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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 15 luglio 2025
Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".
Con il presente provvedimento vengono dettate disposizioni relative agli adempimenti conseguenti all’attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS, aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dando inoltre disposizioni per la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento degli schemi di modulistica per la presentazione delle relative istanze ed in merito agli oneri istruttori da applicare ai relativi procedimenti amministrativi.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e ss.mm.ii., con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, ha introdotto disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, ridefinendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario per il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, apportando, al Titolo III – Capo I, semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021, in particolare, dando attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2018/2011/UE circa la creazione di uno sportello unico per la presentazione delle istanze di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) che fornisca orientamento e assistenza in tutte le fasi del procedimento autorizzativo, ha previsto l’istituzione di una piattaforma digitale unica per la presentazione delle istanze di autorizzazione per interventi di realizzazione, esercizio e modifica di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, realizzata e gestita dal GSE, oltre all’adozione di modelli unici per l’invio delle predette istanze, omogenei su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, n. 368, recante "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, ha quindi istituito la piattaforma unica digitale denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili), disciplinandone funzioni ed operatività.
L’art. 26, comma 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese, indicando, al successivo comma 5, lettera d), tra i principi e criteri direttivi quello della “semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico”.
In attuazione di quanto previsto dalla citata Legge n. 118/2022 è stato quindi emanato il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” (GU n.291 del 12-12-2024), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.
L’obiettivo del D.Lgs. n. 190/2024 è quello di disciplinare, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, i procedimenti autorizzativi relativi alle diverse tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di assicurare la massima diffusione degli stessi e di conseguire gli improrogabili obiettivi di transizione energetica, pur nel dichiarato rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
Per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, il D.Lgs. 190/2024 all’art. 6 individua i seguenti tre regimi amministrativi:
a) attività libera (disciplinata all’art. 7);
b) procedura abilitativa semplificata (disciplinata all’art. 8);
c) autorizzazione unica (disciplinata all’art. 9).
Gli Allegati A, B e C al D. Lgs. 190/2024 individuano quindi gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata (di competenza comunale) e dell’autorizzazione unica (di competenza regionale o di ente delegato dalla regione).
Ulteriore elemento di novità introdotto dal D.Lgs. n. 190/2024 è l’attribuzione alle Regioni della competenza in ordine ai procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione “stand alone” c.d. BESS, qualora si tratti degli impianti elencati nell’Allegato C, Sez. I, lettera u), aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, competenza attribuita in precedenza dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
Le Regioni e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 190/2024, sono chiamati ad adeguarsi ai principi dallo stesso dettati nel termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; decorso inutilmente tale termine, si applica quanto disposto dal D.Lgs. medesimo.
Va rilevato che, tra gli interventi individuati nei citati Allegati A, B e C, nella versione da ultimo modificata dall’art. 3 sexies, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, vi sono anche quelli riguardanti gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone c.d. BESS, che sono soggetti:
Trattasi quindi, posto che il D.Lgs. 190/2024 pone in capo alla Regione la competenza al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio degli impianti BESS aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera u) del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, di individuare le strutture regionali competenti al rilascio di tale autorizzazione.
A tal proposito va richiamato l’art. 42 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall’art. 12, comma 1 della Legge regionale 5 novembre 2024, n. 27, che prevede che la Regione eserciti le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW, stabilendo che l’autorizzazione unica è rilasciata dal Direttore di Area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definite dalla normativa nazionale e regionale.
In attuazione alla norma regionale citata la Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2021, n. 571, sulla base delle competenze delle Direzioni e delle Unità Organizzative regionali, ha stabilito con l'Allegato A che spettino alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, ora Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica – U.O. Infrastrutture energetiche ed Autorizzazioni, le funzioni autorizzatorie in tema di impianti fotovoltaici ed eolici.
Tutto ciò premesso,
si propone di individuare:
e nel contempo di confermare che, con riferimento alla tipologia di impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera t) al citato Decreto, le funzioni autorizzative sono di competenza della struttura regionale che autorizza la tipologia di impianto di produzione elettrica cui si associa l’impianto di accumulo.
Il D.Lgs. n. 190/2024 prevede inoltre che, con successivi decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, siano adottati i relativi modelli unici da utilizzare per la presentazione dei relativi progetti/istanze alle autorità competenti attraverso la Piattaforma SUER.
Nelle more dell’adozione dei citati modelli unici ministeriali, da utilizzare per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica regionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone c.d. BESS attraverso la Piattaforma SUER, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica all’adozione, con proprio decreto degli schemi di modulistica per la presentazione delle relative istanze, demandando allo stesso l’esecuzione e l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti all’approvazione del presente provvedimento.
Per quel che concerne le spese istruttorie inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico a seguito della presentazione delle istanze, va rammentato che la Giunta regionale con la Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 all’art. 4, commi 4 e 5, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, è stata autorizzata, in applicazione del punto 9.1 delle citate Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, ad applicare oneri istruttori a carico del proponente, rapportati al valore degli interventi in mistura pari allo 0,025 per cento dell’investimento.
Si propone pertanto di estendere le predette disposizioni anche ai procedimenti autorizzatori unici regionali relativi agli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici c.d. BESS stand alone oggetto del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.L. n. 7 del 07/02/2002, convertito dalla L. n. 55/2002;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
VISTO il D.L n. 13 del 24/02/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
VISTO il D.L. n. 19 del 28/02/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/2025;
VISTO il DM del 10/09/2010;
VISTO il DM n. 368 del 23/10/2024;
VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R n. 7 del 18/03/2011;
VISTA la L.R. n. 13 del 8/07/2011;
VISTA la L.R. n. 24/1991 e ss. mm.;
VISTA la DGR n. 571/2021;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
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