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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 15 luglio 2025
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale. Protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Regione del Veneto. Approvazione e autorizzazione alla stipula.
Con il presente atto, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 17 gennaio 2025 (GU 69 del 24.03.2025) si autorizza la stipula di un protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Regione del Veneto per le attività legate al “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui al D.L. n. 81/2007. Adempimenti procedurali conseguenti.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con il Decreto-Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127 è stato istituito il “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, volto al finanziamento di progetti legati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.
Con D.P.C.M. 13 ottobre 2011 sono state definite la dotazione finanziaria, i Comuni destinatari, i criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le macroaree costituite dai territori confinanti con le Regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, identificati gli ambiti di intervento, le procedure per l’invio delle domande di finanziamento e la loro valutazione, nonché per il monitoraggio e la revoca degli interventi.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo, aspetto l’art. 11 del succitato D.P.C.M. ha previsto che la valutazione della conformità degli interventi finanziati sia eseguita dalle Regioni competenti in accordo con il Dipartimento per gli affari regionali.
Il comma 2 del summenzionato art. 11 ha introdotto la possibilità della stipula di uno specifico Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per gli affari regionali e le Regioni per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
Con successivo D.P.C.M. 21 settembre 2020 sono state definite nuove modalità di ripartizione del Fondo, limitando i Comuni interessati a quelli i cui territori confinano con la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia. L’art. 12 del succitato D.P.C.M., con riferimento al monitoraggio e alla revoca dei finanziamenti, ha confermato in toto la precedente previsione dell’art. 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2021 con riferimento, in particolare, all’eventuale stipula di un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per gli affari regionali e le Regioni. In realtà la Regione del Veneto non ha comunque proceduto alla sottoscrizione di alcun Protocollo d’intesa con riferimento al succitato D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Successivamente con D.P.C.M. 17 gennaio 2025, acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata il 12 settembre 2024 (Rep. Atti n. 107/CU, è stato disciplinato il riparto del Fondo per le annualità 2024-2026.
Il nuovo D.P.C.M. ribadisce che l’utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni confinanti con le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, Comuni confinanti che, per quanto riguarda il Veneto, risultano essere ventisette, come individuati nell’Allegato 1 al DPCM stesso.
Inoltre definisce, nell’ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, così classificati:
a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente;
2) per le ristrutturazioni e le ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
3) per il risparmio energetico e l’uso delle energie rinnovabili;
4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
b) progettazione e realizzazione di servizi:
1) socio - sanitari;
2) di assistenza sociale;
3) scolastici;
4) di trasporto;
5) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
6) di diffusione dell’informatizzazione e implementazione dei servizi di e-government;
7) di telecomunicazione;
8) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
9) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all’accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
c) azioni di sostegno all’attività turistica ed alla sicurezza:
1) acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza;
2) acquisto di beni durevoli da destinare all’attività turistica.
Tali ambiti, rispetto alle precedenti individuazioni, sono ora ampliati con l’introduzione dell’ambito di sostegno all’attività turistica e sicurezza.
Quanto ai criteri per la ripartizione del Fondo per le annualità 2025, 2026 e 2027 è previsto, analogamente a quanto disposto dal D.P.C.M. 21 settembre 2020 succitato, che tale ripartizione sia effettuata in base alla popolazione ed alla superficie dei Comuni appartenenti a ciascuna macroarea, ossia in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d’Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
Viene altresì confermato che, a fine di garantire l’accesso al contributo finanziario di tutti i Comuni beneficiari per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei Comuni.
Il D.P.C.M. stabilisce in € 10.000.000,00 per annualità la dotazione del Fondo, incrementata poi da eventuali residui ed economie, conseguenti alle precedenti annualità del Fondo
Quanto infine alle attività istruttorie e di rendicontazione, l’art. 13 stabilisce che per l’attuazione dello stesso venga stipulato apposito Protocollo d’intesa tra il Dipartimento affari regionali e le Regioni interessate per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.
In data 26 maggio 2025 il Dipartimento per gli affari regionali ha trasmesso con propria nota alla Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura competente per materia, apposito schema di Protocollo d’intesa da sottoscriversi ai sensi del succitato art. 13 del D.P.C.M. 17 gennaio 2025.
All’esito delle interlocuzioni intercorse tra le suddette strutture, in data 2 luglio 2025 il Dipartimento per gli affari regionali, valutate le osservazioni presentate, ha restituito il testo finale dello schema di Protocollo d’intesa. Si tratta quindi ora di approvare lo schema del suddetto Protocollo d’intesa, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed autorizzarne la stipula.
Si incarica il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa, apportandovi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per la miglior tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale.
Si incarica il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura regionale competente per materia, dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di tutti gli atti ad esso conseguenti, compresa l’adozione di eventuali misure organizzative per l’espletamento delle attività amministrative connesse.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI i D.P.C.M. 13 ottobre 2011, 20 settembre 2020 e 17 gennaio 2025;
VISTA la nota del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025;
VISTA la comunicazione del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02 luglio 2025;
delibera
(seguono allegati)
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