il rispetto della citata normativa europea da parte dei piccoli operatori locali, la Regione del Veneto, in collaborazione con le Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe) e le associazioni di categoria del settore primario, ha già da tempo attivato un percorso a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari, primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali. Tali prodotti sono riconoscibili dalle indicazioni presenti in etichetta che riportano il logo del progetto e la dicitura "PPL venete".
Con tale progetto avviato con la disciplina dettata inizialmente dalla DGR n. 2016/2007 e, dopo una serie di aggiornamenti, dall’ultima DGR n. 1173 del 24 agosto 2021 concernente “Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete", gli imprenditori agricoli aderenti al citato progetto ed operanti nelle attività di produzione di prodotti di malga e di prodotti lattiero caseari possono applicare forme di autocontrollo semplificato, supportato da documenti e manuali di buone pratiche igienico sanitarie all'uopo predisposti, ricevere specifici percorsi di formazione e seguire procedimenti amministrativi semplificati per la registrazione delle loro attività.
A supporto di quanto sopra, la Regione del Veneto intende attivare ora una linea di finanziamento dedicata a sostegno delle malghe pubbliche venete, ravvisando in tali strutture il tassello di un obiettivo più ampio di sviluppo dei territori montani, nonché di contrasto allo spopolamento e all’abbandono dei medesimi territori.
Con la Legge 31 dicembre 2021, n. 234 è stato istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), finalizzato alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché alle misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il FOSMIT consente pertanto la possibilità di sostenere finanziariamente interventi strutturali nelle malghe pubbliche venete, che non beneficiano degli strumenti finanziari comunitari, prevalentemente indirizzati ai soggetti privati.
A riguardo, con il Decreto di ripartizione del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) per gli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali – anno 2024, dell’11 dicembre 2024, il Ministro degli Affari regionali e le Autonomie ha destinato una quota pari a € 9.596.013,09 alla Regione del Veneto, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e per la valorizzazione della montagna. Rispetto a tale importo, il Consiglio delle Autonomie Montane (di cui all’art. 6 della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40), nella seduta del 14 febbraio 2025, ha deciso di utilizzare una quota, pari ad € 1.055.561,44, per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali destinati alle malghe pubbliche che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari, al fine del miglioramento igienico-sanitario delle strutture e dei processi produttivi, anche attraverso l’efficientamento energetico delle malghe stesse, comprese quelle opere atte a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.
Le ulteriori risorse assegnate alla Regione del Veneto con il citato D.M. 11 dicembre 2024 saranno ripartite così come previsto dalla Legge regionale n. 40/2012, a favore delle Unioni Montane secondo le modalità stabilite dal Consiglio delle Autonomie Montane, con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, con il presente provvedimento si ritiene procedere all’approvazione del bando ad oggetto “Sostegno finanziario alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta” e costituito dall’Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si propone altresì di approvare lo schema di domanda quale Allegato B, nonché il “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e beneficiario del contributo” di cui all’ Allegato C e lo schema tipo del cartello di cantiere di cui all’Allegato D contenente il logo delle malghe del Veneto, di cui all’art. 6 della L.R. n. 4/2023, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si incarica il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto e di tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi, ivi compresa l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione dei rispettivi contributi, autorizzandolo ad apportare al bando eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale, anche attraverso l’individuazione di forme semplificate di programmazione e rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari.
Si autorizza fin d’ora il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi ad utilizzare la graduatoria conseguente all'attuazione del presente provvedimento, qualora risultassero economie sulle risorse ministeriali stanziate a valere sul FOSMIT, sia degli esercizi finanziari precedenti o in quelli futuri, o comunque resesi disponibili da altre fonti di finanziamento. La graduatoria sarà valida per un triennio a decorrere dall’anno del suo primo scorrimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti;
Vista la Legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani”;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 “Norme sulla classificazione dei territori montani”;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la Legge regionale 07 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;
Vista la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni Montane”;
Vista la Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”;
Visto l’art. 4 della Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”;
Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2024, n. 34, “Bilancio di previsione 2025-2027”;
Visto il Decreto dell’l1 dicembre 2024 del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT);
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Montane reso in data 14.02.2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto “Riordino delle disposizioni relative al Progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL Venete”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1535 del 30 dicembre 2024 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027”;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30/12/2024 “Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”.
Visto l’art. 2, co. 2, lett. f) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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