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Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 15 luglio 2025
Approvazione del "Protocollo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica ai fini dell'iscrizione negli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna". L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
Con il presente provvedimento si intende approvare il "Protocollo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica ai fini dell’iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna”, necessario per il rilascio della certificazione di idoneità psicofisica utile all’iscrizione dell’interessato negli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
La Legge 2 gennaio 1989, n. 6 disciplina l’ordinamento della professione di guida alpina introducendo i principi fondamentali in materia, sulla base dei quali le Regioni possono esercitare il proprio potere legislativo. Tra i principi sanciti a livello centrale, all’art. 4 è previsto che l’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo - anche in forma di aspirante guida - è subordinato all'iscrizione da parte dell’interessato in un apposito albo professionale, articolato su base regionale e tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide competente per territorio, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno disciplinato all’art. 13. La citata disciplina nazionale è stata parzialmente integrata dall’art. 23 della L. 8 marzo 1991, n. 81, recante “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina” che ha specificato alcuni aspetti organizzativi e procedurali per il rilascio dell’abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
Alla luce dei principi stabiliti a livello nazionale, con la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (modificata successivamente dalla L.R. 23 luglio 2013, n. 18) la Regione del Veneto ha introdotto una nuova disciplina per l'esercizio della professione di guida alpina - suddivisa nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo - e di accompagnatore di media montagna.
Il campo di applicazione della L.R. n. 1/2005 è ben delineato agli artt. 5 e 5 bis, ove sono definite le professioni di ‘guida alpina-maestro di alpinismo’ e di ‘accompagnatore di media montagna’.
In particolare, la guida alpina-maestro di alpinismo è quel soggetto che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività: accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna; accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista; accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici; insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo; realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive. Le medesime attività possono essere svolte dall’aspirante guida, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della Giunta regionale sentito il Collegio regionale delle guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
Per accompagnatore di media montagna, invece, deve intendersi quel soggetto che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
In applicazione della normativa nazionale, inoltre, la citata L.R. n. 1/2005 ha subordinato lo svolgimento a titolo professionale delle attività sopra descritte al conseguimento dell’abilitazione tecnica, mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, nonché all’iscrizione in un apposito albo professionale per le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida e in un elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine per gli accompagnatori di media montagna. Si precisa, infatti, che il Collegio regionale delle Guide Alpine, istituito dall'art. 11 della medesima Legge regionale, rappresenta l'organismo di autodisciplina e di autogoverno che ha tra le proprie funzioni anche tutti gli adempimenti concernenti la tenuta degli albi e dell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, l’iscrizione nei medesimi degli interessati e il rinnovo dell’iscrizione ogni tre anni, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e dell’adempimento agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 10.
Più nel particolare, l’art. 6 della L.R. n. 1/2005 condiziona l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale alla presenza dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea;
b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e per gli accompagnatori di media montagna di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione.
Dall’interlocuzione con le diverse Aziende ULSS del Veneto, è emersa la necessità di definire in modo uniforme gli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione di idoneità psicofisica di cui all'art. 6, comma 3, lett. c) della L.R. n. 1/2005 al soggetto interessato all’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Si è reso pertanto opportuno procedere, in accordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS maggiormente interessate, all’elaborazione di un protocollo contenente gli accertamenti medici necessari al rilascio di tale certificazione, al fine di garantire uniformità nell’esecuzione delle prestazioni.
Pertanto, si propone all’approvazione della Giunta regionale il “Protocollo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica ai fini dell’iscrizione negli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna”, quale Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che descrive gli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione di idoneità psicofisica utile all’iscrizione dell’interessato negli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1. È fatta salva la facoltà del medico certificatore di effettuare ulteriori e diversi accertamenti rispetto a quelli prescritti nel protocollo di cui al precedente punto 3, ove ritenuto necessario a fini di rilascio della presente certificazione.
Si propone di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 2 gennaio 1989, n. 6;
VISTA la L. 8 marzo 1991, n. 81;
VISTA la L.R. 3 gennaio 2005, n.1;
VISTA la L.R. 23 luglio 2013, n.18;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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